Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Ing. Francesco Accurso, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo e dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
ECCELLENZA
GARE DEL 14/10/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 400,00 PATERNO CALCIO
Per avere indicato in distinta un proprio calciatore con nome diverso da quello risultante al tesseramento; nonchè per gravi manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti di un A.A., altresì attinto ripetutamente da sputi.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
CHIAVARO ALFIO LUCA | (PATERNO CALCIO) |
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CARDIA FRANCESCO | (CITTA DI MESSINA S.R.L.) |
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
BOMBARA DOMENICO | (CITTA DI MESSINA S.R.L.) |
AMMONIZIONE (II INFR)
MASTROIENI GAETANO | (CITTA DI MESSINA S.R.L.) | TROVATO SALVATORE MARCO | (PATERNO CALCIO) |
AMMONIZIONE (I INFR)
CALCAGNO FRANCESCO | (CITTA DI MESSINA S.R.L.) | BARBERI LUCA | (PATERNO CALCIO) | |
CALDORE SEBASTIAN | (PISTUNINA) | LO GIUDICE DAMIANO | (PISTUNINA) | |
AMBRA ANDREA SALVATOR | (REAL ACI) | BISICCHIA ALFIO | (REAL ACI) |
GARE DEL 15/10/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 80,00 CALCIO AVOLA 1949
Per lancio di una bottiglia che sfiorava l’arbitro, da parte di proprio sostenitore, a fine gara.
Euro 80,00 CANICATTI
Per lancio di fumogeni sul terreno di giuoco, da parte di propri sostenitori.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/10/2022
DI MARCO VINCENZO | (KAMARAT) |
Letto il referto di gara e rilevato che:
Il sig. Di Marco Vincenzo, dirigente accompagnatore della Società Kamarat, a fine gara, assumeva contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro che poi colpiva con un violento pugno al volto causando dolore ed arrossamento allo zigomo sinistro; lo stesso assumeva poi ulteriore contegno aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara;
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del suddetto tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
Pertanto, ai sensi dell’art.16, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/11/2017
MANCUSO SALVATORE MARIA | (MUSSOMELI) |
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di ufficiali di gara; nonchè per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2017
GULLO ROSARIO | (NUOVA CITTA DI CACCAMO) |
Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/10/2017
FISCELLI CLAUDIO | (C.U.S. PALERMO) |
Per contegno offensivo nei confronti di un tesserato avversario.
MESSINA ANTONIO | (DATTILO NOIR) |
Per contegno offensivo nei confronti di un tesserato avversario.