Calcioscommesse: gare truccate in serie D, ecco cosa succederà

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COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI della PROCURA FEDERALE
Il Procuratore Federale f.f.,
letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 396pf20-21 iscritto nel registro dei procedimenti in data
in data 27/11/2020 ed avente ad oggetto: “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in
ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato
di Serie D 2019/2020 (Girone I)”;

Procura Federale

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osserva quanto segue

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di
indagine ed acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 26.11.2020;
2. copia comunicazione notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 6.7.2020
nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
3. copia nota esito delega di indagini della Squadra Mobile della Questura di Enna del 27.7.2020 nell’ambito
del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R., con allegati: a.- verbale di sommarie
informazioni rese dal sig. Boncore Giuseppe Davide del 14.7.2020, b.- verbale di sommarie informazioni
rese dal sig. Giuffrida Walter del 14.7.2020, c.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Romano
Giuseppe del 15.7.2020, d.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Fricano Giacomo del
20.7.2020, e.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Calaiò Benito del 20.7.2020; f.- verbale di
sommarie informazioni rese dal sig. Raia Gianluca del 20.7.2020; g.- verbale di sommarie informazioni
rese dal sig. Compagno Giovanni del 20.7.2020; h.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig.
Calaciura Giuseppe del 22.7.2020, i.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Postorino Francesco
Antonio del 22.7.2020, j.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Fernandez Cipolla Lautaro Eloy
del 24.7.2020; k.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Camacho Onega Manuel del 24.7.2020,
l.- verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario del 24.7.2020;
4. copia comunicazione notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del 30.7.2020
nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
5. copia avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna del 2.11.2020;
6. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 4.11.2020 con in calce provvedimento del
Pubblico Ministero del 10.11.2020;
7. copia nota Procura Federale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna prot. n. 7006
dell’11.12.2020;
8. copia nota a mezzo pec della Squadra Mobile della Questura di Enna alla Procura Federale del
12.12.2020;
9. copia nota della Squadra Mobile della Questura di Enna del 12.12.2020;

Procura Federale

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10. copia allegati alla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna del
6.7.2020 nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
11. copia allegato n. 20 alla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile della Questura di Enna
del 6.7.2020 nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 3131/2019 R.G.N.R.;
12. copia verbale di interrogatorio del sig. Ciadamidaro Giovanni del 7.12.2020;
13. copia foglio censimento della società A.C.D. San Tommaso Calcio per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
14. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2018 – 2019
completo di allegati;
15. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;
16. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo di
allegati;
17. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di
allegati;
18. copia foglio censimento della società A.C.D. San Tommaso Calcio per la stagione sportiva 2018 – 2019
completo di allegati;
19. copia foglio censimento della società A.S.D. Rotonda Calcio per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
20. copia foglio censimento della società A.S.D. Troina per la stagione sportiva 2018 – 2019 completo di
allegati;
21. copia foglio censimento della società A.S.D. Corigliano Calabro per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
22. copia foglio censimento della società A.S.D. Marina di Ragusa per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;
23. copia foglio censimento della società A.S.D. Marina di Ragusa per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
24. copia foglio censimento della società A.S.D. Licata Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo
di allegati;
25. copia foglio censimento della società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;

Procura Federale

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26. copia foglio censimento della società A.S.D. Città di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
27. copia foglio censimento della società Palermo S.S.D. a r.l. per la stagione sportiva 2019 – 2020 completo
di allegati;
28. copia foglio censimento della società S.S.D. Marsala Calcio a r.l. per la stagione sportiva 2019 – 2020
completo di allegati;
29. copia distinte dei calciatori relative alle seguenti gare: A.S.D. Troina – A.S.D. Rotonda del 3.4.2019,
A.S.D. Città di Acireale 1946 – A.S.D. Troina del 22.9.2019, Palermo S.S.D. a r.l. – A.S.D. Troina del
28.12.2019, A.S.D. Corigliano Calabro – A.S.D. Troina del 24.11.2019, A.S.D. Troina – A.C.D. San
Tommaso Calcio del 2.2.2020, A.S.D. Troina – A.S.D. Marina di Ragusa del 16.2.2020, S.S.D. Marsala
Calcio a r.l. – A.S.D. Troina del 23.2.2020, A.S.D. Licata Calcio – A.S.D. Corigliano Calabro del 9.2.2020,
A.C.D. San Tommaso Calcio – A.S.D. Città di Acireale 1946 del 9.2.2019;
30. copia foglio censimento della società A.S.D. Licata Calcio per la stagione sportiva 2017 – 2018 completo
di allegati;
31. copia foglio censimento della società A.S.D. Supergiovane Castelbuono per la stagione sportiva 2020 –
2021 completo di allegati;
32. copia foglio censimento della società A.S.D. Siracusa per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo di
allegati;
33. copia foglio censimento della società S.S.D. Marsala Calcio a r.l. per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;
34. copia foglio censimento della società A.S.D. F.C. Mazara Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;
35. copia foglio censimento della società A.S.D. Virtus Volla per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo
di allegati;
36. copia foglio censimento della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 per la stagione sportiva 2020 –
2021 completo di allegati;
37. copia foglio censimento della società Palermo Football Club S.p.A. per la stagione sportiva 2020 – 2021
completo di allegati;
38. copia foglio censimento della società A.S.D. Paterno Calcio per la stagione sportiva 2020 – 2021 completo
di allegati;

