Il bonus sar o sostegno al reddito rappresenta una forma di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato. Vediamo tutto i dettagli in merito.
Sostegno al reddito, chi ha diritto al bonus sar 2023?
Rivolto a tutti coloro che hanno perso il lavoro, il sostegno al reddito o bonus sar si concretizza in un contributo, fino a 1.000 euro, destinato ai lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione (ex interinale) a tempo determinato o indeterminato.
Possono accedere al contributo i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
- sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro oppure 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito, negli ultimi 12 mesi dalla data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
- sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL, ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro;
- sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG), negli ultimi 12 mesi dalla data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Sostegno al reddito, come fare domanda per ottenere il bonus sar 2023?
Per beneficiare del contributo, una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, l’avente diritto deve aspettare altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda. Terminato tale periodo, il richiedente ha a disposizione altri 68 giorni di tempo per inoltrarla.
- si ricorda che:
è possibile sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, senza perdere il diritto alla prestazione; - qualora durante il periodo di disoccupazione, si instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con un contratto diverso dalla somministrazione e di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il conteggio ai fini del raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione viene sospeso;
- in presenza di eventi che determinino la sospensione del rapporto di lavoro come malattia, infortunio o maternità, conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data di decorrenza dei termini di presentazione delle domande è quella del giorno in cui termina l’evento che ha causato l’interruzione.