Come difendersi dalla violenza e dagli abusi familiari

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Le misure cautelari e pre-cautelari come strumenti per arginare la violenza e gli abusi familiari. La legge sul Femminicidio e tutti i suoi risvolti positivi e negativi

La legge sul Femminicidio

L’incalzante dilagare dei fenomeni criminali commessi contro le donne in quanto tali, ed il conseguente allarme sociale ha indotto il Legislatore ad introdurre il D.l. 14 agosto 2013 n.93 recante < Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province>, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, rinominata dai media come legge sul Femminicidio.

La legge 15 ottobre 2013, n.119

La novella legislativa ha attribuito un ruolo centrale alla persona offesa dal reato nel contesto processuale e ciò sia attraverso l’incremento di una preventiva ed immediata protezione alla vittima di violenza di genere, sia attraverso l’ampliamento di informativa nella fase del procedimento sub cautelare.

Cosa è la violenza di genere?

La definizione di violenza di genere è stata elaborata dal considerando n.17 della direttiva 2012/29 UE ed è testualmente la seguente:

“Violenza rivolta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato  le persone di un particolare genere”

Dissuasione e inasprimento della pena

Il legislatore, da un lato, ha articolato rimedi preventivi volti a dissuadere la pericolosità del drammatico fenomeno criminale, dall’altro, ha inasprito la sanzione penale attribuendo un disvalore ulteriore alla condotta realizzata dal reo.

Gli sforzi legislativi ed ermeneutici volti a sanare la profonda piaga sociale della violenza di genere non hanno incontrato il plauso dell’opinione pubblica né tantomeno il sollievo psicologico e la serenità delle vittime che sempre più spesso si dichiarano offese dal loro carnefice e dalla giustizia.

Tuttavia, il Legislatore ha dovuto necessariamente bilanciare la nuova normativa con quei principi costituzionali intangibili come la libertà personale. Tale opera di bilanciamento ha inevitabilmente reso meno invasiva la norma in esame, fornendo una tutela meno incisiva alla vittima di reato.

Il percorso che porta all’omicidio

La lacunosità della tutela emerge più che mai nella violenza di genere ove i delitti contro le donne si consumano seguendo un iter criminis tanto efferato quanto prevedibile; la condotta offensiva trova, sovente, origine in atti di violenza psicologica celati, si trasforma in percosse e si conclude in un tragico omicidio.

La violenza familiare

La consapevolezza del fenomeno criminoso, ormai radicato tra le mura domestiche, ha spinto il legislatore ad ampliare la tutela della vittima nella fase cautelare e pre cautelare, con l’evidente finalità di interrompere e prevenire situazioni in cui la convivenza possa sfociare in conseguenze  irrimediabili. Spesso, vittime e carnefici della violenza di genere sono connesse dal legame  affettivo più nobile: l’amore, talvolta siglato dal vincolo  del matrimonio.

La violenza familiare rappresenta solo una species della violenza di genere, conseguentemente una parte delle disposizioni in materia hanno riguardato le ipotesi dilettuose che attengono al suddetto ambito.

Il quadro normativo del femminicidio con la legge 119 del 2013

Al riguardo, la legge n. 119 del 2013 ha rafforzato le misure di protezione poste a tutela della vittima, sia sul versante del diritto  civile che penale.

In considerazione della complessità del tema, giova  ricostruire il  quadro normativo sistematico che attiene alla misura cautelare familiare, ex art. 282 bis c.p.p.,  per poi passere in rassegna l’analisi della novella normativa di cui all’art. 384  bis c.p.p.

Le misure di protezione con la legge del 154 del 2001

Le misure di protezione contro la violenza nelle relazioni familiare sono state introdotte con la legge del 4/4/2001, n. 154, attraverso l’art. 282 bis.

L’allontanamento del convivente o coniuge

Tale norma, in buona sostanza, prescrive  l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge, del convivente o di un altro componente della famiglia che  ponga in essere condotte di violenza pregiudizievoli all’integrità fisica e morale  della vittima. Tuttavia, affinchè si possa dar corso all’applicazione della misura in sede penale è necessario l’avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, etc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all’autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.

