Siracusa Calcio, le decisioni del giudice sportivo


Siracusa Calcio – Arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la XVII giornata tra Siracusa e Foggia

In occasione dello scontro valido per la XVII giornata di campionato di Serie C – Girone C, tra Siracusa e Foggia, il clima teso dopo alcune decisioni della quaterna arbitrale, ha portato al sventolamento di diversi cartellini all’indirizzo della panchina aretusea, oltre che all’incremento dell’agitazione del pubblico di casa. Ecco le decisioni del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 Dicembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:  

AMMENDA € 2.500,00
SIRACUSA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel
Settore Curva Ovest Anna, intonato, durante il minuto di raccoglimento e per
l’intera durata dello stesso, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni
Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del primo tempo, una bottiglietta di
plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, per tutta la durata della gara e
al termine della stessa, numerose frasi gravemente offensive nei confronti della
Quaterna Arbitrale e, in particolare, nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la particolare odiosità della condotta posta in essere Sub C) rilevato che con
riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TURATI MARCO (SIRACUSA)
A) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava all’area di revisione proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non
corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto:
1. sbatteva la card in suo possesso contro il terreno di gioco in segno di dissenso e proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna;
2. mentre si stava dirigendo verso l’uscita del terreno di gioco, sferrava un violento calcio alla copertura del tunnel che conduce agli spogliatoi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SPINELLI FERNARDO (SIRACUSA)
per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, dapprima protestava nei confronti dell’Arbitro e poi entrava sul terreno di gioco determinando un clima di confusione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGHI RINALDO (SIRACUSA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei
loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONACCHI CHRISTIAN (SIRACUSA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
CANDIANO MAIKO

Vota qui — Miglior calciatore 2025

LEGGI ANCHE

Calciomercato Enock Barwuah a casa Desenzano

Calciomercato a casa Desenzano la società annuncia il colpo in entrata Enock Barwuah . Il comunicato stampa ufficiale del club. Il dettaglio: La società Calcio...

Uniti contro il bullismo: il messaggio dell’IC San Marco Bonito Cosenza a Castellammare di Stabia

Esiste un silenzio che fa rumore, ed è quello che oggi ha avvolto i corridoi e le aule del nostro Istituto. In un mondo...

spot_img
Castellammare di Stabia (NA)
081 874 42 06 - 347 132 66 64
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA