Non è raro trovarsi coinvolti in incidenti stradali causati dall’attraversamento della strada da parte di cani randagi, così come non è raro essere attaccati da cani randagi e subirne le spiacevoli conseguenze.
I cani randagi non hanno un padrone e neanche un’assicurazione. Non è detto però che chi resti vittima di incidenti o di aggressioni di questo tipo non venga risarcito. Esiste, infatti, una specifica norma: la Legge 281 del 1991.
Danni cagionati da cani randagi. Chi paga?
La Legge 281 del 1991 affida la vigilanza e la repressione del randagismo in capo ai comuni e alle asl locali, che, conseguentemente, sono tenute a risarcire i danni provocati dagli animali senza custodia.
Il Comune, infatti, ha lo specifico obbligo di catturare e custodire gli animali randagi in apposite strutture, così da tenerli lontani dalle strade, dove pongono a rischio la loro vita e quella degli automobilisti.
In caso di incidenti stradali provocati dalla circolazione dei randagi ed anche in caso di aggressioni, il Comune e la Asl sono tenuti a risarcire i danni agli utenti della strada.
Comuni ed ASL responsabili in solido
Il principio è stato ribadito anche dalla sentenza numero 22522 del 2019 emessa dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento che chiedeva di addossare l’intera responsabilità al comune, condannato in via solidale.
La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell’ASL ribadendo che la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari compete all’Asl, mentre ai Comuni spetta il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti.
Comuni ed ASL sono dunque responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per i danni cagionati da cani randagi.
Chi resti vittima di danni di questo tipo può rivolgersi ad un legale esperto che intraprenda un’azione legale nei confronti degli Enti pubblici tenuti al risarcimento dei danni, dopo averne individuato la legittimazione dal punto di vista territoriale.