Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro


Il sistema delle sanzioni nell’ambito della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro è un argomento complicato, che vale un minuzioso approfondimento: esso, anche se con gradi di responsabilità differenti, riguarda praticamente qualsiasi figura implicata nel Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda (in primis datore di lavoro, ma non solo).

Per evitare di incorrere in sanzioni, è sempre opportuno e raccomandato affidarsi ad azienda specializzata in sicurezza sul lavoro. Ad ogni modo, per poter cogliere nel modo migliore com’è organizzato il sistema di sanzioni sulla sicurezza in Italia, è decisamente utile prima di tutto riepilogare quali sono le differenti classificazioni di Responsabilità intuite dal nostro sistema giuridico e, dunque, le sanzioni adottabili a ciascuna diversa casistica.

La legge italiana ha, da diversi anni, previsto ben tre differenti categorie di responsabilità giuridica connesse alla sicurezza sul lavoro: quella penale, quella civile e quella amministrativa; ognuna delle categorie ha una ripartizione della responsabilità individuale, che a sua volta può essere soggettiva oppure oggettiva.

La responsabilità giuridica penale

Questa responsabilità è, in ogni caso, di tipo solamente soggettivo: le sanzioni previste dal Codice Penale per ogni possibile illecito, centrano il soggetto in quanto individuo. Queste presumono delle pene di tipo detentivo e/o pecuniario. A tal proposito, è interessante ricordare che l’articolato Sistema di Gestione (definito nel D.lgs. 231/01) in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, descrive nel suo articolo 25 come la responsabilità amministrativa sia estesa nei confronti di persone giuridiche, di società e di associazioni pur sprovviste di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di salute e malattia. Questo significa anche: omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime compiuti con una infrazione delle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul luogo lavoro; tutti questi reati e le relative sanzioni sono ben chiariti da due articoli del Codice Penale (all’interno dell’articolo 589 e dell’articolo 590).

La responsabilità giuridica civile

La responsabilità giuridica civile è ambivalente, poiché essa può essere di tipo soggettivo o oggettivo e le relative pene vengono specificate dal Codice Civile (nel caso della responsabilità extra-contrattuale) oppure da un contatto (se responsabilità contrattuale). La sanzione colpisce il soggetto individuale oppure anche l’impresa e si basa fondamentalmente su un principio che è quello del “rimborso del danno causato” (cui si sommano le spese di processo). In tema di sicurezza sul lavoro è essenziale citare il riferimento all’articolo 2087 del Codice Civile, per il quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In tale categoria troviamo però anche i doveri e le casistiche di responsabilità del datore di lavoro per danni ai lavoratori da lui stesso impiegati nella sua organizzazione, in ambito dunque di responsabilità oggettiva.

La responsabilità giuridica di tipo amministrativo

Infine, abbiamo la responsabilità giuridica di tipo amministrativo che è di tipo soggettivo, sempre, e presagisce delle sanzioni di tipo pecuniario ed interdittivo; questa responsabilità riguarda tanto i soggetti individuali quanto gli enti. Per quello che riguarda il merito delle sanzioni specifiche, questa responsabilità le attribuisce alle differenti figure nell’azienda; è interessante specificare che il D.lgs. 106/09, il quale ha introdotto molte variazioni relative agli elementi sanzionatori, al suo interno enumera quelle che sono le sanzioni per ciascun obbligo ma anche per ciascuna figura. Nel decreto, gli articoli 18, 19 e 20 chiariscono con dettaglio dunque sia gli obblighi previsti per i datori di lavoro, sia quelli per i preposti e per i lavoratori.

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