Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha stabilito una proroga del cosiddetto bonus benzina facendo rientrare la misura all’interno del decreto-legge che propone “disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi”.
Bonus benzina, cos’è?
Introdotto dal decreto legge 21/2022, il bonus benzina 2022, noto anche come bonus carburante, è un contributo messo in campo dal governo per i lavoratori del settore privato. Nello specifico l’agevolazione consiste in un voucher, del valore massimo di 200 euro, esente sia da contributi che da imposte. I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, cioè coloro che percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente.
L’obiettivo dell’agevolazione è quella di contrastare gli aumenti del prezzo del carburante limitando gli effetti negativi di una situazione che interessa famiglie e lavoratori. Dal 1° gennaio, infatti, non si applica più la riduzione alle accise, approvata inizialmente dal Governo Draghi.
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Bonus benzina, qual è l’importo e a chi spetta?
Come anticipato il bonus benzina si concretizza in un voucher dal valore di 200 euro. L’importo, esente da tasse, è usufruibile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. È importante specificare che il bonus benzina è una misura che rientra nei cosiddetti fringe benefit ovvero compensi non in denaro che l’azienda offre al lavoratore. Trattandosi di fringe benefit quindi il datore di lavoro può concederli ai lavoratori senza alcun vincolo reddituale e senza preventivi accordi contrattuali. È inoltre importante chiarire che la somma non rientra nel tetto dei fringe benefit, il cui limite è attualmente fissato per l’anno in corso a 253 euro, di conseguenza l’importo in busta paga relativo ai buoni carburante è indipendente dalle somme che rientrano nel calcolo annuale dei fringe benefit.
Si ricorda che:
- il bonus benzina non è un bonus concesso dal Governo ma è un benefit concesso dall’azienda nei confronti del lavoratore sotto forma di benefit aziendale, di conseguenza non può essere richiesto dal lavoratore in quanto l’erogazione del bonus è a discrezione del datore di lavoro stesso;
- i lavoratori destinatari del bonus devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti;
- sono compresi tra i beneficiari anche gli studi professionali.