Decreto lavoro 2023, ridimensionati gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro


Tra le diverse materie su cui è intervenuto il Decreto Lavoro si annovera anche un intervento sul Decreto Trasparenza, che, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, aveva introdotto importanti obblighi informativi in capo al datore di lavoro.Vediamo nello specifico cosa ha previsto il decreto lavoro.

Decreto Lavoro 2023, come cambia il Decreto Trasparenza?

La formulazione originaria del Decreto Trasparenza aveva previsto il dovere di fornire, da parte del datore di lavoro, un’informazione trasparente e “qualificata”, tenendo conto di precisi elementi informativi, nel caso in cui lo stesso avesse deciso di utilizzare, nell’ambito della gestione del rapporto lavorativo, sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Nello specifico il suddetto obbligo informativo si riferisce a sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire specifiche indicazioni quali:

  • indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico;
  • indicazione utili ai fini della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro;
  • dell’assegnazione di compiti o mansioni;
  • indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

I cambiamenti introdotti dal Decreto Lavoro hanno previsto invece che, il datore di lavoro agendo come titolare del trattamento dei dati relativi ai dipendenti/collaboratori sia tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di tali strumenti esclusivamente nel caso in cui i sistemi decisionali o di monitoraggio siano “integralmente” automatizzati.Di conseguenza l’aggiunta dell’avverbio all’interno della norma ridimensiona il precedente obbligo informativo in quanto restringe il campo in cui il datore di lavoro debba fornire tali informazioni al lavoratore, che pertanto restano escluse qualora i sistemi utilizzati non siano totalmente automatizzati ovvero si tratti di sistemi che gestiscano solo parzialmente le attività specificatamente previste dalla norma.

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