Castellammare di Stabia: nuove misure restrittive. Mascherina sempre.


<em>Castellammare di Stabia – Il sindaco lo aveva annunciato e l’ordinanza è arrivata. Si torna indietro. Mascherina sempre e stop alla movida notturna. Ecco il dispositivo.

Varate nuove misure restrittive da parte del Sindaco Gaetano Cimmino. I fatti di Sant’Antonio Abate stanno avendo conseguenze sulla Città delle Acque e allora si torna al passato. Tutti con la mascherina, sempre e locali che devono chiudere alle ore 1.00 di notte. Sanzioni severe.

Castellammare di Stabia: Ordinanza del 12 agosto 2020

  1.  l’utilizzo in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed anche all’aperto dei dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali – rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra pesone non appartenenti alle stesso nucleo familiare convivente a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a tutto il 23 agosto 2020. Si precisa che l’utilizzo della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l’inosservanza sarà sanzionata come previsto dalle normative vigenti per il mancato utilizzo.
    (l’utilizzo obbligatorio dei suddetti dispositivi con maggior rigore sulle aree comuni dei litorali
    cittadini, ovvero su spiagge pubbliche, private e/o in concessione, richiamando l’attenzione dei gestori e della popolazione tutta al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti. Dal presente provvedimento sono dispensati i minori di 6 anni e le persone che hanno una disabilità incompatibile con l’uso della mascherina come previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico);
  2.  la chiusura alle ore 01:00 di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi e  locali notturni ivi compresi i locali contenenti distributori automatici di bevande e/o alimenti ad esclusione di farmacie notturne e distributori di carburante;
  3.  Agli esercenti pubblici ed in particolare ai titolari dei pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi mettendo a disposizione all’ingresso dei locali idonee soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  4.  Ai gestori dei lidi privati e/o in concessione di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di fruizione delle spiagge e distanziamento sociale.
  5. Ai titolari di ditte individuali di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine del contenimento del rischio epidemiologico;
  6.  Il rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di celebrazioni ecclesiastiche.
  7.  A tutti i cittadini che fanno rientro sul territorio comunale da vacanze dall’estero, contratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, si raccomanda di segnalarsi a mezzo Pec all’indirizzo: ds53.uopc@pec.aslnapoli3sud.it del competente Dipartimento di prevenzione della ASL Napoli 3 Sud per tramite del proprio medico di base al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica come disposto dalle vigenti ordinanze della Regione Campania.

SANZIONI – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii..

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’  attivita’ da 5 a 30 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima; La verifica della corretta osservanza della presente è demandata a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso.”

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