Incentivo donne, esonero contributivo del 100%


Introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, l’incentivo si concretizza in un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumono donne disoccupate.

 

Incentivo donne, cos’è e a chi spetta?

Come anticipato la misura consiste in un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne lavoratrici nel 2023.Nello specifico i beneficiari dell’incentivo hanno diritto ad uno sgravio del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 6 mila euro all’anno.

La misura ha lo scopo di favorire l’occupazione femminile e rientra nel pacchetto di incentivi introdotti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e il calo dell’occupazione derivate dall’emergenza epidemiologica da covid-19, prima, e dalla crisi in Ucraina, poi.

La Circolare n.32 del 22/02/2021 emanata dall’INPS, ha fornito dei chiarimenti sui soggetti beneficiari dell’agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati.Nello specifico la Circolare precisa che l’esonero contributivo può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero:

  • donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Incentivo donne, chi può richiederlo?

Possono richiedere l’agevolazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel triennio 2021-2022- 2023.

Nello specifico sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

 

Incentivo donne, durata e cumulabilità

La durata dell’agevolazione è pari a:

  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

Inoltre l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

Per maggiori informazioni: Circolare n.32 del 22/02/2021

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