Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
1.1.1. ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:
CALCIO A UNDICI MASCHILE
• ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32
• PROMOZIONE 4 Gironi da 15/16 Squadre Totale N. 60/64
Potrà essere aumentato ad un massimo di 64 squadre qualora le richieste lo consentiranno (Delibera Consiglio Direttivo C.R. Sicilia del 17 Maggio 2018)
• PRIMA E SECONDA CATEGORIA 7 Gironi da 14 Squadre Totale N. 98
Potrà essere aumentato ad un massimo di 104/112 squadre (8 Gironi da 13/14 squadre) qualora le richieste lo consentiranno (Delibera Consiglio di Presidenza
del 22 Giugno 2018)
• TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
• REGIONALE “Juniores Under 19” Gironi da comporre
• PROVINCIALE “Juniores Under 19” Gironi da comporre
• COPPA ITALIA Memorial “Gianfranco Provenzano” (Società di Eccellenza)
• COPPA ITALIA Memorial “Orazio Siino” (Società di Promozione)
• COPPA SICILIA Memorial “Filippo Lentini” (Società di Prima Categoria)
• COPPA TRINACRIA Memorial “Salvatore Sajeva” (Società di Seconda Categoria)
• TROFEO PROVINCE Memorial “Pietro Lo Bianco” (Società di Terza Categoria)
• ATTIVITA’ AMATORI
CALCIO A CINQUE MASCHILE
• SERIE “C1” – 2 Gironi da 14 squadre Totale N. 28
• SERIE “C2” – Gironi Interprovinciali 4 Gironi da 14 squadre Totale N. 56
• SERIE “D” – Gironi Provinciali Gironi da comporre
• REGIONALE “UNDER 21” Gironi da comporre
• REGIONALE “UNDER 19” Gironi da comporre (ex Juniores)
• REGIONALE “UNDER 17” Gironi da comporre (ex Allievi)
• PROVINCIALE “UNDER 17” Gironi da comporre (ex Allievi)
• PROVINCIALE “UNDER 15” Gironi da comporre (ex Giovanissimi) (*)
(*) con successiva Fase Regionale
• COPPA ITALIA Società Serie “C1” (obbligatoria)
• COPPA SICILIA Società Serie “C2” (obbligatoria)
• COPPA TRINACRIA Riservata Società Serie “D” Provinciale
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
• REGIONALE – Girone Unico 1 Girone da 12 squadre Totale N. 12
• PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre
• REGIONALE “UNDER 19” Gironi da comporre (ex Juniores)
• COPPA ITALIA REGIONALE Società Girone “Unico” Regionale (obbligatoria)
• CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI Gironi da comporre
CALCIO A UNDICI FEMMINILE
• REGIONALE Serie “C” (Eccellenza) Gironi da comporre
• PROVINCIALE Serie “D” (Promozione) Gironi da comporre
• COPPA ITALIA Società Serie “C” (Eccellenza) (obbligatoria)
ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO
• REGIONALE “UNDER 17” (ex Allievi) 5 Gironi da 13 Squadre Totale N. 65 (*)
• REGIONALE “UNDER 15” (ex Giovanissimi) 5 Gironi da 13 Squadre Totale N. 65 (*)
• PROVINCIALE “UNDER 17” (ex Allievi) Gironi da comporre
• PROVINCIALE “UNDER 15” (Ex Giovanissimi) Gironi da comporre
(*) Riduzione in attuazione della nuova struttura dei Campionati, già iniziata dalla Stagione Sportiva 2014/2015, che prevedeva già dalla Stagione Sportiva 2017/2018 gli Organici a N. 65 squadre, fatti salvi i diritti acquisiti.
1.1.2. AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:
DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 – N.O.I.F.
A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
• La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019;
• Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
• Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
• Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
B) Tipologia e denominazione sociale
• La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.
• La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
• Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
• Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
• Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
– “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
– “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);
– “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).
– denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
– denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)
C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.
Alla domanda vanno allegati:
A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.
D) Tassa di affiliazione
Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.
AFFILIAZIONE
Art. 15 – N.O.I.F.
1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.
1.1.3. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE –
Ci sembra utile ricordare che le l’eventuale scelta di “retrocedere” e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, alla Segreteria della L.N.D., a partire dal 18 Giugno 2018.
Ad ogni buon conto, quasi sempre è stato concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un’attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, “Pura” attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.
Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l’eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva 2017/2018, hanno disputato gare nell’attività calcistica in cui si richiede l’iscrizione.
Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunziando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l’istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale.
Quasi sempre è stato concesso il passaggio mantenendo l’anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.
1.1.4. PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE” – FIRMA ELETTRONICA –
Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al Progetto “Dematerializzazione” (Iscrizioni, Svincoli, Tesseramenti, etc..) secondo le istruzioni fornite a tutte le Società, consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia – cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”.
Una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password. Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all’Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.
Entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.
Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all’interno dell’Area Società, è OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nell’Organigramma con potere di firma) alla FIRMA ELETTRONICA. Nell’Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è scaricabile la GUIDA per mettere in atto i passaggi per l’abilitazione alla FIRMA ELETTRONICA – cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”.
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA
Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2017/2018 non è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è obbligatorio utilizzare la funzione “Riattivazione PIN” dal menù “Firma Elettronica”. Per i Presidenti di Società, prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in “Organigramma”- sulla propria anagrafe – l’indicazione di “Rappresentante legale”.
1.1.5. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, intendano concorrere all’ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del “Bando di Concorso” allegata al presente Comunicato, debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:
• entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI’ 02 AGOSTO 2018 per il “Ripescaggio” ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie “C1” di Calcio a 5 Maschile;
• entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018 per il “Ripescaggio” al Campionato di 1^ e 2^ Categoria, Serie “C2” di Calcio a 5 Maschile e GIRONE UNICO FEMMINILE di Calcio a 5 ;
o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di “Ripescaggio” ha carattere perentorio.
Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.
La domanda dovrà contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il “Ripescaggio” nonché l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2018, e dovrà essere depositata in busta “chiusa”, con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, “RIPESCAGGIO”. Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta “RIPESCAGGIO”. Si precisa che la domanda di “Iscrizione” al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta è stata inviata unitamente alla domanda di “Ripescaggio”.
Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all’ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il “Ripescaggio”, inviando “TELEMATICAMENTE” tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 1.1.8. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilità campo di giuoco.
Si fa presente che relativamente all’utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.
Qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.
E’ stata costituita apposita Commissione che provvederà all’esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.
**********
“RIPESCAGGI” CAMPIONATI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI
MASCHILE –
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale, presentando la scheda del “Bando di Concorso” debitamente compilata.
La Società vincente la Coppa Trinacria Regionale, acquisise il diritto, su specifica richiesta – MODELLO R-C1/C2 allegato al presente Comunicato – e nel caso di disponibilità di posti, a disputare il Campionato Regionale di Serie “C2”. Tale diritto è prioritario rispetto alle Società richiedenti il “Ripescaggio” attraverso il “Bando” di concorso.
FEMMINILE –
Per quanto attiene al CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE, resta confermato quanto segue:
Per il Campionato Femminile – Girone Unico Regionale varrà quanto segue:
La vincente del Girone Unico Regionale è promossa al Campionato Naionale di Serie A2;
a) La seconda, se richiesta dalla Divisione Nazionale, sarà determinata attraverso i Play Off, già ufficializzati, e parteciperà agli spareggi interregionali;
b) La Società perdente i Play/Out passa al Girone Provinciale di pertinenza;
c) L’ ultima classificata passa direttamente al Girone provinciale di pertinenza.
Per il Campionato Femminile – Gironi Provinciali varrà quanto segue:
a) Le vincenti dei gironi provinciali accederanno direttamente al Girone Unico Regionale;
b) Eventuali altri posti liberi saranno assegnati nell’ordine appresso indicato:
1. Società vincente gara Finale Play-Off Girone Provinciale;
2. Perdenti Play Out Girone Unico Regionale;
3. Retrocessa direttamente dal Girone Unico Regionale;
4. Società che nell’ultimo anno hanno partecipato al Girone Provinciale Femminile, portandolo regolarmente a termine;
5. Società affiliate da almeno un anno;
6. Società nuove affiliate.
Per quanto attiene al punto 4), in caso di esubero, la precedenza sarà attribuita in base all’ordine di classifica al termine della Stagione Regolare.
Per quanto attiene al punto 4) (in caso di uguale posizione in classifica) ed ai rimanenti punti, nella eventualità di esubero, la precedenza sarà attribuita in base alla data di ratifica dell’affiliazione.
Le domande di ammissione (vedere “scheda” R/FEMM. allegata al presente comunicato ufficiale), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018 e contenere l’intero importo previsto per il girone Unico Regionale.
SI RICORDA CHE NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
1.1.6. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI “Under 17” (ex Allievi) e “Under 15” (ex Giovanissimi) – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si trascrivono i “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi” per la stagione sportiva 2018/2019, approvati da parte dei Componenti il Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (v. C.U. N. 28 dell’1 Dicembre 2017 Settore Giovanile e Scolastico Nazionale).
Si fa presente che i criteri determinati dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.
Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali (i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo):
A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2017/2018 Punti
Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice
20
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta 10
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta
1a classificata 2a classificata 3a classificata 4a classificata 5a classificata 6a classificata
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”
20
15
10
8
6
5
Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” – nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)
10
B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2017/2018 Punti
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
20
Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
20
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
10
Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2017/2018, è retrocessa)
10
Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 5
Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 5
Partecipazione ai Tornei Esordienti
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1
Partecipazione ai Tornei Pulcini
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo
5
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo
3
C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione sportiva 2017/2018 Punti
Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 2017/2018 30
Scuola di Calcio 10
Centro Calcistico di base 5
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio” 5
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2
D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2017/2018 Punti
Società di “Puro Settore Giovanile” 5
E VARIE Punti
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base)
Per ogni riunione
2
Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.