L’allontanamento urgente e divieto di avvicinarsi

In linea di continuità con la legge n. 93 del 2013, il legislatore ha introdotto l’art. 384 bis rubricato “Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare”, nell’ambito delle misure pre- cautelari, atteso che il momento applicativo della misura de quo si colloca nella fase delle indagini preliminari ed è disposto ad opera delle forze di pubblica sicurezza.

Con l’art 384 bis c.p.p. viene conferito alla Polizia Giudiziaria il potere di disporre, previa autorizzazione da parte del pubblico ministero, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art 282 bis c.p.p., co. 6, la misura precautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Presupposto indefettibile di tale misura è la flagranza di reato ed il fondato motivo di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.

La flagranza di reato

Il concetto di flagranza è stato oggetto di un annoso dibattito giurisprudenziale e dottrinario che risulta essere sopito dalla sentenza n. 39131, depositata in data 21 settembre 2016, con cui la Corte di Cassazione, ponendo al centro della propria disamina i principi sanciti dalla Carta costituzionale in tema di libertà personale, ha chiarito in maniera decisa, attraverso il viatico dell’art. 382 c.p.p., i confini nonché i limiti di ammissibilità della misura pre-cautelare.

La Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui “non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell’immediatezza del fatto”.

Difficile applicaziome della misura pre-cautelare

E’ evidente che la concezione restrittiva della flagranza svuota la tutela normativa perseguita dal legislatore, dal momento che non potrà procedersi all’applicazione della misura pre-cautelare, ex art 384 bis c.p.p., nei confronti di colui che dopo aver commesso il fatto e nelle more dell’intervento della polizia giudiziaria, si allontani dalla casa familiare sottraendosi alle forze  dell’ordine.

Da tale analisi emerge la contradditorietà del sistema che da un lato prevede la misura pre-cautelare e dall’altra ne depotenzia l’applicazione sacrificando l’immunità fisica e psicologica della vittima sull’altare della libertà individuale. La tutela diviene labile ed incerta, conseguentemente ogni sforzo preventivo risulta vanificato.

Ambiguità della normativa sul Femminicidio

Pur riconoscendo l’importanza della prescrizione normativa in oggetto, non si possono, tuttavia, evidenziare ulteriori vistose ambiguità: l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare è disposto nei confronti di chi viene sorpreso in flagranza di reato nell’ambiente domestico, giammai in ipotesi diverse. Il ristretto ambito applicativo della norma, che richiama i medesimi presupposti dell’art 282 bis c.p.p,  neutralizza l’ambito della tutela arrestandosi ad uno stato embrionale.

Di converso, i riferimenti normativi che sottendono la tutela cautelare della violenza di genere riguardano anche il diritto civile. L’ordine di protezione contro gli abusi familiari può essere disposto anche in sede civilista, allorquando la vittima ne faccia richiesta.

Misure civilistiche in materia di abusi familiari

L’ordine di protezione, ex art 342 bis c.c,, è oggetto di un provvedimento di natura  cautelare che può essere disposto dal giudice quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima di abusi. L’abuso deve essere inteso nel senso più ampio, come la libertà personale, di circolazione, di lavoro, ovvero alla sua integrità fisica o morale.

La misura civilistica si affianca a quella cautelare penale, esse concorrono senza necessariamente escludersi (Corte Costituzionalen. 220/2015).

La cultura della dignità umana

Tuttavia, non sempre gli strumenti processuali rappresentano un’arma efficiente per combattere problematiche sociali che affondano radici nell’assenza di cultura e nell’insulto totale al concetto di dignità umana. L’esaltazione dei diritti fondamentali talvolta sembra schernire la tutela effettiva richiesta alla legge, diritto non sempre è sinonimo di giustizia, ma è sempre esclusivo strumento di tutela.

La via è la certezza della pena e la coscienza sociale unita al coraggio di denuncia

La certezza della pena unita alla coscienza sociale del problema, il coraggio di denuncia e di ribellione richiesto alle donne vittime di violenza di genere e il forte impegno del legislatore, affinchè si adoperi sempre più a fornire strumenti legislativi idonei alla prevenzione e alla rimozione del fenomeno criminale, rappresentano l’unica via percorribile per la soluzione al riprovevole fenomeno della violenza.

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