Bonus energia imprese: credito di imposta esteso a dicembre – Il Decreto Aiuti quater ha esteso la scadenza dei crediti di imposta maturati nel secondo semestre del 2022 da luglio a dicembre, prorogando inoltre la compensazione al 30 giugno 2023.
Decreto Aiuti Quater: come cambia il bonus energia imprese
Il Decreto Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre, oltre a confermare il bonus per l’acquisto di energia elettrica ha introdotto anche delle importanti novità.
Nello specifico la misura più rilevante del decreto atteso riguarda, oltre alla proroga dei crediti d’imposta sul mese di dicembre, anche la proroga al 30 giugno 2023 del termine inizialmente previsto al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al quarto trimestre 2022.
In cosa consiste il bonus energia imprese?
Entrando nello specifico il bonus consiste in una serie di misure di intervento per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese.
Di conseguenza, con l’introduzione del Decreto Aiuti Quater vengono riconosciuti anche per l’ultimo mese, i seguenti crediti d’imposta:
- per le imprese di piccole dimensioni, con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta per l’energia utilizzata;
- per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per quelle a forte consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle dotate di forte consumo di gas naturale il credito d’imposta ammonta al 40 per cento delle spese sostenute.
Si ricorda che:
- per le agevolazioni relative alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell’anno in corso, il termine da tenere in considerazione per la compensazione è quello di fine anno: il 31 dicembre 2022;
- per i crediti d’imposta maturati per le spese sostenute dalle imprese nel 3° e 4° trimestre 2022 sono riconosciuti tempo più lunghi: 30 giugno 2023.
Il credito d’imposta inoltre è:
- cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibile, solo per intero, dall’impresa beneficiaria ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.L. n. 385/1993 o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio residuo. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti dall’Agenzia stessa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Per maggiori informazioni: Bonus energia imprese: crediti di imposta per compensare i maggiori costi