Covid e condominio. Assemblea condominiale = assembramento


Assemblea condominiale e Covid – Alla luce della diffusione dell’epidemia, la convocazione di un’assemblea di condominio in presenza, seppur non esplicitamente vietata, non appare, al momento consigliabile. Cosa può fare l’amministratore? Lo abbiamo chiesto all’Avv. Rosaria Cinque.

Covid e condominio. Assemblea condominiale = assembramento

La pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus, conosciuto anche con il nome di Covid 19, si è abbattuta in maniera corposa su tutto quello che rappresenta la vita “amministrativa” della macchina condominiale, partendo dagli aspetti legati alla semplice riscossione delle quote condominiali o ad interventi necessari, dovuti alla vita quotidianità del condominio stesso, fino a raggiungere aspetti più seri quali quelli legati alla assemblea condominiale, unico luogo ove si esprime in maniera efficace la volontà della platea condominiale.

Oggi l’ultimo DPCM del 18/10/2020 ci raccomanda di evitare le riunioni tra privati pur non imponendoci un divieto assoluto, cosa accaduta anche nei mesi precedenti ove in nessun provvedimento di urgenza compariva una tale previsione in maniera esplicita anche se alle numerose faq di richiesta, da parte degli addetti ai lavori, il Governo sosteneva il divieto delle assemblee in presenza aprendo, però, alla possibilità che le stesse si svolgessero con modalità a distanza.

Da allora fino ad oggi, normativamente, non segnaliamo alcun cambiamento, anzi, vieppiù;  a mio parere, tale doveva essere l’orientamento di un amministratore coscienzioso, anche, nel periodo in cui la pandemia sembrava affievolire i suoi effetti, almeno in Italia.

amministratore condominiale

Covid, responsabilità penali e civili dell’amministratore condominiale

Vero è che nel nostro paese lo stato di emergenza non è mai venuto meno e, pertanto, quid iuris rispetto alle responsabilità penali e civili di un amministratore che convoca un’ assemblea in presenza la quale diventasse un focolaio poichè, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza, a causa di una disattenzione non ben definita, dalla stessa sceturissero una serie di contagi tra i condomini stessi?

Dinanzi ad una serie di previsioni di mero indirizzo un’ unica cosa certa che possiamo dire è che ora come molti mesi fa e come, a parer mio, anche nel periodo estivo, è necessario evitare incontri fisici tra persone che, in realtà, possono rinviarsi perchè non indispensabili.

Tale orientamento risulta, sicuramente applicabile, alle assemblee ordinarie le quali, per genesi trattano argomenti “rinviabili” a tempi migliori, mentre diverso è il discorso per ciò che riguarda le assemblee straordinarie, quelle nelle quali si decide su argomenti che non possono essere rinviati per urgenza o per decorso di termini legislativi, purtroppo, anche in questo caso tutto è rimesso alla decisione dell’amministratore il quale, come già detto, se ne prende le conseguenze di sorta ed ogni responsabilità.

Assemblee condominiali da remoto?

Una delle soluzioni percorribili, oltre a quella che prevede un’assemblea con la più rigida applicazione delle vigenti norme di tutela della salute, potrebbe essere quella dell’assemblea che utilizzi un collegamento da remoto usufruendo delle molte piattaforme disponibili, ma prima di esclamare EUREKA bisognerà confrontarsi con le singole realtà condominiali e con le abilità informatiche di ogni singolo condomino affinchè, benchè regolarmente convocato, nessuno di essi possa essere leso nella propria facoltà di esprimere la singola opinione, di ascoltare efficacemente quella degli altri e di votare.

Molto si discute se una tale forma aggregativa della compagine condominiale debba, in realtà, essere autorizzata preventivamente da ogni condomino che dovrebbe essere chiamato ad esprimere il proprio consenso alla modalità appena descritta prima anche di convocare la riunione stessa. Purtroppo, anche rispetto a questo  la normativa vigente non ci aiuta rimanendo vaga e per nulla chiara lasciando, anzi, aperti ampi spazi ad ipotesi di annulabilità se non di nullità dell’assemblea.

La chiosa giusta sull’argomento, a mio parere, rimane legata alla effettiva necessità della convocazione assembleare, poichè, in assenza di previsioni di diritto, e nel rispetto della figura del singolo condominio ma anche dell’amministratore, appare quantomeno inverosimile affidare al solo buon senso decisioni che si ripercuotono nella sfera di interessi di cosi tanti soggetti tutti coinvolti in uno alle responsabilità scaturenti da una decisione che poi potrebbe dimostrarsi avventata.

Rimane, quindi, auspicabile un deciso intervento legislativo che venga a regolamentare la materia in maniera quanto più netta possibile, al fine di evitare un’applicazione del diritto, ad oggi, affidata alla sola discrezionalità dell’amministratore, ma anche dei condomini.

(Avv.Rosaria Cinque, Via Denza n.21 – Castellammare di Stabia)

 

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