Entrata a piano regime nell’anno 2022, la misura che prevede ai papà di beneficiare di 10 giorni di congedo per la nascita del proprio figlio è stata prevista anche per l’anno in corso.
Vediamo insieme quali sono gli aiuti per i papà previsti per l’anno 2023.
Aiuti per i papà, che cosa sono?
Introdotte dal Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022, le novità riguardanti il congedo parentale per i padri recepiscono la disciplina europea sul bilanciamento della vita familiare e lavorativa.
Nello specifico il congedo parentale per il padre è un permesso retribuito di astensione dal lavoro rivolto a lavoratori dipendenti e concesso in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un bambino. Si tratta di periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 10 giorni che può essere fruita dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto.
Aiuti per i papà, quali sono le novità?
Introdotte in via sperimentale con la Legge 28 giugno 2012 n. 92 è rese strutturali tramite il Decreto di conciliazione vita-lavoro, le novità previste per il congedo di paterità 2023 riguardano la possibilità del padre lavoratore dipendente di ottenere 10 giorni di congedo obbligatorio, a cui si può aggiunge un ulteriore giorno di congedo facoltativo in caso la madre lavoratrice rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità, in caso di nascita, affidamento o adozione di un figlio.
È importante precisare che tale misura rappresenta un diritto autonomo e distinto che spetta in aggiunta al congedo parentale e all’eventuale congedo di paternità alternativo al congedo di maternità, spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Aiuti per i papà, a chi spetta il congedo di paternità?
Gli aiuti per i papà previsti per l’anno 2023 spettano
a tutti i lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico compresi i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
Sono compresi inoltre anche i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Si precisa che per queste ultime categorie di lavoratori per beneficiare degli aiuti è necessario rispettare il requisito della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo al momento della fruizione del congedo.