Bonus energia elettrica e gas, comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo

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Approvato il 16 febbraio, il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici ha una notevole rilevanza in quanto in caso di omissione vi è la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

Bonus energia elettrica e gas, cos’è?

Il bonus energia elettrica e gas è una misura a sostegno di tutti cittadini e le famiglie in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo ISEE, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate. Nello specifico hanno diritto al bonus:

  • nuclei familiari in condizioni di disagio economico:
    • con ISEE non superiore a 8.265 euro annui (per il bonus sociali elettrico e gas la soglia è stata elevata a 12mila euro dal decreto legge 21 marzo 2022);
    • nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico) e ISEE non superiore a 20mila euro annui;
    • fruitori di pensione o reddito di cittadinanza;

Per maggiori informazioni: Bonus energia elettrica e gas

 

Bonus energia elettrica e gas, dove inviare il modello?

Come anticipato, la finestra temporale entro il quale inviare il modello va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023. È possibile inviare il modello utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario incaricato. Nel caso di scarto, eventuali comunicazioni potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

Si ricorda che la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

 

Bonus energia elettrica e gas, per quali periodi spetta

Il modello consente di comunicare i crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, quali:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

Quest’ultimo dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, gli altri tre entro il 30 settembre 2023. I bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24.

 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA MATURATI IN RELAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI

 

 

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