L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale.
Bonus dipendenti: che cos’è?
Il decreto Aiuti Bis ha concesso alle aziende private la possibilità di erogare dei contributi a favore dei propri dipendenti finalizzati a pagare le utenze domestiche, inserendoli tra le somme previste dal programma del welfare aziendale che passa da 258 a 600 euro all’anno. Introdotto dal Governo Draghi, il bonus bollette rappresenta un contributo erogato allo scopo di sostenere le spese per le forniture di acqua, luce e gas delle famiglie. Si tratta nello specifico di un fringe benefit, cioè di un “beneficio accessorio” offerto da un’azienda ai propri dipendenti, come il buono pasto o lo sconto sui propri prodotti.
Per saperne di più: Bonus bollette: fino a 600 euro in busta paga
Comunicato stampa del 4 novembre 2022
Con la circolare n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- Rientrano nei fringe benefit anche le utenze domestiche; per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
- la non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari; rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600; nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.
Per maggiori informazioni: Comunicato stampa 4 novembre 2022