Orta di Atella DIVENTA ZONA ROSSA, lo ha annunciato la Regione Campania con una nota ufficiale:
Orta di Atella – “1. Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Orta d’Atella (CE) nonché al territorio urbano del Comune di Marcianise (CE), con esclusione della zona industriale, sono disposte le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020.Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati.
È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari.
1.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dai territori come sopra individuati, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.”
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