1.1.7. PRECLUSIONE PER PLAY OUT (ESTRATTO DAL C.U.N° 122/SGS 34 DEL 24.10.2017)
…Omississ…
La seconda retrocessione ai Campionati Provinciali, in ogni girone, sarà determinata mediante gare di Play-Out e la stessa non potrà accedere in nessun caso alla graduatoria dei “Ripescaggi” per la Stagione Sportiva 2018/2019.
1.1.8. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2018/2019, le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d’appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D. che si ritiene opportuno trascrivere:
Art. 28 – REGOLAMENTO L.N.D.
L’iscrizione ai Campionati
1. Le società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati:
a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l’ attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle N.O.I.F..
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;
I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.
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PROCEDURA DI “DEMATERIALIZZAZIONE” –
Si fa presente che, a partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019, per tutti i Comitati è obbligatoria l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalità previste dalla procedura di “Dematerializzazione” alla quale il Comitato Regionale ha aderito a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016 – secondo le istruzioni fornite a tutte le Società (vedi punto 1.1.4. presente Comunicato Ufficiale).
Tale procedutra è l’unica consentita.
A) ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del “termine ordinatorio” fissato per l’iscrizione On-line, la Società dovrà procedere alla compilazione definitiva e relativo invio “Telematico” della domanda di iscrizione al Campionato di competenza e della modulistica allegata.
L’adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione:
1) DATI SOCIETA’ – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Società (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità competenti.
2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell’ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2018/2019). Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.
Al riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:
“ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’ iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”.
3) PRESIDENTE
4) DELEGATI ALLA FIRMA
5) AUTOCERTIFICAZIONE – Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. –
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell’ Art. 22 bis delle N.O.I.F. :
punto 6: All’atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall’Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI – Le Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali (vedi modello allegato).
7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO – (come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica) rilasciata dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente proprietario dell’impianto, per tutte le gare del Campionato di competenza e di altre Manifestazioni ufficiali.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità (Punto 31) – DISPONIBILITA’ CAMPI DI GIUOCO – C.U. N. 1 della L.N.D. dell’ 1 Luglio 2018).
Si fa presente che relativamente all’utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.
8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE “ JUNIORES – UNDER 19” (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2018/2019).
9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie “C1” obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie “C2”obbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie “D”. Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Società di Serie “C” (Eccellenza).
10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – Le Società dovranno versare, oltre all’eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2018, gli importi stabiliti dal comma 2) dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 1.1.10. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell’importo relativo a “ASSICURAZIONE DIRIGENTI” (€ 130,00 per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria – € 90,00 per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dell’Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l’acconto “ASSICURAZIONE DEI TESSERATI” che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2018 (€ 29,00 – C.U.N. 34 della L.N.D. del 19 Luglio 2017 – moltiplicato per il numero dei tesserati – importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).
Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria “Dirigenti” delle Società della L.N.D. – così come disposto dal 1° Luglio 2012, secondo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010 – l’importo pro capite è di € 5,00. Ai “Dirigenti Ufficiali” sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 34 della L.N.D. del 19 Luglio 2017).
A tale proposito si ricorda che sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2018/2019, segnatamente:
a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell’Allenatore, laddove previsto.
I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei “Dirigenti”.
********
Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)
ordinate Bancarie / IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente
IT 26 S 02008 43730 000300644037
Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)
Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 – Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:
– denominazione sociale;
– numero di matricola;
– campionato per il quale si effettua il versamento
ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia –
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Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i “diritti d’ iscrizione” al Campionato di cui al punto 1.1.11 – lettera A).
Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.
Il comma b) – punto 2) – del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 65 della L.N.D. del 04 Maggio 2018).
********
SI FA PRESENTE CHE – GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – L’INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER L’ISCRIZIONE ON-LINE E PER L’INOLTRO “TELEMATICO” DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALL’ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della domanda di iscrizione secondo la modalità On-line a pena di decadenza) COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DELLA SOCIETA’ DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.
SI RIBADISCE: IN ASSENZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI DECADE DALL’AFFILIAZIONE.
Alla data di scadenza del “termine ordinatorio”, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle documentazioni. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di competenza di cui all’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., saranno informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico, che possono essere soggette a rateizzazione ( cioè assicurazione tesserati ed acconto spese per attività regionale e organizzazione) entro il “termine perentorio” del 15 Dicembre 2018. In caso di insolvenze, determinate da mancati pagamenti entro il predetto termine del 15 Dicembre 2018, verrà avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”, secondo le norme di cui all’Art. 53 delle N.O.I.F. ed all’Art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. In tal senso troverà applicazione la modifica ai punti 5, 5 bis e 6 dell’Art. 53, delle N.O.I.F., pubblicata dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale N. 190/A del 4 Giugno 2013:
5. – Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^ volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.
6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
Si ricorda, altresì, che è stato modificato l’Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i “prelievi coattivi” possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione dell’iscrizione On-line, ha istituito un apposito “sportello” operativo. Analoga postazione é resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.
Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Non è consentita l’iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l’invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.
In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.
A tal riguardo si riporta integralmente
Art. 110 – N.O.I.F.
Svincolo per inattività della Società
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. N. 354 della LND del 28.06. 2018)
1. Nel caso in cui la Società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dai Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori di cui all’Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani” nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.
1.1.9. CAMPIONATO “JUNIORES- UNDER 19” – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
A) CAMPIONATO REGIONALE
Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2018/2019, che parteciperanno “Fuori Classifica”.
La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Venerdì 28 Settembre 2018. Rimane articolato con una 1^ Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrà iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2018. Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019. Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – entro il mese di Marzo 2019 – la vincente di ogni Girone.
– L’articolazione della 2^ Fase delle Società dei Campionati Regionali è subordinata al numero delle vincenti per girone.
La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “Carlotta Bordonaro” di CANICATTI’.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.
– L’articolazione della 2^ Fase riservata alle Società di Serie “D” vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.
Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.
B) CAMPIONATO PROVINCIALE
Il Campionato Provinciale è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale sulla base di uno o più gironi.
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.
******
Norme sull’utilizzo dei calciatori “fuori quota”
Per quanto riguarda l’impiego dei Calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il limite di 3 (Campionato “Regionale” Juniores) e di 4 (Campionato “Provinciale” Juniores) si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 in poi (Campionato “Regionale” Juniores) e di massimo 4 calciatori nati dal 1° Gennaio 1998 (Campionato “Provinciale” Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.
1.1.10. TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 6 LUGLIO 2018 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato – “TERMINE ORDINATORIO” –
Si riportano qui di seguito, altresì, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto l’acconto “Assicurazione Tesserati”.
CALCIO A 11 MASCHILE
• Campionato di Eccellenza ore 12.00 – Venerdì 20.07.2018 € 6.430,00 (.)
• Campionato di Promozione ore 12.00 – Venerdì 20.07.2018 € 5.830,00 (.)
• Campionato Prima Categoria ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 € 3.730,00
• Campionato Seconda Categoria ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 € 2.590,00
• Campionato Terza Categoria ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 1.540,00
• Campionato Terza Categoria “Riserve” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 800,00
• Campionato Regionale
“Juniores – Under 19” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 1.590,00 (*)
• Campionato Regionale
“Juniores – Under 19” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 900,00 (X)
• Campionato Provinciale
“Juniores – Under 19” ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 1.290,00 (*)
• Campionato Provinciale
“Juniores – Under 19” ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 700,00 (X)
(.) + € 350,00 Coppa Italia ed € 900,00 “Juniores – Under 19” (obbligatori)
(*) Società “pure”
(X) Tutte le altre società partecipanti
CALCIO A 5 MASCHILE
• Regionale Serie “C1” ore 12.00 – Venerdì 20.07.2018 € 2.190,00 (.)
• Regionale Serie “C2” ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 € 1.740,00 (..)
• Provinciale Serie “D” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 1.240,00 (*)
• Provinciale Serie “D” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 500,00 (**)
• Provinciale Serie “D” “Riserve” ore 1200 – Venerdì 28.09.2018 € 500,00
• Campionato Regionale “Under 21” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 990,00 (*)
• Campionato Regionale “Under 21” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 300,00 (X)
• Campionato Regionale “Under 19” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 990,00 (*)
• Campionato Regionale “Under 19” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 300,00 X)
(.) + € 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(..) + € 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)
(*) Società “pure”
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti
• Campionato Regionale “Under 17” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Allievi)
• Campionato Provinciale “Under 17” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Allievi)
• Campionato Provinciale “Under 15” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 (ex Giovanissimi) (**)
(**) con successiva Fase Regionale
Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l’iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l’iscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D), pena l’esclusione.
CALCIO A 5 FEMMINILE
• Femminile Regionale –
Girone UNICO ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 € 1.340,00 (*)(…)
• Femminile Regionale –
Girone UNICO ore 12.00 – Giovedì 23.08.2018 € 600,00 (**)(…)
• Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 € 1.190,00 (*)
• Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 € 500,00 (**)
• Femminile Provinciale/Interprovinciale
” Riserve” ore 12.00 – Venerdì 12.10.2018 € 500,00
• Regionale “Under 19 ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 990,00 (*)
• Regionale “Under 19” ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 300,00 (X)
(…) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società “pure”
(**) Doppia attività
(X) Tutte le altre Società partecipanti
CALCIO A 11 FEMMINILE
• Regionale Serie “C” (Eccellenza) ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 1.490,00 (*) (.)
• Regionale Serie “C” (Eccellenza) ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 900,00 (**)(.)
• Regionale Serie “C” (Eccellenza)
“Riserve” ore 12.00 – Venerdì 28.09.2018 € 900,00 (.)
