Bonus energia imprese 2022: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui requisiti

Nuovi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre. Ecco cosa dice la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 29 novembre.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.36/E del 29 novembre ha fornito dei chiarimenti in merito al cd. bonus energia impresa 2022, con riferimento, nello specifico, agli acquisti di energia e gas relativi al 3° e 4° trimestre 2022.

Bonus energia impresa 2022: che cos’è?

Il Decreto Aiuti ter, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto e rafforzato una serie di misure di sostegno legate alla crisi energetica ed al connesso aumento dei costi. Si tratta quindi delle agevolazioni dedicate alle aziende danneggiate dal caro energia, prorogate dal Decreto Aiuti bis, Aiuti ter e Aiuti quater.

Nello specifico il bonus energia imprese 2022 si concretizza in un pacchetto destinato all’imprese. Sono previsti infatti una serie di aiuti sia per le imprese energivore e gasivore, sia per quelle a consumi normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.

Per maggiori informazioni: bonus energia imprese 2022

Circolare n.36/E del 29 novembre: chiarimenti sui requisiti

Come anticipato, il bonus energia imprese si concretizza in crediti d’imposta in favore delle aziende danneggiate dal caro energia, per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale relativi al 3° e 4° trimestre 2022. La scadenza per la compensazione dei crediti maturati in tali periodi è passata al 30 giugno 2023. Invece, per i crediti maturati nel 1° e 2° trimestre la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni: bonus energia impresa credito di imposta esteso a dicembre

Per quanto riguarda i requisiti per accedere al bonus, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale, che sono residenti sul territorio (sono incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti) e che rispettano determinate condizioni previste dalle diverse norme che disciplinano le misure.

Nella circolare in questione, l’agenzia, inoltre, sottolinea che sono ammesse alle agevolazioni:

  • le imprese commerciali;
  • le imprese agricole;
  • gli enti commerciali e non commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR) indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica;
  • le ONLUS che esercitano anche attività commerciale.

 Introdotta inoltre una modalità di calcolo semplificato della sussistenza dei requisiti e del totale dei crediti spettanti, cosi come si legge nel documento:

“qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.”

Si ricorda che il diritto al credito d’imposta non è pregiudicato, in presenza dei requisiti necessari, se l’utente ha cambiato fornitore.

Come inviare la documentazione?

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato anche le modalità di comunicazione dell’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio finanziario 2022.

Nello specifico i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 3° trimestre (luglio, agosto e settembre) e nel 4° trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) devono inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione va trasmessa entro la scadenza del 16 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto di fruizione del credito d’imposta non ancora utilizzato. Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia stessa.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo integrale della circolare n. 36/2022.

 

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