Covid-19, la circolare del Viminale ai Prefetti sulla fase 2

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La circolare del 2 maggio, inviata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative, oltre che per gli spostamenti, anche in merito a molti altri aspetti di cui si è occupato il DPCM del 26 aprile scorso. Le misure sono in vigore dal 4 al 17 maggio.

Aree pubbliche e private

La circolare conferma che il divieto di assembramento di persone riguarda luoghi pubblici e privati; è consentito però l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Il Sindaco ha il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree in cui le disposizioni suddette non possano essere rispettate. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano a rimanere chiuse.

Attività motoria e sportiva

Si conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto, ma si consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria individuale, con un accompagnatore per i minori e per coloro che non sono autosufficienti; in quest’ultimo caso va però rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva ed un metro per ogni ulteriore attività. La circolare sottolinea che viene reintrodotta l’attività sportiva fra quelle consentite e rimosso il limite della vicinanza alla propria abitazione, tanto per l’attività motoria quanto per quella sportiva.

http://gty.im/1212153955

Le attività sportive: gli allenamenti individuali

Per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, il DPCM dà la possibilità di svolgere le sessioni di allenamento a porte chiuse di atleti professionisti, e non professionisti, di discipline sportive individuali riconosciute di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle varie Federazioni, sempre nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

La circolare chiarisce un punto molto importante, ossia la possibilità di allenarsi individualmente anche per gli atleti professionisti, e non, di discipline non individuali, come per ogni cittadino, sempre nel rispetto delle misure precauzionali previste.

Le cerimonie funebri

La disposizione ministeriale chiarisce che sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di un numero di congiunti non superiore a 15. Deve trattarsi di funerali preferibilmente all’aperto a cui partecipare indossando la mascherina, o comunque proteggendo le vie respiratorie, e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Da notare che il termine congiunti va inteso nello stesso significato utilizzato riguardo agli spostamenti.

Attività commerciali al dettaglio

E’ confermato l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio; fanno eccezione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, indicate nell’allegato 1 al decreto.

Rimangono aperte le edicole, nonché i tabaccai le farmacie e parafarmacie; a queste attività si aggiungono anche quelle del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

http://gty.im/1223503538

I servizi di ristorazione

Confermata la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie; si fa eccezione per le mense e il catering continuativo purché garantiscano la distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento e il trasporto. La novità è costituita dalla possibilità di effettuare ristorazione con asporto, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, del divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di quello di sostare nelle loro immediate vicinanze per evitare assembramenti.

Le attività produttive industriali e commerciali

Il decreto amplia il numero delle attività consentite rispetto a quelle indicate nel precedente decreto del 10 aprile (allegato 3). Ciò vuol, dire, chiarisce la circolare, che sono adesso permesse quelle attività la cui prosecuzione era in precedenza ammessa solo dopo aver inviato una comunicazione al Prefetto che quindi non sarà più necessaria.

I Protocolli di sicurezza

In ogni caso, le attività consentite potranno essere esercitate rispettando tre protocolli firmati nelle scorse settimane: il Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto da Governo e parti sociali il 24 aprile 2020;  il Protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso del 24 aprile; il Protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica, del 24 marzo.

In questo modo, aggiunge la circolare, non sarà più necessaria alcuna forma di comunicazione o autorizzazione preventiva, in quanto è previsto un sistema di controlli volto ad accertare il rispetto dei suddetti protocolli. Questi ultimi sono organizzati e coordinati dagli stessi Prefetti che costituiscono dei nuclei a composizione mista con l’apporto, nell’ambito delle rispettive competenze, di personale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali.

In definitiva, l’obbligo della comunicazione rimane solo per le attività non comprese nell’allegato 3 e al solo scopo di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di merci e forniture.

http://gty.im/1223426215

Le sanzioni previste

L’eventuale trasgressione dei contenuti dei tre Protocolli, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie,  previste dall’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020, tranne in quei casi in cui il fatto costituisca reato. Riguardo alle attività produttive, nel caso in cui sia accertato un illecito penale si applica la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008).

Le mascherine protettive

Inoltre, l’articolo 3, comma 2 del nuovo DPCM introduce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire in modo continuativo il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’impiego continuativo della mascherina e tutti coloro che con essi interagiscono.

Il ruolo delle Regioni

Molto importante il ruolo assegnato alle Regioni, chiamate a svolgere una funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, dell’adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nel caso in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario il Presidente della Regione ha l’obbligo di proporre tempestivamente al Ministro della Salute, l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive che si svolgono nel territorio in cui si è aggravato il rischio sanitario.

I principi della normativa e le esigenze da tutelare

La circolare,  in definitiva, richiama l’attenzione sull’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire con il divieto di assembramento e, più in generale, col distanziamento interpersonale e ogni  forma di protezione individuale, e la necessità di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Occorre anche consentire un riavviamento graduale del sistema produttivo, duramente provato dall’emergenza Covid -19. Ciò non toglie che vi sia comunque la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro; per questo motivo è stato previsto un adeguato sistema di controlli per verificare l’osservanza puntuale delle prescrizioni previste e applicare le relative sanzioni.

http://gty.im/1212106735

 

 

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