Spesso i termini “separazione” e “divorzio” vengono erroneamente utilizzati come sinonimi. In realtà si tratta di due istituti giuridici diversi e se la separazione non conduce necessariamente al divorzio, quest’ultimo si può ottenere soltanto dopo la separazione.
Coniugi separati: liberi, ma con limiti
Con la separazione marito e moglie assumono la condizione di “coniugi separati”. Ciò significa che vengono a cadere i doveri coniugali come quello di coabitazione, di fedeltà, di assistenza morale e materiale; tuttavia si resta “coniugi” e pertanto non ci si può risposare.
Solo con il divorzio il vincolo del matrimonio si scioglie definitivamente. L’obbligo di separarsi per poi poter divorziare è una peculiarità del sistema italiano. Negli altri ordinamenti, infatti, la crisi coniugale sfocia direttamente nel divorzio.
Il divorzio breve, di cosa si tratta?
La Legge n. 55/2015 (c.d. “del divorzio breve”), entrata in vigore il 26 maggio 2015, ha modificato i tempi necessari per ottenere il divorzio, riducendoli dai tre anni previsti dalla Legge n.898/1970 a sei mesi/un anno, a seconda dei casi.
Se i coniugi, infatti, si separano con un accordo (separazione consensuale, separazione che da giudiziale divenga consensuale, negoziazione assistita da un avvocato o innanzi all’ufficiale dello stato civile), allora saranno sufficienti solo sei mesi per ottenere il divorzio; qualora, invece, la separazione, in mancanza di un accordo, venga decisa dal Tribunale, allora sarà necessario:
– il trascorrere di un anno a partire dalla prima udienza della causa di separazione;
– si dovrà attendere la sentenza.
La legge n. 55/2015 ha inciso anche sui termini della separazione. Infatti, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente. In altri termini i coniugi non dovranno più attendere il termine del procedimento civile per ottenere lo scioglimento della comunione.
Separazione e divorzio al Comune, quando è possibile?
Una coppia che intenda separarsi, oppure una coppia già separata che intenda procedere al divorzio, può farlo anche in Comune, presentandosi all’Ufficio dello Stato Civile.
Si tratta di una procedura semplice e soprattutto economica, ma per poterla seguire occorre la sussistenza di determinate condizioni.
Ecco quali:
– La coppia non deve avere figli minorenni, oppure maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni, per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune. È inoltre possibile la separazione o il divorzio in Comune nel caso in cui la prole lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;
– La coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni marcatamente personali, sia su quelle patrimoniali.
– L’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc. Dovranno farlo, allora, con un’autonoma scrittura privata tra questi firmata in separata sede oppure ricorrendo alla negoziazione assistita degli avvocati.
Un’ulteriore chance: la negoziazione assistita
Attenzione! Per coloro che intendano separarsi consensualmente, ma che non rientrino nei casi sopradescritti, la legge prevede un’ulteriore possibilità, ovvero quella di rivolgersi direttamente ai propri avvocati attraverso un procedimento chiamato “negoziazione assistita”.
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