Procura Federale

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39. copia referto arbitrale della gara Licata – Alba Alcamo dell’8.4.2018 del campionato siciliano di
Eccellenza, completo di allegati;
40. verbale di audizione da parte della Procura Federale dell’avv. Walter Giuffrida del 3.2.2021;
41. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Dara Sergio del 17.2.2021;
42. copia comunicazione a mezzo pec del sig. Dara Sergio del 18.2.2021;
43. copia annullamento convocazione per audizione sig. Dara Sergio a mezzo pec del 19.2.2021;
44. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Dara Sergio del 18.3.2021;
45. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Nicolò Terranova del 22.2.2021;
46. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Postorino Francesco Antonio dell’1.3.2021;
47. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Scimonelli Paolo Danilo del 26.2.2021;
48. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Calandra Antonino del 26.2.2021;
49. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Boncore Giuseppe Davide del 5.3.2021;
50. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Liquidato Stefano del 4.3.2021;
51. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Del Gaudio Francesco del 2.3.2021;
52. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Del Gaudio Francesco del 15.3.2021;
53. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Cucciniello Marco del 2.3.2021;
54. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Massimino Enrico del 4.3.2021;
55. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Serenari Daniel del 4.3.2021;
56. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Dell’Arte Silvestro Dario del 24.2.2021;
57. copia comunicazione mancato recapito telegramma convocazione del 25.2.2021;
58. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Dell’Arte Silvestro Dario dell’1.3.2021;
59. copia comunicazione sig. Dell’Arte Silvestro Dario a mezzo pec del 4.3.2021 e relativi allegati;
60. copia comunicazione sig. Dell’Arte Silvestro Dario a mezzo pec dell’1.3.2021;
61. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Romano Giuseppe del 4.3.2021;
62. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Trovato Alessandro del 5.3.2021;
63. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Ciaramidaro Giovanni del 5.3.2021;
64. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Nucaro Mauro dell’1.3.2021;
65. verbale di mancata comparizione del sig. Nucaro Mauro dell’1.3.2021;
66. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Nucaro Mauro dell’11.3.2021;
67. copia convocazione a mezzo telegramma per audizione del sig. Nucaro Mauro dell’11.3.2021;
68. copia convocazione a mezzo mail per audizione del sig. Nucaro Mauro del12.3.2021;

Procura Federale

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69. verbale di mancata comparizione del sig. Nucaro Mauro del16.3.2021;
70. comunicazione di mancato recapito del telegramma di convocazione del sig. Mauro Nucaro del 18.3.2021;
71. copia convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe dell’8.3.2021;
72. copia richiesta differimento audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe del 9.3.2021 e relativi allegati;
73. copia seconda convocazione a mezzo pec per audizione del sig. Bruno Francesco Giuseppe del
18.3.2021;
74. copia comunicazione sig. Bruno Francesco Giuseppe a seguito della seconda convocazione, trasmessa
alla Procura Federale a mezzo pec del 22.3.2021;
75. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Onega Camacho dell’11.3.2021;
76. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Saba Alfredo dell’11.3.2021;
77. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Gagliardi Francesco dell’11.3.2021;
78. verbale di audizione da parte della Procura Federale del sig. Baldassare Marchese del 23.3.2021;
79. schede riassuntive gare;
Ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra citati, appaiono emergere
le fattispecie disciplinarmente rilevanti ascrivibili ai soggetti di seguito indicati:
1.- DARA Sergio, all’epoca dei fatti Presidente della ASD ALCAMO FUTSAL, MASSIMINO Enrico
all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. LICATA e SCIMONELLI Danilo all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D.
LICATA:
violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30 co.1 e 2 del vigente
Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati)
posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato
finale della gara LICATA vs ALCAMO disputata in data 08.04.2018 e valevole per il Campionato di Eccellenza
Gir. B stagione sportiva 2017-18 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante
(ASD LICATA), allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con
l’antagonista MARSALA per la vittoria finale del Campionato e quindi per la conseguente promozione in serie
D). Più precisamente, per aver DARA unitamente a MASSIMINO e SCIMONELLI al termine del primo tempo
della gara de qua e quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e quindi in bilico, avvicinato negli spogliatoi
dello stadio teatro dell’evento l’allenatore dell’ALCAMO Sig. BONCORE Davide rivolgendogli le seguenti parole
“mister facciamoci amico il Licata che sono sicuri i soldi” e mostrandogli, nel contempo, la somma di € 8.000,00
in contanti e un assegno dell’importo di € 7.000,00 (per un totale di € 15.000,00), somme che dovevano servire

