A.c.d San Tommaso Calcio-Marsala1912 Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MARSALA CALCIO, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MARCO COLARUSSO, schierato con il n. 6 dall’A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, nonostante al medesimo fosse stata squalificato per somma di ammonizione nel corso della gara A.c.d San Tommaso Calcio-Marsala1912 disputata in data 17 novembre 2019;
– lette le memorie difensive presentate dall’A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO con cui si richiede il rigetto del reclamo avversario e la convalida del risultato della gara in epigrafe;
– rilevato che secondo la tesi proposta dalla reclamante, la posizione irregolare discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e 137 comma 2 del CGS, in forza del quale il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza bisogno della declaratoria del Giudice Sportivo;
– rilevato che tale combinato disposto trova esclusiva applicazione con riferimento alla “Disciplina sportiva in ambito regionale della Lnd e del settore per l’attività giovanile e scolastica”, di cui al Titolo VII del CGS, mentre per la disciplina in ambito nazionale vige la regola individuata dal solo art. 21 comma 1, CGS secondo cui “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”.
– rilevato altresì che il richiamo all’art. 137 comma 2 CGS operato dal sodalizio reclamante a fondamento del proprio ricorso è manifestamente inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto.