La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato per l’apertura della partita IVA. Vediamo le novità e cosa cambia rispetto al passato
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario che determina la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato), ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegata tabella annessa alla legge di stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata e che vanno dai 15.000 euro ai 40.000 euro;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ovvero a società a responsabilità limitata con opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti agevolazioni:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazioneannuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall’IRAP;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
Dal reddito così calcolato (e quindi prima di applicare l’imposta a forfait del 15%) sono dedotti i contributi previdenziali dovuti.
Ferme restando le regole sopra esposte, per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario (requisiti di accesso e fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfetario ed è ridotto a un terzo.
Per godere di tale agevolazione è necessario che vengano rispettati i requisiti attualmente previsti per i contribuenti minimi e cioè che:
nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, con l’esclusione dell’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti:
saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie;
non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”: per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio.
Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
In caso di sussistenza della cause di fuoriuscita dal regime forfetario (con decorrenza dall’anno successivo) il regime agevolato contributivo viene meno dall’anno stesso.
Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.
Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.
L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente ritornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo.
Articolo a cura di del dottore commercialista Francesco Savarese