• Provinciale Serie “D” (Promozione) ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 1.090,00 (*)
• Provinciale Serie “D” (Promozione) ore 12.00 – Lunedì 29.10.2018 € 600,00 (**)
(.) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Società “pure”
(**) Doppia attività
• Attività Amatori € 400,00
ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO
Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l’iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l’iscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria), pena l’esclusione.
• Regionale “Under 17” (ex Allievi) ed
“Under 15” (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Venerdì 20.07.2018
• Provinciale “Under 17” (ex Allievi) ed
“Under 15” (ex Giovanissimi) ore 12.00 – Venerdì 21.09.2018
Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
1.1.11. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2018/2019.
A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
CALCIO A 11 MASCHILE
Campionato di Eccellenza € 3.000,00
Campionato di Promozione € 2.400,00
Campionato di 1^ Categoria € 1.800,00
Campionato di 2^ Categoria € 1.200,00
Campionato di 3^ Categoria € 800,00
Campionato Regionale “Juniores – Under 19” € 900,00
Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” € 700,00
Attività Amatori € 400,00
CALCIO A 5
Campionato Regionale Serie “C1” € 1.000,00
Campionato Regionale Serie “C2” € 600,00
Campionato Provinciale Serie “D” € 500,00
Campionato Femminile Regionale – Girone UNICO € 600,00
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale € 500,00
Campionato Regionale Maschile “Under 21” € 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile“Under 19” € 300,00
CALCIO A 11 FEMMINILE
Campionato Regionale Serie “C”(Eccellenza ) € 900,00
Campionato Provinciale Serie “D” (Promozione) € 600,00
B) Diritti di Associazione alla L.N.D. € 300,00
C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) € 65,00
Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2018/2019:
D) Acconto Spese e organizzazione – Attività Regionale
CALCIO A 11 MASCHILE
Campionato di Eccellenza € 3.000,00
Campionato di Promozione € 3.000,00
Campionato di 1^ Categoria € 1.500,00
Campionato di 2^ Categoria € 1.000,00
Campionato di 3^ Categoria € 350,00
Campionato Regionale “Juniores – Under 19” € 300,00
Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” € 200,00
CALCIO A 5
Campionato Regionale Serie “C1” € 800,00
Campionato Regionale Serie “C2” € 750,00
Campionato Provinciale Serie “D” € 350,00
Campionato Femminile Regionale – Girone UNICO € 350,00
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale € 300,00
Campionato Regionale Maschile “Under 21” € 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile “Under 19” € 300,00
CALCIO A 11 FEMMINILE
Campionato Regionale Serie “C” (Eccellenza) € 200,00
Campionato Provinciale Serie “D” (Promozione) € 100.00
E) Assicurazione Tesserati (*)
Euro 29,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2018.
Si fa presente che all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato almeno il 30% dell’importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.
F) Assicurazione Dirigenti
Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad € 130,00.
Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad € 90,00.
Si fa presente, pertanto, che all’atto dell’iscrizione le Società dovranno versare, oltre il saldo passivo al 30.6.2018, le seguenti somme:
CALCIO A 11 MASCHILE Diritti di associazione alla L.N.D. Diritti di Iscrizione 30% spese e organizzazione –
Attività Regionale Coppa Juniores Assicurazione Dirigenti 30% Assicurazione tesserati
ECCELLENZA
Totale: 5.580,00 + 30% (*) 300,00 3.000,00 900,00 350,00 900,00 130,00 (*)
PROMOZIONE
Totale: 4.980,00 + 30% (*) 300,00 2.400,00 900,00 350,00 900,00 130,00 (*)
PRIMA CTG.
Totale: 2.680,00 + 30% (*) 300,00 1.800,00 450,00 130,00 (*)
SECONDA CTG.
Totale: 1.890,00 + 30% (*) 300,00 1.200,00 300,00 90,00 (*)
TERZA CTG.
Totale: 1.295,00 + 30% (*) 300,00 800,00 105,00 90,00 (*)
REGIONALE “JUNIORES – UNDER 19”
“PURE”
Totale: 1.380,00 + 30% (*) 300,00 900,00 90,00 90,00 (*)
PROVINCIALE “JUNIORES – UNDER 19” “PURE”
Totale: 1.150,00 + 30% (*) 300,00 700,00 60,00 90,00 (*)
CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE Diritti di associazione alla L.N.D. Diritti di Iscrizione 30% spese e organizzazione – Attività Regionale Coppa Assicurazione Dirigenti 30% Assicurazione tesserati
REGIONALE SERIE C1
Totale: 1.880,00 + 30% (*) 300,00 1.000,00 240,00 250,00 90,00 (*)
REGIONALE SERIE C2
Totale: 1.315,00 + 30% (*) 300,00 600,00 225,00 100,00 90,00 (*)
PROVINCIALE SERIE D
Totale: 995,00 + 30% (*) 300,00 500,00 105,00 90,00 (*)
REGIONALE FEMMINILE
GIRONE UNICO
Totale: 1.195,00 + 30% (*) 300,00 600,00 105,00 100,00 90,00 (*)
FEMMINILE
GIRONI PROV.LI INTERPROV.LI
Totale: 980,00 + 30% (*) 300,00 500,00 90,00 90,00 (*)
REGIONALE MASCHILE
“UNDER 21” –“PURE”
Totale: 780,00 + 30% (*) 300,00 300,00 90,00 90,00 (*)
REGIONALE MASCHILE/FEMM.
“UNDER 19”
“PURE”
Totale: 780,00 + 30% (*) 300,00 300.00 90,00 90,00 (*)
CALCIO A 11 FEMMINILE Diritti di associazione alla L.N.D. Diritti di Iscrizione 30% spese e organizzazione – Attività Regionale Coppa Assicurazione Dirigenti 30% Assicurazione tesserati
REGIONALE
SERIE “C”
(Eccellenza)
Totale: 1.450,00 + 30% (*) 300,00 900,00 60,00 100,00 90,00 (*)
PROVINCIALE
SERIE “D”
(Promozione)
Totale: 1.020,00 + 30% (*) 300,00 600,00 30,00 90,00 (*)
Le suddette somme da pagare necessariamente entro i termini stabiliti, non saranno uguali per tutte le Società ma, come detto, varieranno a seconda del numero dei calciatori tesserati al 30.6.2018.
Resta inteso che la restante somma dovrà essere versata non oltre il 15.12.2018. Contrariamente verrà avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”, così come riportata al precedente punto 1.1.8. –
Si ribadisce che le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell’area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)
Le notizie relative all’Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
1.1.12. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:
Calcio a Undici Maschile
– Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” € 350,00
– Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” € 350,00
– Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” € 250,00
– Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva” € 250,00
– Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco” € 100,00
Calcio a Cinque Maschile
– Coppa Italia Serie “C1” € 250,00
– Coppa Sicilia Serie “C2” € 100,00
– Coppa Trinacria Serie D € 100,00
Calcio a Cinque Femminile
– Coppa Italia € 100,00
Calcio a Undici Femminile
– Coppa Italia € 100,00
Più le spese arbitrali.
1.1.13. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL “GIANFRANCO PROVENZANO”- STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Alla Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” partecipano d’ufficio le 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2018/2019.
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale (vedere punto 5 – COPPA ITALIA – LETTERA A/18 – del C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2018).
La gara di FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “Dino Liotta” di LICATA.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.
1.1.14. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA MEMORIAL “ORAZIO SIINO” – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Alla Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” partecipano d’ufficio le 60/64 squadre partecipanti al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018/2019.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all’altra squadra finalista di Coppa Italia. Il diritto all’ammissione al Campionato di Eccellenza non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2018/2019 venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore.
Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.
La gara di FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “Aldo Campo” di RAGUSA.
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo.
1.1.15. ISCRIZIONE ALLA COPPA SICILIA MEMORIAL “FILIPPO LENTINI”
COPPA TRINACRIA MEMORIAL “SALVATORE SAJEVA”
TROFEO PROVINCE MEMORIAL “PIETRO LO BIANCO”
– STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
La composizione degli organici, verrà fatta sulla base di specifica istanza a partecipare alle Coppe che le Società dovranno far pervenire, unitamente alla iscrizione ai Campionati.
Le squadre vincenti la Coppa Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province 2018/2019 – acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Categoria superiore per la stagione sportiva 2019/2020.
Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista. Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2018/2019 vengano retrocesse nel Campionato di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province.
Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.
– La gara di FINALE REGIONALE di Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” si disputerà sul Campo Comunale di LERCARA FRIDDI;
– La gara di FINALE REGIONALE di Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva” si disputerà sul Campo Comunale di CHIARAMONTE GULFI;
– La gara di FINALE REGIONALE del Trofeo delle Province Memorial “Pietro Lo Bianco” si disputerà su un campo neutro in considerazione che l’edizione 2017/2018 non si è effettuata.
La Presidenza si riserva di modificare i campi sopra indicati qualora dovessero risultare non idonei.
1.1.16. ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Il Comitato, per l’attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:
Coppa Italia Maschile Serie “C1” – Obbligatoria per le Società di Serie “C1”.
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.
Coppa Sicilia Maschile – Obbligatoria per le Società di Serie “C2”.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale di Serie “C1” della stagione sportiva 2019/2020.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all’altra squadra finalista di Coppa Sicilia. Il diritto all’ammissione al Campionato Regionale di Serie “C1” non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2018/2019 venga retrocessa nel Campionato Provinciale di Serie “D”.
Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.
Coppa Trinacria Maschile- Riservata alle Società partecipanti al Campionato Provinciale di Serie “D”.
Coppa Italia Femminile – Obbligatoria per le Società partecipanti al Girone UNICO Regionale.
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.
1.1.17. ISCRIZIONE ALLA COPPA DI CALCIO A 11 FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Il Comitato, per l’attività di Calcio a 11 Femminile, organizza:
Coppa Italia – Obbligatoria per le Società di Serie “C” (Eccellenza).
