Fondo di Garanzia Vittime della Strada: Cos’è? Quali danni copre?


Non è raro trovarsi coinvolti in un incidente stradale con un veicolo che non sia assicurato o addirittura con un veicolo non identificato (il cosiddetto “pirata della strada”).

In entrambi i casi ciò non significa non avere diritto al risarcimento. In entrambe le ipotesi, a risarcire i danni sarà un fondo specifico chiamato “Fondo di Garanzia Vittime della Strada” (F.G.V.S.).

Fondo di Garanzia Vittime della Strada: cos’è?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada venne istituito con la Legge n. 990 del 1969 – legge successivamente abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private.

Il F.G.V.S. viene gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) ed opera sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise).

Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come funziona?

Le norme che regolano il funzionamento del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” individuano sei casi specifici di sinistro nei quali in Fondo interviene. Ecco quali:

  • Veicoli non identificati: In questo caso il F.G.V.S. interviene liquidando solo i danni alle persone; i danni a cose vengono liquidati solo se si tratta di un incidente particolarmente grave;
  • Veicoli non assicurati: se il veicolo investitore non è coperto da polizza RCA il Fondo interviene per danni sia a persone che a cose, ma nel secondo caso viene applicata una franchigia di 500 euro.
  • Veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione: non è raro che le Compagnia di assicurazione vengano poste in liquidazione coatta amministrativa; se il veicolo investitore, è correttamente assicurato, ma la compagnia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa – cioè in fallimento o prossima ad esserlo – a liquidare i danni cagionati sarà il Fondo.
  • Veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario: se il proprietario può dimostrare che terzi hanno utilizzato il veicolo senza il suo consenso, il Fondo risarcisce gli eventuali danno cagionati.
  • Veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo: se non vi è corrispondenza tra i dati di un veicolo immatricolato all’estero e la targa, i danni a persone e cose causati da eventuali incidenti vengono risarciti dal Fondo.
  • Veicoli esteri spediti nel territorio italiano da un altro Stato dell’Unione Europea, qualora il sinistro avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la data di accettazione della consegna dell’auto e i 30 giorni successivi.

Come richiederne l’intervento?

Se un utente resta coinvolto in un sinistro che rientra in uno dei casi sopra descritti, può richiedere l’intervento del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”. La procedura prevede che venga costituita in mora la compagnia designata, dandone contestuale comunicazione alla Consap.

E’ sempre opportuno affidarsi ad un legale esperto poiché le imprese designate variano da regione a regione. Alla richiesta di risarcimento va sempre allegata specifica e dettagliata documentazione. Inoltre occorre conoscere i termini previsti per l’inoltro della richiesta di risarcimento danni e quelli entro i quali ottenere la liquidazione del danno richiesto.

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