Procura Federale

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ad assicurare la vittoria finale alla squadra del LICATA, senza tuttavia riuscire nell’intento per il fermo rifiuto
opposto dal BONCORE che peraltro al termine della gara rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di
allenatore dell’ALCAMO.
2.- BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD ALCAMO
FUTSAL: violazione dell’art. 7 co.7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice
di Giustizia Sportiva) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto
a conoscenza del tentativo di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara LICATA
vs ALCAMO del 08.04.18;
3.- DARA Sergio all’epoca dei fatti Presidente della ASD ALCAMO FUTSAL, violazione dell’art. 22 co.1
del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in seguito a rituale convocazione
ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento a comparire
4.- ASD ALCAMO FUTSAL a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1 e
2 e 7 comma 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 1 e 2 e 30, comma 2 del vigente Codice di
Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo Presidente (DARA Sergio)
e tesserato (BONCORE Giuseppe Davide) relativamente alla gara LICATA vs ALCAMO del 08/04/18;
5.- ASD LICATA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 7 comma 2 del C.G.S.
in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in ordine
agli addebiti rispettivamente contestati ai propri al tempo tesserati (MASSIMINO Enrico e SCIMONELLI Danilo)
relativamente alla gara LICATA vs ALCAMO del08/04/18;
6.- DELL’ARTE Silvestro Dario all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD TROINA,
BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD TROINA,
CIADAMIDARO Giovanni Mirko all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente accompagnatore della ASD
TROINA, BRUNO Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario (con potere di firma e
rappresentanza) della ASD ROTONDA CALCIO e BRUNO Vincenzo, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex
art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (ex art. 2, comma 2 del vigente Codice di Giustizia
Sportiva) attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD ROTONDA CALCIO (figlio
di BRUNO Francesco Giuseppe e amministratore unico della CO.E.SE. Costruzioni e Servizi – srl società
direttamente riconducibile alla famiglia BRUNO):

Procura Federale

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violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30 co.1 e 2 del vigente
Codice di Giustizia Sportiva) per aver tutti in concorso tra loro (e con altri soggetti allo stato non identificati)
posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato della gara TROINA vs
ROTONDA disputata in data 03.04.2019 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. Istagione
sportiva 2018-19 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della ASD ROTONDA
CALCIO allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: i) DELL’ARTE Silvestro
Dario e BRUNO Francesco Giuseppe, per aver concordato tra loro di combinare l’incontro de quo ed assicurare,
dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro (pattuita nella misura di € 34.700,00), la vittoria al
ROTONDA CALCIO; ii) BRUNO Francesco Giuseppe e BRUNO Vincenzo per aver messo a disposizione, anche
attraverso la CO.E.SE. Costruzioni e Servizi srl di cui quest’ultimo era Amministratore unico, la provvista
economica necessaria al raggiungimento dello scopo; iii) DELL’ARTE Silvestro Dario e CIADAMIDARO
Giovanni Mirko, quest’ultimo in quella partita presente unitamente al primo sul terreno di gioco nella veste di
allenatore in seconda del TROINA stante l’assenza del tecnico titolare (BONCORE Giuseppe Davide), per aver
al 41^ minuto del primo tempo della ridetta gara concertato tra loro e deciso l’ingresso in campo del calciatore
CONCORSO Alex (classe 1999) in luogo del calciatore SIBIDE Chamberlain Oalia (classe 2000) lasciando in
tal modo, volontariamente, che la propria squadra continuasse a giocare senza avere però in campo alcun
“under”, così determinando le condizioni tecniche per la conseguente vittoria a tavolino della squadra avversaria
ASD ROTONDA CALCIO (0-3 successivamente inflitto dal Giudice Sportivo alla ASD TROINA per violazione
del regolamento sugli “under” giusta propria delibera del 16.4.2019 adottata in accoglimento di tempestivo
ricorso presentato dalla società ASD ROTONDA CALCIO) e, quindi, l’alterazione del diverso risultato conseguito
sul campo (1-0); iv) Boncore Giuseppe Davide per aver deciso volontariamente, dopo essere anticipatamente
venuto a conoscenza parlando con DELL’ARTE Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare”
la gara de qua e pur essendo il tecnico tesserato per la guida della prima squadra, di non sedere in panchina e
di non guidare i propri calciatori in occasione della ridetta gara, così alterandone il regolare svolgimento.
Con l’aggravante per tutti di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (comma 6
dell’art. 30 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara e del
vantaggio in classifica conseguito dalla ASD ROTONDA CALCIO, nonché, per i soli DELL’ARTE Silvestro Dario
e Boncore Giuseppe Davide anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito
sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell’ambito del presente procedimento disciplinare;