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.
1.1.18. DATE INIZIO CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
CALCIO A UNDICI MASCHILE
• Campionato di Eccellenza Regionale Domenica 09 Settembre 2018
• Campionato di Promozione Domenica 09 Settembre 2018
• Campionato di Prima Categoria Domenica 07 Ottobre 2018
• Campionato di Seconda Categoria Domenica 07 Ottobre 2018
• Campionato di Terza Categoria Entro il mese di Ottobre 2018
• Campionato Juniores Regionale “Under 19” Entro il mese di Ottobre 2018
• Campionato Juniores Provinciale “Under 19” Da stabilire
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
• Serie “C1” Regionale Sabato 22 Settembre 2018
• Serie “C2” Interprovinciale Sabato 06 Ottobre 2018
• Serie “D” Provinciale Entro il mese di Ottobre 2018
• “Under 21 Maschile Entro il mese di Ottobre 2018
• “Under 19” Maschile e Femminile Entro il mese di Ottobre 2018
• Regionale “Under 17” (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2018
• Provinciale “Under 17” (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2018
• Provinciale “Under 15” (ex Giovanissimi) Entro il mese di Ottobre 2018
• Regionale Femminile – GIRONE UNICO Domenica 07 Ottobre 2018
• Provinciale/Interprovinciale Femminile Entro il mese di Ottobre 2018
CALCIO A UNDICI FEMMINILE
• Regionale Serie “C” (Eccellenza) Entro il mese di Ottobre 2018
• Provinciale Serie “D” (Promozione) Da stabilire
ATTIVITA’ GIOVANILE SUL TERRITORIO
• Regionale “Under 17” (ex Allievi) ed
“Under 15” (ex Giovanissimi) Domenica 23 Settembre 2018
• Provinciale “Under 17” (ex Allievi) ed
“Under 15” (ex Giovanissimi) Entro il 14 Ottobre 2018 (*)
(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2019.
1.1.19. DATE INIZIO COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
CALCIO A 11 MASCHILE
• Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano”
(Eccellenza – Prima fase) Domenica 26 Agosto 2018
Domenica 02 Settembre 2018
• Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”
(Promozione – Prima fase) Domenica 26 Agosto 2018
Domenica 02 Settembre 2018
• Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini”
(1^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire
• Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva”
(2^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire
• Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”
(3^ Categoria) Da stabilire
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
• Coppa Italia Maschile Serie “C1” Sabato 01 Settembre 2018
• Coppa Sicilia Serie “C2” Sabato 15 Settembre 2018
• Coppa Trinacria Maschile Da stabilire
• Coppa Italia Femminile (*) Domenica 16 Settembre 2018
(*) eventuale Fase di Qualificazione- Final Four: date da stabilire
CALCIO A 11 FEMMINILE
• Coppa Italia Da stabilire
1.1.20. ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – C.U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 –
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2018/2019:
• dal 29 LUGLIO 2018 ore 16.00
• dal 09 SETTEMBRE 2018 ore 15.30
• dal 28 OTTOBRE 2018 ore 14.30
• dal 27 GENNAIO 2019 ore 15.00
• dal 31 MARZO 2019 ore 16.00
• dal 21 APRILE 2019 ore 16.30
Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque ed i Comitati della L.N.D. sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei Campionati.
1.1.21. CAMPI DI GIUOCO –
Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, gli Articoli 19 e 59 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (Nuovo testo C.U. N. 81 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della L.N.D. pubblicato in Roma il 28 Giugno 2018).
Art. 19 N.O.I.F.
Impianto sportivo
1. – Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale.
2. – In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. – In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d’ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. – In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la Società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse.
La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. – In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il riesame della stessa:
– al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico;
– al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico o di Settore Giovanile;
– al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono Società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.
6. – Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
Art. 59 N.O.I.F.
I campi di giuoco
1. – I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicate dalle norme sull’ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i Campionati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C.
In ogni caso, le linee del terreno di giuoco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di giuoco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.
Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.
2. – Per l’inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l’impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.
Le gare iniziate con la luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.
3. – Le Società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco, sono tenute a mettere a disposizione dell’arbitro idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del terreno di giuoco.
4. – I reclami per irregolarità del terreno di giuoco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l’arbitro procederà alla verifica della irregolarità o meno del terreno di giuoco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.
**********
Ai sensi dell’Art. 31 del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:
Art. 31 Regolamento L.N.D.
I Campi di giuoco
1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale – dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.
2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D.”
3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l’impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.
4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale
– Campionato Nazionale Serie D
I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.
– Campionato Nazionale Juniores
a) Terreni di giuoco
Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60×100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.
b) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
c) Recinzioni
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima
di mt. 1,50 (campo per destinazione).
B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano
a) Terreni di giuoco
– Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60×100.
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.
– Campionato di Promozione: misure minime mt. 60×100.
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
– Campionato di 1ª Categoria : misure minime mt. 50×100.
Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
– Campionato di 2ª Categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50×100.
Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
– Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª categoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45×90.
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.
b) Spogliatoi
Gli spogliatoi devono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
c) Recinzioni
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).
C) Per l’attività svolta nell’ambito del Dipartimento Calcio Femminile
a) Terreni di giuoco
– Campionati Nazionali: misure minime mt. 60×100.
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
– Campionati Regionali: misure minime mt. 45×90.
E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
D) Per l’attività svolta nell’ambito della Divisione Calcio a Cinque
a) Gli impianti
Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.
b) Terreni di giuoco
I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:
Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:
Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.
Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:
Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;
E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.
Per la sola Stagione Sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie “A2” è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di Play-Off e Play-Out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a:
Lunghezza mt. 32;
Larghezza mt. 16.
Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:
Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.
E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.
Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie “A” Femminile e di Serie “A2” Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:
Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.
– Campionati Regionali e Provinciali
Campi al coperto:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;
Campi scoperti:
Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.
Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.
I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie ”C1” si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta.
c) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
d) Recinzioni
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.
e) Campo per destinazione
Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.
5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell’arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.
6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.
7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all’arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.
8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.
9. E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
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COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE CAMPI
Si ricorda che il punto 5. dell’Art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riporta letteralmente “……. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive “.
Si invitano, pertanto, le società affiliate ad indicare come campo casalingo, all’atto della iscrizione al prossimo Campionato 2018/2019, un impianto che soddisfi il requisito di cui sopra.
In particolare, in considerazione degli eventuali prossimi “Ripescaggi” e nell’esclusivo interesse delle Società Sportive interessate, si consiglia di verificare che l’impianto calcistico proposto oltre a soddisfare il punto 5. del Regolamento sia omologato per la categoria per la quale si intende concorrere.
Alla luce di ciò, sarà cura delle suddette Società chiedere con l’urgenza del caso al Comitato Regionale il sopralluogo per la verifica del possesso da parte della struttura sportiva dei requisiti tecnico-impiantistici e delle caratteristiche atte al rilascio della necessaria omologazione.
Con l’occasione, si invitano le Società affiliate, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l’altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.
Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:
• della misura minima del campo di destinazione;
• dell’altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima), che, com’è noto, deve essere priva di squarci e/o aperture in genere;
• delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;
• della planarità, della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;
• delle conformità alle norme ed ai requisiti della C.I.S.E.A., nonchè alla relativa omologazione del manto qualora trattasi di erba artificiale;
• della piena funzionalità delle docce e delle apparecchiature sanitarie negli spogliatoi associata ai requisiti di assoluta igienicità degli stessi (pareti e pavimenti puliti e privi di muffe in genere);
• delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all’interno degli spogliatoi;
• della separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l’area spogliatoi.
Si fa rilevare che i requisiti di cui sopra sono essenziali per il rilascio ex novo o per la riconferma dell’attestato di omologazione.
Il non possesso di uno di essi costituirà motivo per il mancato rilascio dell’attestato e conseguentemente la non utilizzazione dell’impianto ai fini federali.
1.1.22. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE –
È autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale — comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque — devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
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I Regolamenti “L.N.D. Professional” ed “L.N.D. Standard”, approvati dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013, sono consultabili e scaricabili dal sito www.lnd.it cliccando alla voce CAMPI DA GIOCO e successivamente REGOLAMENTO –
1.1.23. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI –
Ai fini dell’utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle “regole del giuoco calcio” ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell’impianto (pubblica o privata) o del gestore.
A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:
• Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all’accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.
• Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell’impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.
• Attivazione di tutte iniziative necessarie all’osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.
1.1.24. PUBBLICA FRUIBILITA’ DEGLI IMPIANTI –
Si ricorda alle Società affiliate che gli impianti possono essere destinati alla pubblica fruizione solamente se muniti del nulla-osta rilasciato dalla:
1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R. n° 311 del 28 maggio 2001 (G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001)
Si fa, infatti, presente che la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiarisce che l’autocertificazione del tecnico prevista dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, sostituisce solamente i controlli e le verifiche che le Commissioni (Provinciale o Comunale) sono tenute ad effettuare sui luoghi, ma non il parere, la cui emanazione è di esclusiva competenza delle stesse.
1.1.25. UTILIZZAZIONE STRUTTURE CALCISTICHE A PORTE CHIUSE – Circolare N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 –
Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’Emittente Radio Televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.
1.1.26. RICHIESTA SOPRALLUOGHI PREVENTIVI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –
Si informa che per sopralluoghi richiesti da Società affiliate e finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici alla successiva richiesta di omologazione in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, al Fiduciario Campi all’uopo delegato deve essere corrisposto il rimborso spese quantificato sulla base dei chilometri effettuati, rapportati ai costi chilometrici unitari, e della diaria.
Il relativo onere sarà addebitato alla/e Società richiedente/i il sopralluogo.
