La responsabilità medica ha suscitato e suscita tutt’oggi un vivace dibattito, tanto tra gli operatori del diritto quanto tra i cittadini che, in taluni casi si trovano ad essere loro malgrado vittime di casi di malasanità.
I medici e le difficoltà del loro lavoro
Prima di affrontare gli aspetti più squisitamente tecnici della materia, in questa sede giova segnalare l’estrema complessità del campo in cui operano i medici che, sovente, nonostante le tecniche utilizzate per la cura di una determinata patologia siano le stesse, in alcuni pazienti non sortiscono il medesimo effetto, o, ancora peggio, aggravano il quadro clinico.
Le azioni giudiziarie contro la classe medica
Da ciò si comprendo il perché la classe medica sia spesso soggetta ad azioni giudiziarie e domande di risarcimento del danno avanzate dai propri assistiti.
A rendere la lettura della disciplina della responsabilità medica ancor più intricata, ha contribuito anche una continua modifica del quadro legislativo in materia.
Le Legge che non aiuta: dalla Balduzzi alla Gelli
Da ultimo, si è passati dalla cd. Legge Balduzzi all’attuale Legge n. 24 del 8 Marzo 2017 (Legge Gelli).
Ma cosa è cambiato con l’entrata in vigore della Legge Gelli?
Gli aspetti maggiormente toccati dalla riforma sono, sostanzialmente, due:
1) Esclusione della responsabilità penale del medico per imperizia laddove venga dimostrato che il professionista si sia attenuto alle linee guida validate dall’ISS;
2) I Medici, operanti a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, risponderanno per eventuali loro errori per colpa ai sensi dell’art.2043 c.c., diversamente le strutture sanitarie ne risponderanno a titolo di responsabilità contrattuale.
I tipi di danno per responsabilità medica
Passando ora in rassegna le tipologie di danno risarcibile quale conseguenza di responsabilità medica, le ipotesi più frequenti sono rappresentate da:
- danno da errore diagnostico
- danno da errore terapeutico
- danno da omessa vigilanza
In quali casi si può parlare di errore da responsabilità medica?
In linea di principio, si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra una lesione alla salute psico-fisica del paziente determinata da colpa del medico o dalla carenza strumentale di una struttura sanitaria.
La responsabilità del medico e/o della struttura sanitare può avere natura sia civile sia penale.
Responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale
Abbiamo già visto in precedenza come con la recente riforma Gelli, in tema di responsabilità civile, si sia creato una sorta di doppio binario: responsabilità extracontrattuale per il professionista e responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria.
Le prescrizioni della responsabilità medica
Le conseguenze giuridiche scaturenti dai due tipi di responsabilità non sono di poco momento, basti pensare alle ricadute in tema di prescrizione (quinquennale nel caso di responsabilità extracontrattuale e decennale, invece, nel caso di responsabilità contrattuale) e in tema di onere probatorio.
Attività preliminari alle azioni di responsabilità medica
Appare opportuno segnalare come nel campo della responsabilità medica, preliminarmente all’instaurazione di un procedimento giudiziario, si renda necessario l’intervento di professionisti affinchè questi ultimi valutino la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l’instaurazione di un giudizio.
Preliminarmente all’instaurazione di un giudizio teso ad ottenere una condanna al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, il nostro ordinamento prevede il necessario esperimento o di una consulenza tecnica preventiva o della cd. mediazione.
Soltanto qualora di uno dei due strumenti non abbia fornito soluzione alla controversia, si può intraprendere il giudizio vero e proprio innanzi all’Autorità Giudiziaria.
L’azione diretta contro l’assicurazione della struttura ospedaliera
Oggi al soggetto vittima di errore medico viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa che presta copertura alla struttura ospedaliera.
Per consentire tale tipo di azione, la Legge Gelli ha previsto l’obbligatorietà della copertura assicurativa per le strutture sanitarie ed i professionisti per i danni derivanti da responsabilità medica.
E se manca la polizza assicurativa?
Qualora manchi la polizza assicurativa, il paziente può rivolgersi ad un apposito fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica.
La responsabilità medica spiega i suoi effetti anche sul piano penale.
La responsabilità penale dei medici
Anche quest’ultimo aspetto è stato oggetto di riforma da parte della Legge Gelli; in particolare, oggi, l’art. 590 sexies c.p. prevede una peculiare ipotesi di responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionate nell’esercizio della professione medica.
Esclusione della responsabilità penale se…
Tuttavia, la riforma ha escluso la responsabilità del Sanitario nelle ipotesi di imperizia, qualora il medico dimostri di essersi attenuto, nell’espletamento del suo incarico, alle linee guida e/o buone prassi riconosciute dall’Istituto Superiore di Sanità.