MIGLIORE MARCELLO | (RESUTTANA SAN LORENZO) |
Per condotta scorretta; nonchè, dopo l’espulsione, per avere attinto l’arbitro con sputi alla testa e sulla divisa.
Valutato: – che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014: – che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..”(cfr.Corte Giust.Fed.in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); – che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia, ai sensi dell’art. 16 comma 1, C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..”;
Pertanto, la sanzione irrogata NON va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC, C.U.n.256/A del 27.1.2016. Dunque il calciatore tornera’ a febbraio del 2019.
Comunicato Ufficiale