Incentivo giovani, rinnovato il bonus assunzione anche per il 2023


La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche quest’anno gli incentivi volti a favorire l’occupazione giovanile. Per il 2023 infatti le aziende potranno continuare a fruire delle agevolazioni contributive per le assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

 

Incentivo giovani, cos’è e come funziona?

Il bonus assunzione giovani è un incentivo per giovani under 36 consistente in un esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono giovani fino a 35 anni che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo sgravio spetta nel nuovo limite massimo di 8.000 euro annui, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha prorogato la misura fino al prossimo 31 dicembre.

Si tratta nello specifico di un esonero contributivo del 100% concesso per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel periodo di riferimento, ovvero nel 2021-2022-2023. Lo sgravio viene riconosciuto per una durata massima di tre anni e fino ad un importo limite di 8.000 euro l’anno, ripartito su base mensile.

Inoltre il periodo dell’esonero contributivo è esteso a 4 anni per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

 

Incentivo giovani, chi sono i destinatari dell’agevolazione e quali sono i requisiti?

Come anticipato il bonus assunzioni giovani under 36 può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che:

  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata.

Il requisito richiesto per usufruire dalla misura riguarda quindi la necessità che il giovane lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non sono considerati però i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

 

Si ricorda che:

  • possono usufruire della misura le aziende che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti e che non procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è cumulabile con altri incentivi di natura economica come l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili e l’incentivo per l’assunzione di beneficiari NASPI.

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