Vincenzo De Luca resta un passo indietro. Il testo della nuova ordinanza


Vincenzo De Luca: ORDINANZA N. 32 del 12.04.2020

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca resta un passo indietro. Non riapriranno le librerie, gli articoli di cancelleria potranno essere acquistati presso supermercati, edicole e tabaccherie, obbligatorio l’uso di dpi per passeggeri e personale in tema di trasporto pubblico, negozi di abbigliamento per neonati con aperture ” a singhiozzo”. Di seguito il testo dell’ordinanza.

ORDINANZA N. 32 del 12.04.2020 – Giunta Regionale della Campania.

Il Presidente della Regione Campania, ha emanato la seguente ordinanza:

1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono confermate, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure adottate con le seguenti ordinanze, già confermate con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020:

– Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, come confermata con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, pubblicata sul BURC n. 64 del 3 aprile 2020 in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con le seguenti precisazioni quanto al punto 2:

2.1. E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;

2.3 E’ demandato all’Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d’ora, anche in concerto con l’ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonchè delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato;

– Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n.10, in tema di rilevazione e #controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n.46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n.50/2020);

– Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di #noleggio_auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n.51/2020;

– Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020, in tema di  limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020;

– Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020, in tema di  trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n.53/2020, con la seguente ulteriore previsione:
E’ fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri. E’ fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi;

– Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n.13, in tema di ristorazionecommercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n.57/2020 e n.58/2020, con le seguenti ulteriori previsioni:

d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

e) il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.

E’ demandato all’Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all’esercizio e per l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.

2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.

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