ECCELLENZA, le decisioni del giudice sportivo


Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Ing. Francesco Accurso, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo e dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 14/10/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 PATERNO CALCIO
Per avere indicato in distinta un proprio calciatore con nome diverso da quello risultante al tesseramento; nonchè per gravi manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti di un A.A., altresì attinto ripetutamente da sputi.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CHIAVARO ALFIO LUCA (PATERNO CALCIO)

Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CARDIA FRANCESCO (CITTA DI MESSINA S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

BOMBARA DOMENICO (CITTA DI MESSINA S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASTROIENI GAETANO (CITTA DI MESSINA S.R.L.) TROVATO SALVATORE MARCO (PATERNO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALCAGNO FRANCESCO (CITTA DI MESSINA S.R.L.) BARBERI LUCA (PATERNO CALCIO)
CALDORE SEBASTIAN (PISTUNINA) LO GIUDICE DAMIANO (PISTUNINA)
AMBRA ANDREA SALVATOR (REAL ACI) BISICCHIA ALFIO (REAL ACI)

GARE DEL 15/10/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 80,00 CALCIO AVOLA 1949
Per lancio di una bottiglia che sfiorava l’arbitro, da parte di proprio sostenitore, a fine gara.

Euro 80,00 CANICATTI
Per lancio di fumogeni sul terreno di giuoco, da parte di propri sostenitori.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 14/10/2022

DI MARCO VINCENZO (KAMARAT)

 

Letto il referto di gara e rilevato che:

Il sig. Di Marco Vincenzo, dirigente accompagnatore della Società Kamarat, a fine gara, assumeva contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro che poi colpiva con un violento pugno al volto causando dolore ed arrossamento allo zigomo sinistro; lo stesso assumeva poi ulteriore contegno aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara;

Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del suddetto tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;

Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

Pertanto, ai sensi dell’art.16, comma 1 del C.G.S.;

Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/11/2017

MANCUSO SALVATORE MARIA (MUSSOMELI)

Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di ufficiali di gara; nonchè per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2017

GULLO ROSARIO (NUOVA CITTA DI CACCAMO)

Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/10/2017

FISCELLI CLAUDIO (C.U.S. PALERMO)

Per contegno offensivo nei confronti di un tesserato avversario.

MESSINA ANTONIO (DATTILO NOIR)

Per contegno offensivo nei confronti di un tesserato avversario.

 

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