Procura Federale

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7.- RAIA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA, violazione dell’art. 7 comma 7 del
C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza parlando con DELL’ARTE
Silvestro Dario della ferma intenzione di costui di “combinare” la gara TROINA vs ROTONDA 03.04.2019;
8.- CALACIURA Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della ASD TROINA violazione dell’art. 7
comma 7 del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019 (art. 30, comma 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per
aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della
“combine” riguardante la gara TROINA vs ROTONDA 03.04.2019;
9.- DELL’ARTE Silvestro Dario all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente della ASD TROINA,
violazione dell’art. 22 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale in
seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo impedimento
a comparire;
con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di
esecuzione di sanzione disciplinare;
10.- BRUNO Francesco Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della ASD ROTONDA
CALCIO violazione dell’art. 22 comma 1 del C.G.S. per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale
in seguito a rituale convocazione ricevuta senza addurre, preventivamente, alcun motivo di legittimo
impedimento a comparire;
11.- A.S.D. TROINA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 7 comma
2 del C.G.S. in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia
Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri tesserati DELL’ARTE Silvestro Dario,
CIADAMIDARO Giovanni Mirko, BONCORE Davide, RAIA Gianluca e CALACIURA Giuseppe relativamente
alla gara TROINA vs ROTONDA del 03/04/19;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art. 30, comma 6 del
vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della
stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere dai Sigg.ri DELL’ARTE Silvestro Dario e BONCORE
Giuseppe Davide; nonché con l’ulteriore aggravante per il sig. Dell’Arte Silvestro Dario di cui all’art. 14 comma
1 lett. m) del C.G.S. dell’aver commesso il fatto in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;

Procura Federale

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12.- ASD ROTONDA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 1
e 2 e 7, commi 3 e 4 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (artt. 6, comma 1 e 2 e 30 comma 3 e 4 del vigente
Codice di Giustizia Sportiva) in ordine agli addebiti rispettivamente contestati al proprio Presidente Onorario
BRUNO Francesco Giuseppe (con potere di firma e rappresentanza), nonché a BRUNO Vincenzo, in relazione
alla gara TROINA – ROTONDA del 03/04/19;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 del C.G.S. in vigore fino al 19.06.2019 (art.30, comma 6 del
vigente Codice di Giustizia Sportiva) della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della
stessa, nonché, del vantaggio in classifica conseguito;
13.- SERENARI Daniel, all’epoca dei fatti calciatore (portiere) della A.S.D. TROINA: violazione degli artt.
30 commi 1 e 2 e 24, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere in concorso con altri soggetti allo stato
non identificati posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della
gara ACIREALE vs TROINA disputata in data 22.09.19 e valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir.
I stagione sportiva 2019-20 in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di 4-2 in favore della squadra
ospitante (ACIREALE), risultato quest’ultimo sul quale lo stesso aveva in precedenza scommesso così, peraltro,
contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare
scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza. Più in particolare, per aver il
SERENARI alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara in argomento rendendosi autore di
diversi errori grossolani commessi volontariamente al fine di favorire le segnature dell’ACIREALE e,
conseguentemente, di determinare la sconfitta della propria squadra per 4-2 in modo da poter conseguire quale
utilità o vantaggio personali la somma di € 2.900,00 frutto della scommessa da egli in precedenza effettuata
sulla partita de qua puntando (scommettendo la somma di € 50,00) proprio sul risultato finale esatto di 4-2
(scommessa effettuata presso l’agenzia EUROBET PV – 14524 “, sita in Siracusa, viale Scala Greca n. 324);
Con le aggravanti di cui agli artt. 14, comma 1 lett. i) e 30, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva
dell’aver commesso il fatto per assicurare a sé un vantaggio e della effettiva alterazione del risultato della gara;
14.- GIUFFRIDA Walter, all’epoca dei fatti Direttore generale della A.S.D. TROINA violazione dell’art. 30,
comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto
a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il
regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché, violazione
dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale
di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;

