Coronavirus, circolare del Viminale ai Prefetti: gli spostamenti nella fase 2


Con circolare del 2 maggio, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative ai Prefetti in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus dal 4 maggio, giorno in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal DPCM del 26 aprile scorso. Sul sito del Viminale è stato anche pubblicato il nuovo modello di autocertificazione. Il Ministero precisa comunque che sarà ancora utilizzabile anche il vecchio. Ma vediamo cosa prevede, riguardo agli spostamenti, la circolare appena diramata.

Il periodo di efficacia delle misure

In premessa si ricorda che le nuove misure saranno applicabili sull’intero territorio nazionale ed efficaci dal 4 al 17 maggio prossimi. Si aggiunge che le nuove prescrizioni ricalcano, in gran parte, il contenuto del DPCM del 10 aprile scorso, ma introducono rilevanti novità in diversi ambiti.

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Gli spostamenti per motivi affettivi: i congiunti.

Per quanto riguarda gli spostamenti per motivi affettivi, l’innovazione più significativa, rispetto alla precedente normativa, riguarda la possibilità di recarsi ad incontrare i congiunti: spostamento che viene considerato adesso espressamente necessario e quindi giustificato, sempre nel rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Questa innovazione ha dato vita, negli ultimi giorni,  a discussioni e polemiche, certamente destinate a continuare. Cosa deve intendersi, infatti, con l’espressione “congiunti”? La circolare evidenzia che “l’ambito a cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale“. E quindi precisa che la definizione ricomprende “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, e tutte quelle relazioni caratterizzate da  duratura e significativa comunanza di vita e di affetti . In particolare, si fa riferimento a una sentenza della Cassazione (sez. IV, sent. 10 novembre 2014, n. 46351) che riconosceva il risarcimento danno a una donna che aveva perso il fidanzato, proprio in forza del legame affettivo che la legava alla persona deceduta. Quindi sì ai fidanzati ma no agli amici.

Gli spostamenti fuori Regione

Rimane poi il divieto, per le persone fisiche, di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui si trovano, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Ma è, in ogni caso, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: ciò significa, chiarisce la circolare, che, una volta rientrati, non saranno più possibili ulteriori spostamenti al di fuori della propria Regione a meno che ricorrano i succitati motivi legittimi.

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Gli spostamenti per motivi di lavoro

Gli spostamenti per motivi di lavoro dovranno poi essere giustificati nelle modalità consentite, con l’esibizione di “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata“.

L’obbligo di rimanere a casa in caso di infezione o febbre

Molto importante l’innovazione introdotta per il caso in cui una persona sia colpita da infezione e febbre (maggiore di 37,5° C): mentre in precedenza era prevista la “forte raccomandazione” di stare a casa, la nuova normativa impone un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

(Segue)

 

 

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