Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza: una Riforma Decisiva per la Formazione dei Preposti


Il 17 aprile 2025 è stato siglato un importante Accordo tra Stato e Regioni, pubblicato ufficialmente il 24 maggio dello stesso anno, che ridefinisce in modo sostanziale le modalità di formazione relative alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo intervento normativo punta a superare la precedente frammentazione legislativa, offrendo un quadro più unificato e dettagliato, con particolare attenzione al ruolo cruciale dei preposti, figure cardine nella prevenzione degli infortuni.

Un Nuovo Quadro Formativo per Preposti, Lavoratori e Dirigenti

L’accordo introduce una riorganizzazione sistematica dei percorsi formativi destinati a Lavoratori, Preposti e Dirigenti, prevedendo norme specifiche per ciascuna categoria. Tra le novità più rilevanti emerge il forte aumento delle ore minime di formazione per i Preposti, che passano da 8 a 12. Il piano didattico per questa figura è articolato in quattro moduli tematici, comprensivi di aspetti giuridico-normativi, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi e comunicazione efficace.

Inoltre, viene sancita la distinzione tra la formazione per Dirigenti e quella per Preposti, pur ammettendo alcune sovrapposizioni, mentre la formazione per i preposti si configura come un percorso aggiuntivo rispetto a quella per i Lavoratori, senza sostituirla.

Modalità di Erogazione e Obblighi di Aggiornamento

L’Accordo stabilisce che la formazione deve svolgersi esclusivamente in modalità sincrona, cioè in presenza fisica o tramite videoconferenza in tempo reale. L’ormai obsoleta formazione asincrona in modalità e-learning viene pertanto esclusa per i Preposti. Anche l’aggiornamento, obbligatorio con cadenza biennale, deve rispettare queste modalità e durare almeno sei ore. Questo aggiornamento è obbligatorio anche per chi ricopre di fatto la funzione di preposto senza aver ricevuto una nomina formale.

Una novità importante riguarda la gestione dell’aggiornamento: quello effettuato dal Preposto ha valore anche per l’aggiornamento da Lavoratore, ma non viceversa. Inoltre, l’aggiornamento non si limita ai casi ordinari, bensì deve essere eseguito anche in seguito a mutamenti organizzativi o all’emergere di nuovi rischi.

Controlli, Verifiche e Conservazione della Documentazione

L’efficacia della formazione deve essere accertata attraverso prove di apprendimento, che possono consistere in test di almeno dieci domande o in colloqui orali. Per superare la verifica è necessario ottenere una percentuale minima del 70% di risposte corrette. In caso di errori, il docente è tenuto a spiegare dettagliatamente i contenuti non compresi e a verbalizzare tali interazioni.

Le aziende sono obbligate a mantenere per almeno un decennio la documentazione relativa ai corsi: registri presenze, verbali di verifica e attestati di partecipazione. Questa tempistica può essere estesa in presenza di contenziosi o incidenti rilevanti. Inoltre, la formazione deve essere erogata durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i partecipanti; eventuali sessioni fuori orario lavorativo necessitano di un consenso scritto da parte del lavoratore.

Accreditamento degli Enti Formatori e Validità dei Corsi

Per poter erogare la formazione, gli enti devono essere accreditati secondo le normative regionali, senza che tale accreditamento sia automaticamente riconosciuto in tutte le regioni italiane. Il riconoscimento reciproco riguarda esclusivamente gli attestati di partecipazione e non l’accreditamento degli enti formatori stessi. Inoltre, l’ente deve possedere almeno tre anni di esperienza per offrire percorsi completi; in caso contrario, la sua attività si limita ai corsi base.

Ruolo del Preposto e Impatti sul Sistema Aziendale

Il testo normativo sottolinea il ruolo strategico del Preposto nella prevenzione degli infortuni, assegnandogli responsabilità specifiche di vigilanza e gestione quotidiana dei rischi. La normativa introduce anche il concetto dei “preposti di fatto”, ossia quei lavoratori che, pur non essendo formalmente nominati, esercitano funzioni tipiche di questa figura, e pertanto sono soggetti agli stessi obblighi formativi e responsabilità penali.

L’adeguamento ai nuovi standard formativi rappresenta un investimento strategico per le imprese, poiché contribuisce a ridurre il rischio di sanzioni, blocchi produttivi e controversie assicurative. Inoltre, una formazione aggiornata e mirata migliora la reputazione aziendale e favorisce un clima di collaborazione tra preposti, dirigenti, lavoratori e rappresentanti per la sicurezza.

Periodo Transitorio e Applicazione Pratica

Le disposizioni dell’Accordo sono vincolanti a partire dal 24 maggio 2026, termine entro il quale rimane valida la formazione erogata secondo le prescrizioni del 2011. L’obbligo di aggiornamento biennale parte dalla data dell’ultimo corso o, per i corsi più datati, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Il testo dispone inoltre che la formazione debba essere adeguata ai rischi specifici dell’azienda, consentendo l’inserimento di moduli aggiuntivi per particolari pericoli, come l’uso di attrezzature specifiche. La verifica dell’efficacia può anche basarsi su osservazioni dirette in ambiente lavorativo, oltre che su feedback e colloqui con i responsabili.

In sintesi, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un passo fondamentale per uniformare e potenziare la formazione sulla Sicurezza sul Lavoro, con un’attenzione particolare alla figura del Preposto. La riorganizzazione normativa mira a garantire un aggiornamento continuo e strutturato, sostenuto da rigidi criteri di verifica e accreditamento, destinato a rafforzare la cultura della prevenzione e a migliorare la gestione concreta dei rischi aziendali.

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