La legge sul Whistleblowing a tutela del dipendente o di chi denuncia il malaffare nel settore pubblico o privato, ha ricevuto oggi il via libero definitivo della Camera dei Deputati.
Con 357 voti (contrari Fi e Di con 46 voti; 15 gli astenuti) via libera definitivo della Camera dei Deputati alla legge che introduce in Italia il cosiddetto Whistleblowing.
Di derivazione anglosassone e di recente assimilazione si riferisce a: chiunque, internamente o esternamente all’organizzazione in cui lavora, tenti di portare alla luce un errore o un comportamento scorretto rilevato durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.
Dopo una lunga battaglia durata 600 giorni a Montecitorio, il Parlamento ha preso in carica la legge e poi con un doppio ok al Senato e alcune modifiche alla Camera, ha dato il via libero definitivo alla legge sul Whistleblowing, testo sulla segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente o di chi ne venga a conoscenza; integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.
“La tutela degli autori delle segnalazioni di reati è un altro rilevante passo avanti del Parlamento nella lotta all’illegalità e in favore della trasparenza” afferma soddisfatta la presidente della Camera Laura Boldrini e aggiunge “è molto positivo il fatto che la legge nasce anche dalle sollecitazioni di voci della società civile, da campagne d cittadinanza attiva che hanno trovato nelle Camere un ascolto attento”.
Whistleblowing – la legge
Per chi segnala reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, a partire da casi di corruzione, previste dalla legge approvata a Montecitorio è prevista una tutela dell’identità oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori. In particolare, il dipendente, pubblico o privato, che segnala all’Autorità nazionale anticorruzione o denuncia all’autorità giudiziaria condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi. Inoltre non hanno nessun valore eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro. L’identità del segnalante non può essere rivelata.