La Legge di Bilancio 2023 ha previsto diversi cambiamenti per quanto riguarda il congedo parentale tra cui l’estensione da 6 a 9 mesi del periodo di indennità standard per i lavoratori dipendenti. Vediamo insieme quali sono le principali novità previste.
Bonus per le famiglie, quali novità per il congedo parentale?
Con la circolare n. 45, pubblicata il 16 maggio scorso, l’INPS ha fornito importanti istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a seguito dei cambiamenti introdotti dalla Legge di bilancio 2023.
Tra i principali cambiamenti introdotti dalla manovra possiamo citare, con riferimento alla durata del congedo parentale per entrambi i genitori:
- l’incremento della durata di congedo indennizzato elevata da 6 a 9 mesi indenizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia e non più quindi entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino.
Per quanto riguarda i mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia gli stessi restano sempre 10 mesi (elevabili a 11) idenizzabili non più entro 8 anni di vita o dall’ingresso del bambino ma entro 12 anni di vita o dall’ingresso del bambino.
Con riferimento alla durata del congedo parentale per il genitore madre, il totale dei mesi di congedo spettanti resta sempre pari a 6 elevabili a 7 mentre i mesi di congedo indenizzato saranno pari a:
- 3+3 mesi di congedo indenizzato entro non più 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino ma entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino.
Per quanto riguarda i mesi di congedo indennizzato con reddito sotto soglia gli stessi restano sempre 6 indenizzabili non più entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia ma entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
Con riferimento alla durata del congedo parentale per il genitore padre il totale dei mesi di congedo spettanti restano sempre 6 elevabili a 7 entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia mentre i 6 mesi di congedo indenizzabili non sono più entro 6 anni di vita dall’ingresso in famiglia ma entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
Per quanto riguarda i mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia sono sempre 6 elevabili a 7, indenizzabili non più entro entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia ma entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia
Infine con riferimento alla durata del congedo parentale per il genitore solo, il totale dei mesi spettanti di congedo è incrementato a 11 mesi entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia mentre il congedo indenizzato è incrementato a 9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.
Un’ulteriore novità riguarda l’aumento dal 30 all’80 per cento della retribuzione spettante per il primo mese di congedo parentale.
Si precisa che:
- il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- la mensilità può essere fruita dal 1° gennaio 2023 e comunque entro i 6 anni del bambino (o del suo ingresso in famiglia). Le successive mensilità possono invece essere fruite entro i 12 anni.