Nel caso in cui la richiesta di parere venga prodotta dai Comuni, privati ed altri Enti, preventivamente al sopralluogo dovrà pervenire a questo Comitato Regionale un bonifico di importo pari alla somma dovuta calcolata in analogia a quanto sopra specificato, con la motivazione “Rimborso spese per sopralluogo preventivo”.
1.1.27. TARIFFE PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE –
Si indicano qui di seguito le tariffe per l’omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:
Omologazione Campi di Calcio
Omologazione Tipologia Omologazione
richiesta da Società dell’intervento richiesta da privati
affiliate alla F.I.G.C. o Enti vari (Comune,
Provincia, ecc.)
€ 150,00 Omologazione € 250,00
di un campo di calcio
con un solo sopralluogo
€ 100,00 Per ogni sopralluogo € 130,00
successivo al primo,
qualora necessitino
più interventi
€ 80,00 Per ogni campo di calcio € 100,00
successivo al primo ubicato
nella medesima località
ed omologato a seguito
dello stesso sopralluogo
Omologazione Impianto di Illuminazione
Omologazione Tipologia Omologazione
richiesta da Società dell’intervento richiesta da privati
affiliate alla F.I.G.C. o Enti vari (Comune,
Provincia, ecc.)
€ 150,00 Ove sia sufficiente € 250,00
un solo sopralluogo
€ 100,00 Per ogni sopralluogo € 130,00
successivo al primo, qualora
necessitino più interventi
€ 80,00 Per ogni campo di calcio €100,00
successivo al primo ubicato
nella medesima località
ed omologato a seguito
dello stesso sopralluogo
Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al “Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. – L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA”, allegando copia del bonifico bancario – di importo pari alla tipologia dell’intervento richiesto – già emesso in favore:
F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA – (Tel. 091.680.84.28)
Coordinate Bancarie / IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente
IT 26 S 02008 43730 000300644037
Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)
1.1.28. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. del 29 Maggio 2018, giusta informativa resa al Consiglio Direttivo di Lega in data 12 Giugno 2018, ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 un provvedimento di autorizzazione univoca allo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out nei Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti (v. nota della L.N.D. del 18 Giugno 2018).
Le modalità ed i criteri di effettuazione delle gare di Play-Off e di Play-Out sono demandati al Comitato Regionale, giusta previsione di cui all’Art. 49, comma 2, delle N.O.I.F..
Quanto ai “Criteri” di svolgimento delle suddette gare, è fatto obbligo di osservare tassativamente i seguenti principi:
1) Applicazione dell’Art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., segnatamente:
a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di categoria superiore;
b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati fino alla 2^ Categoria compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
2) Applicazione dell’Art. 51 delle N.O.I.F., in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione.
**********
Si rappresenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 14 Giugno 2018, ha deliberato, anche per la Stagione Sportiva 2018/2019, per tutti i Campionati regionali e provinciali, che in appendice all’attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
1.1.29. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT E FINALI REGIONALI “UNDER 17” (ex ALLIEVI) E “UNDER 15” (ex GIOVANISSIMI) LND/SGS – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si rappresenta che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato di riconfermare che al termine dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi le squadre Classificatesi al 1° posto del proprio Girone accederanno direttamente alla Seconda Fase (Finali Regionali). Le squadre Classificatesi dal 2° al 5° posto del proprio girone parteciperanno ai Play-Off per stabilire la Società Vincente la gara Finale Play-Off che accederà alla Seconda Fase (Finali Regionali).
Le 5 squadre vincenti il proprio Girone e le 5 squadre vincenti la gara Finale Play-Off del proprio girone formeranno 2 Triangolari (Triangolare A – Vincenti Gironi; Triangolare B – Vincenti Gara Finale Play-Off) e 2 Accoppiamenti (Accoppiamento A – Vincenti Gironi; Accoppiamento B Vincenti Gara Finale Play-Off).
Le 2 squadre vincenti i Triangolari e le 2 squadre vincenti gli Accoppiamenti disputeranno una ulteriore gara (Semifinali) per definire la vincente assoluta tra le Società vincenti i Gironi e le Società Vincenti la gara Finale Play-Off.
Le 2 Società vincenti le Semifinali disputeranno la gara FINALE.
Le Società classificate all’ultimo posto del proprio girone retrocederanno ai Campionati Provinciali.
Un’altra squadra per ogni girone retrocederà ai Campionati Provinciali mediante gare di Play-Out e non potrà accedere in nessun caso alla graduatoria dei “Ripescaggi” per la Stagione Sportiva 2019/2020.
Le gare di Play-Off e di Play-Out saranno disputate mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale.
1.1.30. APPLICAZIONE DELL’ART. 51 DELLE N.O.I.F. –
In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei “Titoli” sportivi in competizione si fa riferimento all’applicazione dell’Art. 51 delle N.O.I.F..
Art. 51 N.O.I.F.
Formazione delle classifiche
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)
1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “.
Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti;
– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.
4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.
4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l’ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla “classifica avulsa”.
5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella “classifica avulsa”, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell’ordine:
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
– del sorteggio.
6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “.
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti;
– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
– della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
– del sorteggio.
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League.
Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.
8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti;
– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
– della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
– della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
– nel maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
– del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
– del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
– del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
– del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
– del sorteggio.
9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
– dei punti conseguiti negli incontri diretti;
– a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
– in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le
squadre interessate;
– in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nel’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato;
– in caso di ulteriore parità, del sorteggio.
Allo stesso modo si procede ai fini dell’assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.
E’ fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.
1.1.31. PREMIO DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Il Comitato Regionale Sicilia assegna, per la Stagione Sportiva 2018/2019, un “Premio Disciplina” denominato «in assoluto», e riconosce alle Società vincenti la classifica Disciplina del Campionato di competenza un contributo.
Tale contributo sarà riconosciuto alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di punti di penalizzazione in ciascun Campionato come di seguito indicato:
Campionato di Eccelleza € 1.000,00
Campionato di Promozione € 800,00
Campionato di 1^ categoria € 500,00
Campionato di 2^ Categoria € 300,00
Campionato di 3^ categoria € 200,00
Campionato Regionale “Juniores Under 19” € 200,00
Calcio a 11 Femminile Regionale € 450,00
Calcio a 5 Maschile Serie “C1” € 450,00
Calcio a 5 Maschile Serie “C2” € 300,00
Calcio a 5 Maschile Serie “D” € 200,00
Campionato Regionale “Under 21” € 100,00
Campionato Regionale “Under 19” € 100,00
Calcio a 5 Femminile Regionale € 200,00
Calcio a 5 Femminile Provinciale € 100,00
Alle Società vincenti il “Premio Disciplina” per singolo girone verrà assegnata una “Targa”.
1.1.32. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE
AMMONIZIONI RIPORTATE –
Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati
Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all’assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.
..omissis..
Si trascrive il testo aggiornato del comma 9) dell’Art.19 C.G.S.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva si procede secondo la seguente progressione:
• successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
• successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
• successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
• successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
• successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
• successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
* * * * *
Si trascrive, altresì, il testo del comma 13) del medesimo Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva:
13. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
1.1.33. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI –
Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) – dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della “firma digitale” .
Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella “Area Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “TESSERAMENTO LND”.
Fatta la scelta apparirà un “menù principale” sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.
Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.
La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento del tesseramento.
– Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove è possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in “rosso” e, selezionando gli stessi con il “mouse”, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio “telematico” del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade – l’utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l’irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell’iter “tradizionale” di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di invio “telematico” della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall’esercente la potestà genitoriale.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito “sportello” operativo presso l’Ufficio Tesseramento.
1.1.34. TESSERA PERSONALE CALCIATORE
Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.
Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato l’elenco dei tesserati.
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.
Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato “telematicamente” al Comitato Regionale.
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera.
La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo.
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:
• Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
• Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
• Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.
Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA
Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso “dall’Area Società”.
Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l’identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.
In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d’identità personale.
Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.
1.1.35. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE –
Si conferma che anche per Stagione Sportiva 2018/2019 il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato esclusivamente On-line, con apposizione della “firma digitale”, attraverso il sito www.lnd.it
Entrati nel sito cliccare “Area Società”:
– una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società);
– entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
– dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo e stampa”.
Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere corredato dai seguenti documenti:
– certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
– foto formato tessera del calciatore;
– fotocopia del codice fiscale del calciatore;
Il tutto dovrà pervenire “Telematicamente” alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche tesseramento aperte”. Si precisa che – se alla data della gara la posizione del calciatore non è regolarizzata – lo stesso non potrà prendere parte alla gara.
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.
Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione dei modelli “On-line”, con apposizione della “firma digitale”.
1.1.36. PROCEDURA “RICARICA PORTAFOGLIO “ISCRIZIONI” E “TESSERAMENTI” –
A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei “Portafogli iscrizioni e tesseramenti “ tramite POS virtuale, ossia a mezzo:
– carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
– con il sistema di wallet Masterpass;
– con il bonifico c.d. “MyBank”.
E’ anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali.
Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.
Di seguito alcuni chiarimenti in merito.
*1) POS Virtuale*
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.
Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.
Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico “MyBank”, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da smartphone o tablet.
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista è consultabile alla
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiarità del bonifico “MyBank” è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l’approvazione del beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.
*2) MAV Light*
Il MAV è detto “Light” in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di “presentazione” alla banca esattrice, l’utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.
*N.B.* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.
a – in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
b – in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l’accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.
**********
E’ possibile verificare l’elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE –>Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti –> Elenco richieste di ricarica portafoglio.
Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO PORTAFOGLI”.
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).
1.1.37. PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETA’ L.N.D. E DI “PURO” SETTORE GIOVANILE –
Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l’avvio della scorsa Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all’albo del Settore Tecnico.
In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.
In sintesi:
– Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.
– Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.
– Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.
– La Società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.
Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.
– Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.
