Tassa automobilistica: è sempre dovuta?


Tassa automobilistica: a rischio la notifica per posta

Il recupero della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 353/1982, deve avvenire entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento. Trattandosi di un termine di prescrizione e non di decadenza, in caso di notifica per mezzo del servizio postale, ai fini dell’interruzione non rileva la consegna dell’avviso di accertamento all’ufficio postale, ma la data di ricezione del plico contenente l’atto. Pertanto, con riferimento, ad esempio, alla tassa automobilistica relativa al 2010, se la Regione ha spedito il plico per posta il 31 dicembre 2013, ossia prima della fine del terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento, ma il destinatario lo ha ricevuto nei primi giorni del 2014, l’atto impositivo è annullabile dal giudice tributario per intervenuta prescrizione.

È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la sentenza 310/01/14. Stando a questa decisione dei giudici molisani la tassa automobilistica non può più essere pretesa se l’avviso di accertamento è notificato l’ultimo giorno utile per evitare la prescrizione e la consegna al contribuente non avviene nello stesso giorno, ma quando la prescrizione è già maturata. Nella fattispecie concreta, si legge in sentenza, “la Regione avrebbe potuto effettuare la notificazione dell’avviso di accertamento del tributo per ben tre anni e finanche l’ultimo giorno dell’ultimo mese del terzo anno, ma in questo caso avvalendosi (ex art.14 L. 890/82) dei propri messi notificatori che avrebbero potuto provvedervi anche nello stesso giorno. Avendo invece scelto di utilizzare il servizio postale nell’ultimo giorno utile per evitare la prescrizione del tributo accettò il rischio (molto probabile e anzi certo, essendo noti i tempi delle poste) che il plico raccomandato contenente l’avviso opposto fosse consegnato quando era ormai maturata la prescrizione del diritto di riscuotere il tributo, con conseguente impossibilità di riscuoterlo essendo stata eccepita la decadenza dello stesso per prescrizione”.

(Fonte: Fiscal-Focus Fiscal G&S n. 1 del 08.01.2015)

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