Assegno di mantenimento, di divorzio e alimenti. Alcune volte, questi termini vengono usati impropriamente. Non si tratta di sinonimi, ma di istituti molto diversi tra loro. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento spetta al coniuge economicamente più debole dopo la separazione. Si tratta di un assegno il cui ammontare deve garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita che si aveva durante la vita coniugale.
L’assegno di divorzio (o divorzile)
L’assegno di divorzio (o divorzile) si può ottenere dopo la sentenza di divorzio. Si tratta di un assegno il cui ammontante serve all’autosufficienza del coniuge economicamente più debole. Per questo motivo, se l’ex coniuge ha la possibilità di mantenersi da sé o è nelle condizioni di lavorare, così come se contrae nuove nozze, unione civile o una stabile convivenza, il diritto all’assegno di divorzio decade.
L’assegno divorzile, previo accordo con l’altro coniuge, può essere corrisposto anche in un’unica soluzione. È quella che viene chiamata “liquidazione una tantum”, che viene cioè corrisposta un’unica volta nella vita.
Di recente, a fare maggiore chiarezza, è intervenuta la Corte di Cassazione che con la Sentenza n.12196 del 2017.
…E gli alimenti? Chi può richiedere gli alimenti?
L’obbligazione alimentare, meglio nota come “diritto agli alimenti” (artt. 433 e segg. c.c.) consiste in prestazioni economiche con finalità meramente assistenziali nei confronti di familiari che versano in stato di bisogno.
Obbligati alla prestazione alimentare sono le persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l’alimentando, ma attenzione perché esiste un ordine gerarchico tassativo ed è il seguente: coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari.
L’elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti, come dicevamo, è tassativo; per questo motivo l’alimentando non potrà scegliere a chi rivolgersi. Le sue richieste andranno inoltrate all’obbligato più prossimo e solo in caso di impossibilità, si potrà procedere nei confronti degli obbligati di grado più remoto.
Diritto agli alimenti: Requisiti
I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:
– lo stato di bisogno oggettivo dell’alimentando;
– l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico;
– la capacità economica dell’obbligato;
– il vincolo relazionale.
L’adempimento dell’obbligo può consistere in un’obbligazione in natura (ad es. accoglimento nell’abitazione dell’obbligato) oppure nella corresponsione di una somma periodica (in genere mensile) in denaro.Naturalmente, in questa fase, è d’uopo rivolgersi ad un legale esperto affinché vengano riconosciuti appieno i propri diritti.
In caso di disaccordo tra le parti, spetta al giudice decidere modo e misura degli alimenti, fissando nell’attesa, il versamento di un assegno provvisorio.
La prestazione alimentare è altresì soggetta a variazioni nel tempo. Può essere ridotta, aumentata o cessata, per decisione del giudice su istanza della parte interessata (art. 440 c.c.); può estinguersi per morte dell’alimentando o dell’alimentante o per il venir meno del presupposto dello stato di bisogno dell’alimentando o della possibilità economica dell’alimentante, o ancora, a seguito di nuove nozze e/o in caso di pena accessoria per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.
Correlati: Separazione e divorzio, tempi e procedure