– La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:
• Modulo per esonero
• Modulo per revoca esonero
• Modulo per dimissioni
• Modulo per revoca dimissioni
• Modulo per variazioni incarico
• Modulo per sospensione dai ruoli
• Modulo per riammissione nei ruoli
• Modulo per variazione di indirizzo
• Modulo per variazione dei contatti
1.1.38. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI – TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. –
Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”.
Le Società, in via telematica, attraverso l’area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – “Telematicamente” – alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,
I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici …), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.
1.1.39. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019-
Si riporta il C.U. N. 166 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma il 19 Dicembre 2017 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 209 del 19 Dicembre 2017):
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Dicembre 2017, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2018/2019, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “D”, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie “D”, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
2018/2019 SERIE D ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1998 1
Nato da 1.1.1999 2 1 1
Nato da 1.1.2000 1 1 1
Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di TRE calciatori. Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2018/2019, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2018/2019 (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D”, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrà essere osservato unicamente l’obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Dicembre 2017, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2018/2019:
Limite di età: calciatori nati da 1.1.2000 in poi
2018/2019 Nati da 1.1.1998 Nati da 1.1.1999
Senza limitazioni in relazione all’età massima
Juniores Nazionale 2 1
Juniores Regionale 3
Juniores Provinciale 4
**********
Fatta salva l’applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:
Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, per la Stagione Sportiva 2018/2019:
Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige l’obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 1999 ed 1 (uno) nato dal 2000.
Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige l’obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2000.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate ( “Juniores”).
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D”, ivi comprese, in quest’ultimo caso, quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato l’obbligo minimo stabilito dalla L.N.D. circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età e cioè almeno 1 (uno) calciatore nato dall’1.1.1999 in poi ed almeno 1 (uno) calciatore nato dall’1.1.2000 in poi.
Norme sull’utilizzo dei calciatori “giovani”
In merito all’utilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:
– Se anziché 1 (uno) calciatore nato dal 1999 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2000 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2000 (Campionati di Prima e Seconda Categoria) vi sono in campo 2/1 calciatori nati dall’1.1.2000 la prescrizione è rispettata e così via.
– Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 1999 questo potrà essere sostituito con un calciatore nato dal 1999 al 2003, sempre che in quest’ultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F..
– Se dovesse entrare in campo un calciatore di età inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Società inadempiente verrà data gara perduta.
Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2018/2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.
1.1.40. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI –
Art. 34 – N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
(Nuovo testo C.U. N. 81 della FIGC del 27.06.2018 allegato al C.U. della LND N. 354 del 28.06.2018)
1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della sanzione prevista all’Art. 17, comma 5, del C.G.S..
3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.
4. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
* * * * * * * *
P.S. Le Società sono invitate a scrivere all’esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.
* * * * * * * *
In deroga a quanto previsto dall’Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (“Juniores” Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l’1 Luglio 2018 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) – Limite di partecipazione di calciatori alle gare).
La Segreteria della L.N.D., con nota dell’11Giugno 2018, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2018/2019 alla estensione della deroga dell’Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi, al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.
1.1.41. NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Serie “C1”
• È confermata nel Campionato di Serie “C1” l’obbligatorietà della presenza di 1 (uno) calciatore nato a partire dall’ 01 GENNAIO 1995 (UNDER 23) tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del “Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.”.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia d’età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un calciatore in meno.
• Il calciatore “OBBLIGATORIO IN CAMPO” dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.
• Nel Campionato di Serie “C1” rimane, in aggiunta, l’obbligatorietà in distinta, per ogni singola gara, di almeno 2 (due) calciatori di cui 1 (uno) nato a partire dall’1.01.1995 (UNDER 23) ed 1 (uno) nato dall’1.01.1997 (UNDER 21), ovvero 2 (due) calciatori nati dall’1 GENNAIO 1997 (UNDER 21) in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF;
Serie “C2”
É fatto obbligo alle Società di Serie “C2” di inserire nella distinta gara almeno 2 (due) calciatori nati dall’1.01.1995 (UNDER 23) in poi ed 1 (uno) nato dall’1.01.1997 (UNDER 21) ovvero 3 (tre) calciatori nati dall’1.01.1997 (UNDER 21) in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall’Art. 34 delle N.O.I.F.
Serie “D”
Anche in questa stagione sportiva non è richiesto alcun giocatore “Under” in distinta.
Campionato Regionale Femminile Girone Unico
Nella stagione sportiva 2018/2019 le Società del Girone Unico Regionale avranno l’obbligatorietà in distinta, per ogni singola gara, di almeno 2 (DUE) calciatrici nate dall’01.01.1996 in poi pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall’Art. 34 delle N.O.I.F.
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Nei PLAY-OFF e nei PLAY-OUT di TUTTE le categorie, nelle COPPE REGIONALI Maschili e Femminili e negli SPAREGGI INTERREGIONALI della Società 2^ Classificata in Serie “C1” e nel Girone Unico Femminile non è previsto alcun limite di età.
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Campionato Regionale “Under 21” –
Possono partecipare, nella Stagione Sportiva 2018/2019, i calciatori nati dal 01 GENNAIO 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. E’ possibile inserire in distinta 2 (due) “Fuori Quota“ nati dal 01 GENNAIO 1995 in poi. Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati calciatori “Fuori quota”, nati dal 01 GENNAIO 1995 in poi, in base alle disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 con proprio Comunicato Ufficiale (vedi pag. 39 C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2018)
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 23 APRILE 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale “Under 21”.
Campionato Regionale “Under 19” –
Per quanto riguarda l’attività Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva 2018/2019, i calciatori/calciatrici nati/nate dal 01 GENNAIO 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età per il Maschile ed il 14° anno di età in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale “Under 19” Maschile è possibile inserire in distinta 2 (due) “Fuori Quota“, nati dal 01 GENNAIO 1998. Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati calciatori “Fuori quota”, nati dal 01 GENNAIO 1998 in poi, in base alle disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 con proprio Comunicato Ufficiale (vedi pag. 40 C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2018).
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 23 APRILE 2019 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale “Under 19”.
Campionati Giovanili – Campionato Provinciale “Under 15” (ex Giovanissimi) –
In considerazione che l’Attività Giovanile è demandata interamente al Comitato Regionale che dovrà curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metà del mese di Aprile 2018, è necessario che le DD.PP , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date d’inizio in linea con la scadenza sopra indicata.
Per quanto sopra verranno escluse dalla Fase Regionale del Campionato “Under 15” le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2019.
Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non è presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.
1.1.42. COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DELLA L.N.D. – PUBBLICATO IN ROMA IL 04 MAGGIO 2018 –
(Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 408 dell’8 Maggio 2018).
Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2017/2018, si richiama l’attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva relativi a deferimenti per l’irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., così come modificato dalla F.I.G.C. con propri Comunicati Ufficiali N. 163/A del 22 Ottobre 2015 e N. 210/A del 30 Novembre 2015, il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all’attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.
1.1.43. CIRCOLARE N. 75 della L.N.D. pubblicata in Roma il 20 Giugno 2018 –
Oggetto: Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO –
Approssimandosi l’inizio della nuova Stagione Sportiva 2018/2019, si reputa opportuno richiamare l’attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con la Circolare N. 72 del 20 Maggio 2016 e N. 82 del 20 Giugno 2017, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull’applicazione della Legge indicata all’oggetto:
Ambito di applicazione
La Legge N. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).
Modalità di tesseramento e documentazione prevista
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.
In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.
Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all’Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.
Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.
Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonché la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorché residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge N. 12 del 20 Gennaio 2016.
Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge, trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.
Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.
1.1.44. CIRCOLARE N. 77 della L.N.D. pubblicata in Roma il 26 Giugno 2018 – MODALITA’ E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITA’ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Con riferimento alle disposizioni di cui all’Art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. N. 38 del 30 Giugno 2011, N. 49 del 15 Giugno 2012, N. 58 del 17 Giugno 2013, N. 61 del 17 giugno 2014, N. 61 del 24 Giugno 2015, N. 77 del 17 Giugno 2016 e N. 83 del 22 Giugno 2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/2019.
In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (Art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (Art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall’Art.118, delle N.O.I.F.
E’ quindi consentito:
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.
La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2018/2019 – è fissato dal 1° Luglio 2018 al 14 Settembre 2018 (ore 19.00). Una volta variata l’attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l’originario rapporto con la Società “quiescente”, deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2019/2020. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.
Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.
Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.
In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex Art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli Artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.
I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:
– il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell’attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.
Gli svincoli di cui agli Articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.
Fatta salva la previsione di cui all’Art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all’Art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell’attività “quiescente”. In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all’Art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività prescelta.
Una volta svincolato dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società dell’attività “quiescente”, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.
Gli svincoli di cui agli Articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’Articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.
Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110 delle N.O.I.F. siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell’attività “quiescente”, al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di Calcio a undici che di Calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.
L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2018/2019 il periodo stabilito è dal 1° Luglio 2018 al 14 Settembre 2018, ore 19.00), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale in forma telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall’Art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.
La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.
I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’Art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’Art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.
1.1.45. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI –
In relazione a quanto indicato in oggetto si allega al presente Comunicato Ufficiale la nota riepilogativa predisposte dall’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, in tema di primo tesseramento e trasferimento internazionale di calciatori minori (Rif. Art. 19 Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori), con particolare riferimento alle pratiche di competenza della LND ed a quelle in capo alla Commissione Minori della FIGC.
Nell’invitare a prendere buona nota dei contenuti della richiamata nota al fine di garantire il rispetto delle normative applicabili in materia, si rammenta che alla prescritta documentazione dovrà essere aggiunta anche l’allegata dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con Società Professionistiche.
Si ricorda, inoltre, che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l’indirizzo di posta elettronica commisioneminori@figc.it
1.1.46. APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI – (nota della LND del 21 Giugno 2018 –
(Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 451 del 21 Giugno 2018).
Con riferimento all’oggetto si rinnovano i contenuti della nota esplicativa della FIGC del 22 Febbraio 2018 e si riportano di seguito le nuove procedure:
“I minori cittadini di paesi terzi, anche se non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, o agli enti di promozione sportiva, anche para-olimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.”
In virtù di quanto esposto dal testo, si evidenzia che i calciatori minori stranieri che possiedono tali requisiti, dovranno presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:
– Certificato rilasciato da istituti scolastici, pubblici o paritari, in cui sia attestata l’iscrizione del minore, da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
– Documento identificativo del calciatore;
– Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
– Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
In caso di calciatori, la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
– Provvedimento dell’autorità giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
– Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore
Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri, provenienti da Federazione estera, sarà di competenza dell’Ufficio Tesseramento della FIGC.
1.1.47. TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTYIVA 2018/2019 –
Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 63 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 6 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 319 della L.N.D. pubblicato in Roma il 7 Giugno 2018 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell’8 Giugno 2018).
1.1.48. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI – Art. 72 delle N.O.I.F. – (Nuovo testo – C.U. N. 81 della FIGC pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della LND del 28 Giugno 2018) –
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
1 Bis. Per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.
Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis – secondo capoverso – e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall’arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.
3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione.
Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
8. Per le Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, due diversi appositivi recanti il marchio di uno o più sponsor istituzionali della Lega, di cui uno sulla manica della maglia e l’altro su ciascun calzettone indossati da ogni giocatore.
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La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga dell’Art. 72 delle N.O.I.F. – più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.
Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.
1.1.49. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI – C.U. N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 –
Per la stagione sportiva 2018/2019 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’art. 52, del Regolamento della L.N.D.
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Si riporta il testo integrale del C.U. N. 66/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 28 Settembre 2012 (allegato al C.U. N. 81 della L.N.D. pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2012):
“ Il Consiglio Federale
– vista la modi fica all’Art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
– ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli indumenti di giuoco;
– visto lo Statuto Federale;
delibera
Le Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq, e possono inserire all’interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq.
Le Società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 250 cmq, nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le Società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte posteriore un solo marchio, mentre le Società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le Società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da giuoco. “
REGOLA 4 (Edizione 2017)
L’ EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 – “Il Regolamento del Giuoco del Calcio” – Edizione 2017 autorizzata dall’International Football Association Board (IFAB) –
REGOLAMENTO
1. SICUREZZA
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa.
Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.
Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli.
L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di giuoco.
Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l’arbitro deve ordinare al calciatore di:
• togliere l’oggetto in questione
• uscire dal terreno di giuoco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi.
Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l’oggetto deve essere ammonito.
2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
L’equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:
• maglia con maniche;
• calzoncini;
• calzettoni – nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato;
• parastinchi – devono essere di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni;
• scarpe.
I portieri possono indossare pantaloni di tuta.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve rimpiazzarli appena possibile e non più tardi della prima interruzione di giuoco; se prima di ciò gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.
3. COLORI
• le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall’altra e dagli ufficiali di gara;
• ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara;
• se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l’arbitro consentirà che la gara venga giocata.
Il colore delle sottomaglie deve essere lo stesso del colore principale delle maniche della maglia; scaldamuscoli/calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadre devono indossare i medesimi colori.
4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO
E’ consentito l’uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.
Copricapo
Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono:
• essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore);
• essere conformi all’aspetto professionale dell’equipaggiamento del calciatore;
• non essere uniti con la maglia;
• non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo);
• non avere alcuna parte che si protende fuori della superficie (elementi sporgenti).
Comunicazione elettronica
Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non è consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). Non è consentito l’uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte dello staff tecnico, a meno che non sia correlato direttamente alla salute o all’incolumità dei calciatori.
Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)
Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l’egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), tali apparecchiature facenti parte dell’equipaggiamento del calciatore dovranno riportare il seguente logo:
IMS
INTERNATIONAL
MATCH
STANDARD
Questo logo indica che l’apparecchiatura è stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell’International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall’IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti all’approvazione della FIFA. Il periodo di transizione termina il 31 Maggio 2018.
Laddove (previo consenso della Federazione interessata o dell’organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS):
• non devono costituire alcun pericolo;
• le informazioni ed i dati trasmessi dalle apparecchiature e/o dai sistemi non è consentito che vangano ricevuti o utilizzati nell’area tecnica durante la gara.
5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITA’
L’equipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto l’equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicità diversa dal logo del fabbricante.
Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dell’organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.
6. INFRAZIONI E SANZIONI
Per qualsiasi infrazione a questa regola non è necessario interrompere il gioco e il calciatore:
• deve essere invitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare il suo equipaggiamento;
• esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto.
Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare il suo equipaggiamento deve:
• farsi controllare l’equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di giuoco;
• rientrare soltanto con l’autorizzazione dell’arbitro (la quale può essere data a gioco in svolgimento).
Un calciatore che rientra sul terreno di giuoco senza l’autorizzazione dell’arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l’ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
Decisioni Ufficiali F.I.G.C.
9. L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà fare menzione nel rapporto di gara per gli eventuali provvedimenti dell’organo competente.
1.1.50. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA – Art. 61 delle N.O.I.F. –
1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società.
4. II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.
1.1.51. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE –
Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti.
1.1.52. TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE –
Si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
Art. 62 – N.O.I.F.
Tutela dell’Ordine pubblico in occasione delle gare
1) Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2) Le Società sono responsabili del mantenimento dell’Ordine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
2bis) È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
3) Le Società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
4) Le Società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5) L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara.
6) Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
7) Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.
8) In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
9) L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6). La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.
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C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma l’1 Luglio 2018 – PUNTO 18) – ORDINE PUBBLICO –
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio — promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D”, ivi comprese — in quest’ultimo caso — quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
COMUNICAZIONE
Oggetto: Disposizioni alle Società e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.
LE SOCIETÀ DEBBONO:
Avvisare l’Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica.
Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, all’inizio della gara, la Società dovrà comunicare all’Arbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di “Addetti all’Ordine Pubblico”. Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento d’identità.
Nel caso in cui, all’inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1° Tempo o nel 2° Tempo, avvisare l’arbitro durante l’intervallo od a fine gara.
GLI ARBITRI DEBBONO:
Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Società in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara “NON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICA”, ma riportare “NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA – ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVE”.
Nel caso che la Società non mettesse a disposizione nessun incaricato (perché si rifiuta o perché non c’è nessuno in grado di farlo) riportare: “NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETÀ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALE”.
Naturalmente nel caso più frequente, cioè con la presenza della Forza Pubblica riportare “HO NOTATO LA PRESENZA” di due o più Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dell’Ordine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.
N.B. ALLE SOCIETÀ SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.
1.1.53. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO (EX GUARDALINEE) – Nuovo testo – C.U. N. 81 della FIGC pubblicato in Roma il 27 Giugno 2018 ed allegato al C.U. N. 354 della LND del 28 Giugno 2018) –
Art. 63 – N.O.I.F.
Direzione delle gare ufficiali
1. Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri.
Soltanto per le gare delle categoria giovanili “Esordienti” e “Pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale di Dirigenti delle Società.
1 Bis. L’Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell’arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l’Attività Ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato e Settore competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente Organo Tecnico.
5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse allontanato dal recinto di giuoco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall’Arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.
1.1.54. ”PANCHINA LUNGA” NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. –
Si riporta integralmente il C.U. N. 48 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Maggio2018 – allegato al C.U. N. 293 della L.N.D. pubblicato in Roma il 23 Maggio 2018 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 423 del 24 Maggio 2018):
“
Il Commissario Straordinario
Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 Maggio 2018, con la quale è stato chiesto, in via sperimentale per la sola Stagione Sportiva 2018/2019, di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.l.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
– ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
– vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall’IFAB;
– visto l’art. 27 dello Statuto federale
d e l i b e r a
di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/2019, in deroga alle decisioni ufficiali della F.l.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le disposizioni previste dalla Regola 3, punto 7 per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nonché le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque”.
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la “Deroga” alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, concessa dal Commissario Straordinario.
1.1.55. DISTINTA CALCIATORI –
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.
1.1.56. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2018 –
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’Art. 43, delle N.0.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
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Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all’ammenda per le Società.
Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell’inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal 31 Gennaio 2019 si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.
Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2019, facendo presente che, relativamente all’Attività Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..
Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.
È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.
L’accertamento della ”idoneità generica” (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c’è l’obbligo dell’accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’inizio dell’attività.
Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.
1.1.57. INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE
DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –
Si riportano alcune nozioni utili per le Società:
a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.
b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società, dell’intero importo.
c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.
d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.
e) Gare ripetute perché annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).
f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.
1.1.58.NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti –
La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
• chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell’art. 1786 c.c.).
• constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
• riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
• trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilità l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato
1.1.59. AMMENDE E TASSE RECLAMO –
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo.
Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di “Inammissibilità” dello stesso. L’addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell’avvenuto versamento dell’importo totale dovuto all’atto dell’iscrizione.
Diversamente, per le ammende si procederà all’incasso coattivo con l’aggravio dei diritti di esazione del 10%.
1.1.60. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.
Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. I Tornei, una volta autorizzati, dovranno svolgersi nel rispetto del relativo Regolamento così come autorizzato. Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresì che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
Si riportano gli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
ART. 32- REGOLAMENTO L.N.D-
I tornei ufficiali
1. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.
2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.
3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.
4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.
ART. 34- REGOLAMENTO L.N.D-
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane
1. La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza.
2. L’approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.
3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione, o Dipartimento.
4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l’autorizzazione e l’approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.
