Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza in cui viene istituita la zona rossa nel campo ROM di Giugliano in provincia di Napoli; la decisione è stata presa al fine di limitare la diffusione del Covid-19. Ecco il testo integrale dell’ordinanza che sarà valida almeno fino al 15 settembre 2021.
Giunta Regionale della Campania Il PresidenteORDINANZA n. 23 del 2 settembre 2021OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica edell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Disposizioni concernenti l’area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello.VISTOl’art. 32 della Costituzione;VISTOlo Statuto della Regione CAMPANIA;PRESO ATTOdella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021,dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;VISTOil decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere econtrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”e l’art. 3(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto“ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1,e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitarioverificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di lorocompetenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”; VISTOil decreto-legge16 maggio 2020, n. 33,convertito dalla legge14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.ein particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, inrelazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
Giunta Regionale della Campania Il Presidentemore dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del menzionato decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l’art.7 (“Zona bianca”);VISTAla nota prot. n. 31101 del 9 luglio 2021 del Ministero della Salute -Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ad oggetto“Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei”, con la quale la Direzione suddetta raccomanda, tra l’altro, di: “-continuare a monitorare con grande attenzione la circolazionedelle varianti del virus SARS-CoV-2; -rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso; -applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata, per le quali si rimanda alla Circolare n. 22746 del 21/05/2021;”;VISTA la circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0032476 DGPRE-DGPRE-P del 19/07/2021, avente ad oggetto “Contact tracing dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 diagnosticati a seguito di ingresso in territorio nazionale dall’estero attraverso qualsiasi mezzo di trasporto”;VISTOil Report della Cabina di regia nazionale -Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana16/08/2021-22/08/2021 (aggiornati al 25/08/2021)che attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità pari a 1.11(CI: 0.86-1.41) [medio 14gg]ed evidenzia che: “È in leggero aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale, al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati è in diminuzione, ma ancora non al di sotto della soglia epidemica. Continua il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia COVID-19. (omissis)La circolazione della variante delta è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.”; RILEVATOche,con nota del 2 settembre 2021, l’Asl Napoli 2 nord ha comunicato: -chein data 31 agosto 2021 è stata rilevata la positività al Covid-19 di un cittadino di etnia Rom, dimorante presso il campo Rom sito in Giugliano(NA), via Carrafiello,ove sono insediati n.70 nuclei familiaricon un numero orientativo di 500 persone che vivono stretti rapporti interpersonaliin condizioni di precarietà igienico-sanitaria;Giunta Regionale della Campania Il Presidente-che l’indicato cittadino è attualmente ricoverato presso il reparto Covid delP.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli enon è stato in grado di riferire in merito aipropri contatti stretti,mentre un familiare dello stesso ha rappresentato chesono intercorsistretti rapporti interpersonali trail cittadino positivo enumerosi altri residenti presso il campo; -che sono stati sottoposti a tampone molecolare gli appartenenti al nucleo familiare del soggetto positivo e tutti sono risultati a loro volta positivi al virus; -che, sulla base dell’attività epidemiologica svolta e delle relative risultanze, “si rende necessarioporrein campo le seguenti azioniper scongiurareil rischio di un’ampia e ingestibile diffusione del Sars-Cov-2:a)isolamento dei positivi e quarantena per tutti i residenti del campo in quanto definibiliper quanto in premessa, “contatti stretti”; b)Somministrazione di TNF a tutti i presenti nel campo; c)Contenimento della mobilità sia in entrata che in uscita dal campo, nelle more della somministrazione dei TNF con l’adozione di tutte le misure necessarie al contenimento del focolaio da Sars-Cov-2”; RAVVISATOdi dover adottare le misure richieste dalla ASL, al fine di scongiurare il dilagare dei contagi presso il menzionato Campo Rom nonchédi contenere i rischi di diffusione del virus al di fuori del Campo medesimo, presso il quale insistono numerosi nuclei abitativi nella diffusa inosservanza delle basilari regole igienico-sanitarie in materia di Covid-19; SENTITA, sul punto, l’Unità di Crisi Regionale, che ha confermato la sussistenza di ragioni per l’adozione di adeguate ed immediate misure di contenimento del rischio di contagio, al fine di evitare contatti ravvicinati tra gli abitantinonchédi impedire il transito in entrata e in uscita dal Campo, onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio e lo sviluppo di ulteriori clustere la conseguente diffusione del virussu larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, alla luce del rilevamento della prevalenza dellacd. variante Delta sul territorio e dell’alta densità abitativa della regione; RITENUTOche le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;VISTAla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale’’;VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesimeGiunta Regionale della Campania Il Presidenteordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturaleo di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione dicentri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTA la legge n.689/1981ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;SENTITI il Prefettodi Napoli; il Questore di Napoli; emana la seguenteORDINANZA1.Con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2021, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Giugliano (NA)sono disposte le seguenti misure:1.1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il Campo Rom di Via Carrafiello è fatto obbligo di isolamento domiciliare,con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.1.2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, èfatto divieto di transitoin ingresso e in uscita dal Campo Romdi cui al punto 1.1.1.3. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sitanel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonchédi sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente.E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli enell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultinonecessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dell’area e deilocali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata perlo svolgimento di attività lavorativa. 1.4.Il Comune di Giugliano(NA), d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezionecivile e del volontariato,assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui alpunto 1.1., anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.
Giunta Regionale della Campania Il Presidente1.5Nell’area interessata dal presente provvedimento e airelativi varchi di ingresso è assicurato, da parte dellecompetenti Forze dell’Ordinee dalla Polizia municipaleil necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.1.6. La ASL competente assicura la somministrazione di tamponi naso-faringeinonchéogni ulteriore necessaria attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessatadal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. 2.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alle AA.SS.LL., al Comunedi Giugliano(NA), all’ANCI Campaniaed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.