Procura Federale

– 17 –
15.- BONCORE Giuseppe Davide, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD TROINA
violazione dell’art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura
Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere
atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del
22.09.2019, nonché, violazione dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse
scommesso sulla gara suddetta;
16.- RAIA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell’art. 30, comma 7 del
C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza
del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il regolare
svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché, violazione dell’art.
24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di
essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;
17.- COMPAGNO Giovanni, all’epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell’art. 30,
comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto
a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il
regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché, violazione
dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale
di essere venuto a conoscenza del fattoche il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;
18.- FRICANO Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore della ASD TROINA violazione dell’art. 30, comma
7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a
conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il
regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché, violazione
dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale
di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;
19.- CIADAMIDARO Giovanni Mirko all’epoca dei fatti tesserato (Allenatore in 2^) della ASD TROINA
violazione dell’art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura
Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere
atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del
22.09.2019, nonché, violazione dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare

Procura Federale

– 18 –
senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse
scommesso sulla gara suddetta;
20.- CALACIURA Giuseppe all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina violazione dell’art. 30, comma
7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a
conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad alterare il
regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché, violazione
dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale
di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse scommesso sulla gara suddetta;
21.- SICILIANO Francesco all’epoca dei fatti Segretario (tesoriere) della ASD TROINA violazione dell’art.
30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere
venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto in essere atti finalizzati ad
alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA del 22.09.2019, nonché,
violazione dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di informare senza indugio la
Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fattoche il SERENARI avesse scommesso sulla gara
suddetta;
22.- GAGLIARDI Francesco all’epoca dei fatti tesserato (allenatore portieri) della ASD TROINA
violazione dell’art. 30, comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura
Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore SERENARI Daniel avesse posto porre in
essere atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara ACIREALE vs TROINA
del 22.09.2019, nonché, violazione dell’art. 24, comma 5 del C.G.S. per aver, altresì, violato il dovere di
informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza del fatto che il SERENARI avesse
scommesso sulla gara suddetta;
23.- A.S.D. TROINA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 30, comma 2 e
4 del C.G.S. in ordine agli addebiti rispettivamente contestati ai propri, all’epoca dei fatti, dirigenti e tesserati
SERENARI Daniel, GIUFFRIDA Walter, BONCORE Davide, RAIA Gianluca, COMPAGNO Giovanni, FRICANO
Giacomo, CIADAMIDARO Giovanni Mirko, CALACIURA Giuseppe, SICILIANO Francesco e GAGLIARDI
Francesco relativamente alla gara ACIREALE vs TROINA del 22/09/19;
Con le aggravanti di cui all’art. 30, comma 6 del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento della
gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere;

Procura Federale

– 19 –
24.- A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, a titolo di responsabilità presunta ai sensi degli artt. 6 comma 5
e 30, comma 4 del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati a SERENARI Daniel relativamente alla gara
ACIREALE vs TROINA del 22/09/19;
25.- DELL’ARTE Silvestro Dario all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del CGS attività
rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della società ASD TROINA (DS occulto), ALI’ Giovanni,
all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 2, comma 2 del C.G.S. attività rilevante per l’Ordinamento federale
nell’interesse della società ASD TROINA (“patron” della Società in quanto, quale principale sponsor della stessa,
maggiore sostenitore economico della medesima), ACRI Orazio (detto Pierino) all’epoca dei fatti Presidente
della A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909, NUCARO Mauro all’epoca dei fatti consigliere della ASD
CORIGLIANO CALABRO, violazione dell’art. 30 co.1 del C.G.S. per aver tutti in concorso tra loro (e con altri
soggetti allo stato non identificati) posto in essere atti diretti in modo non equivoco a tentare di alterare il regolare
svolgimento e il conseguente risultato finale della gara CORIGLIANO vs TROINA disputata in data 08.01.2020
e valevole (quale recupero della partita disputata alla precedente data del 24.11.19 e interrotta al 54^ minuto
del secondo tempo per impraticabilità del terreno di gioco) per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I stagione
sportiva 2019-20 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante (ASD
CORIGLIANO CALABRO) allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. In particolare: i)
DELL’ARTE Silvestro Dario per aver, in data 3 gennaio 2020, contattato telefonicamente ACRI Orazio (detto
Pierino) quale persona “vicina” a NUCARO MAURO consigliere della ASD CORIGLIANO CALABRO (ma di fatto
“pa

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