ART. 35- REGOLAMENTO L.N.D-
Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere
1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l’attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.
2. Le società che intendono recarsi all’estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.
3. Le società che impiegano squadre all’estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale.
1.1.61. GARE AMICHEVOLI E TORNEI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si riporta la circolare N. 4 del 1° Luglio 2018 della Lega Nazionale Dilettanti
“ Con la presente Circolare, si rinnova l’informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.l.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..
Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti “visti per gara sportiva” (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all’ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti – ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. – non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempi menti relativi ai visti per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri i n I talia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.
Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. ….”
********
Diritti Approvazione Tornei
A) Federali
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
• dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).
L’approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.
B) Ricreativi
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:
• dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
• dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.
L’approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.
Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati.
Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.
All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri e le spese di funzionamento di seguito riportate:
PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE
– Diritti Approvazione Regolamento € 60,00
– Diritti Affiliazione (per società) € 10,00
– Diritti gara (per singola gara) € 5,00
– Spese funzionamento giustizia sportiva e segreteria € 50,00 per singola giornata di gara
– Acconto spese arbitrali € 35,00 per ogni gara (media)
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale € 6,00
Gare Amichevoli
Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale – per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà le richieste e dovrà inoltrarle al Comitato Regionale previo esame delle stesse – che provvederà a disporre la designazione dell’Arbitro tramite il C.R.A.
Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.
Diritti Per Gare Amichevoli
Per gare in cui sono impegnate:
Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B) € 70,00
Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (I^ e II^ Divisione) – Primavera € 60,00
Società del Campionato Nazionale Serie “D” – Eccellenza € 50,00
Società del Campionato di Promozione € 40,00
Società del Campionato di 1ª e 2ª Categoria € 30,00
Società di 3ª e Campionato Giovanile “Under 18” € 20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile € 20,00
1.1.62. ATTIVITA’ AMATORI –
E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.
L’Attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione all’attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/2019, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell’attività amatoriale e ricreativa da parte di Dirigenti/Arbitri. L’applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.
L’Attività Amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.
(Lettera A/13 – ATTIVITA’ AMATORI – C.U. N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2018).
a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2018/2019, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
– non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall’Art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2018;
– risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
– non versino, all’atto dell’iscrizione all’attività Amatori, tutte le somme dovute.
Le adesioni per la partecipazione delle Società all’Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato Regionale, compilando la domanda di affiliazione (MOD. 6/LND – Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. – o domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Comitato Regionale Sicilia) che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e spedita o depositata unitamente a:
– dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 6% in meno), rilasciata dal proprietario dell’impianto;
– versamento della tassa complessiva di € 400,00 (euro QUATTROCENTO) + per le spese arbitrali.
b)Tesseramento calciatori
I cartellini per l’Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato Regionale Sicilia o dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuale alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte al Torneo. Il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.
Il tesseramento dei calciatori è regolamentato dalle seguenti disposizioni:
a) Tutti i calciatori partecipanti dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale attività la cui validità è limitata alla durata della medesima.
b) I calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all’Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
c) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l’Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;
L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17, comma 5 del C.G.S.:
PER QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L’ATTIVITÀ AMATORI NON RIENTRA NELL’ATTIVITÀ UFFICIALE.
c) Svolgimento delle gare
Le gare avranno la durata di 90’, suddivisi in due tempi di 45’ ciascuno. Nelle gare le Società possono sostituire definitivamente cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di assistente arbitrale.
Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45’.
d) Visite Mediche
Si ricorda l’obbligo delle visite mediche per l’accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i partecipanti.
e) Giustizia Sportiva
Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo ed in € 130,00 per quelli inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.
Il calciatore espulso dal campo nel corso della gara è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del Torneo, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.
La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni inflitte.
f) Reclami
Gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 commi 3, 5 e 7, del C.G.S., dovranno essere preannunciati esclusivamente a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di disputa della gara e le relative motivazioni dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 dello stesso giorno, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. Il Comunicato Ufficiale contenente anche le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.
Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio all’ eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
g) Rinuncia a Gare
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.
h) Osservanza delle Norme Regolamentari
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-
1.1.63. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE –
Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall’Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su “Registro delle Società Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva).
La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli
adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso la Circolare N. 24 dell’8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 Giugno 2004. “
**********
A seguito di circolare C.O.N.I., all’interno dell’Area Riservata di ciascuna società sul portale www.lnd.it, sono stati differenziati i campi: Codice Fiscale Società (obbligatorio per l’iscrizione al Registro) e Partita IVA Società.
La Partita IVA , qualora fosse stata comunicata,
non sostituisce il Codice Fiscale .
Si invitano, pertanto, le società a verificare e/o aggiornare i dati suddetti, sostituendo od integrando i dati mancanti.
Si confermano, inoltre, come condizione necessaria per l’Iscrizione al Registro i seguenti dati:
• Rappresentante Legale;
• E-mail società.
Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:
• Tel: 091 6808421/38;
• Fax: 091 6808498
• E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 69 della L.N.D. del 25 Maggio 2018, già allegata al C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell’8 Giugno 2018.
1.1.64. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C./L.N.D. –
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it
1.1.65. COMUNICATI UFFICIALI COMITATO REGIONALE –
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su “Comunicati”.
Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.
* * * * * * * *
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.
1.1.66. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI” –
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI” o collegandosi direttamente al nuovo sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su “Norme”.
1.1.67. MINUTO DI RACCOGLIMENTO –
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.
1.1.68. INDIRIZZI E NUMERI UTILI –
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all’Area Società per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”.
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ….).
1.1.69. ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Il Comitato Regionale si è adeguato all’innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Tale servizio sarà fornito anche, in maniera totalmente gratuita, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare. La posta elettronica certificata permetterà un’apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC dovrà essere compilato a cura del legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità in un unico file in pdf, alla seguente e-mail: p.bevilacqua@lnd.it
del Dott. Pietroantonio Bevilacqua.
Le Società che hanno già una PEC devono, invece, comunicare l’indirizzo allo stesso recapito, in quanto si sta predisponendo un data base che permetterà di raggiungerle tutte in maniera “certificata” immediata e senza ulteriore dispendio di risorse economiche.
1.1.70. UFFICIO ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. – Richieste variazione date, orari e campi –
Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari dovranno pervenire con largo anticipo, essere opportunamente motivate e documentate e concordate con la Società Consorella, al seguente numero di fax: 091- 6808498 – o indirizzo di posta elettronica: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse su insindacabile giudizio del Comitato Regionale.
1.1.71. UFFICIO ATTIVITA’ AGONISTICA CALCIO A 5 – Giorno ed orario di gara –
In Serie C1, il giorno e l’orario ufficiali di gara rimangono fissati per il Sabato alle ore 17.00, Coppa Italia compresa.
In Serie C2, le Società hanno l’obbligo del Sabato dalle ore 15.00 e non oltre le ore 19.00 (eventuali anticipi al Venerdì saranno accettati previo accordo tra le consorelle, Coppa Sicilia compresa).
Per le gare di recupero o infrasettimanali i giorni stabiliti sono il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.
Nelle ultime DUE giornate della “Stagione Regolare” della Serie C1, Serie C2 e Girone Unico Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: SABATO ALLE ORE 17.00 (C1 e C2) e DOMENICA ALLE ORE 17.00 (Girone Unico Femminile).
Al fine di garantire la contemporaneità nelle ultime due giornate, tutte le gare del girone in cui sono impegnate Società delle Isole minori verranno disputate d’ufficio in orario compatibile con le esigenze di trasferimento delle Società disagiate.
Per il Campionato Femminile Girone Unico, il giorno ufficiale di gara viene fissato per la Domenica dalle ore 16.00 e non oltre le ore 18.00 , Coppa Italia compresa.
Per la Serie D Maschile e per i Gironi Provinciali Femminile il giorno ufficiale e gli orari di gara saranno stabiliti dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale di appartenenza.
Per la Coppa Italia Maschile di Serie C1, nei turni infrasettimanali, e per la Coppa Sicilia di Serie C2 il giorno di gara ufficiale è il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.
Per la Coppa Italia Femminile, nei turni infrasettimanali, il giorno di gara è il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00.
Per il Campionato Regionale Maschile “Under 21” il giorno di gara è la Domenica dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.
Per il Campionato Regionale Maschile e Femminile “Under 19” le Società possono scegliere tra il Martedì e il Mercoledì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30.
Per la Coppa Trinacria riservata alle Società partecipanti alla Serie D, si demanda alle Delegazioni Provinciali/Distrettuale di appartenenza.
1.1.72. SERVIZIO PRONTO A.I.A. –
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali (Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Calcio a 11 Femminile e Coppe di categoria) causa l’assenza dell’Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.l.A., operante formando il N. 342/3543761.
Pertanto le Società, allorquando circa un’ora prima dell’inizio della gara dovessero rilevare l’assenza dell’arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.
Nel caso nel frattempo giungesse l’arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.
**********
Anche per le gare dei Campionati di Calcio a 5 è stato istituito un numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 40’ prima rispetto l’inizio della gara, SOLAMENTE nel caso di assenza dell’arbitro designato. Il numero da comporre è 345/4031478.
**********
Si informano le società che anche per le gare dei Campionati Regionali “Under 17” (ex Allievi) ed “Under 15 (ex Giovanissimi) è stata istituita, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, una linea telefonica “PRONTO A.I.A”.
Il numero da comporre è 342/3543734 e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell’arbitro designato 20 minuti prima dell’inizio della gara.
1.1.73. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2018, allegata al presente Comunicato Ufficiale.
1.1.74. RAPPORTI TRA SOCIETA’ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 8 della L.N.D. del 1° Luglio 2018, allegata al presente Comunicato Ufficiale.
1.1.75. CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L’UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (U.S.S.I.) – CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2018 – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2018/2019, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità – Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate).