Somma Vesuviana, ordinanza regionale, la nota apparsa sui canali social del Sindaco Di Sarno:
<strong>Somma Vesuviana – “Ai bar, ai baretti e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23:00.
- agli altri esercizi pubblici di ristorazione – per i quali non vige il limite orario sopra indicato – è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;
- è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall.1, a 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. movida;
- è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
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- Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività delle Autoscuole – Centri di Istruzione Automobilistica- Scuole Nautiche- Studi di Consulenza Automobilistica, con obbligo di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.1 alla presente Ordinanza.
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- Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.2 alla presente Ordinanza.
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- Resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
http://www.regione.campania.it/…/ordinanza-n-49-20-05-2020.…
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