L’evoluzione dell’uomo non si arresta e con essa anche tutti i concetti che riguardano la “sfera personale” dell’individuo.
Se da un lato l’accesso ad Internet ha reso gli individui parte della cittadinanza globale, dall’altro spesso si verifica la condizione in cui si desidera essere dimenticati.
Il diritto all’oblio
Con l’espressione “Diritto all’oblio” si intende una determinata forma di garanzia volta a salvaguardare l’identità personale di un soggetto dalla divulgazione di informazioni potenzialmente lesive.
In sostanza, consiste nel diritto di un individuo ad essere dimenticato e/o a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca e che egli ritiene essere diffamatori e/o non più coerenti con la realtà della situazione attuale del soggetto.
Quest’ultimo, a condizione che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente dall’evento e che l’informazione non susciti più l’interesse pubblico, ha il diritto di richiedere che l’informazione potenzialmente lesiva alla sua reputazione non venga più divulgata dai canali di informazione e/o venga rettificata.
Ma Internet è oramai un archivio immenso e l’estensione del diritto all’oblio al mondo del web si è rivelata un’azione piuttosto ardua, tanto da dar vita a numerosi dibattiti e controversie.
Risulta, infatti, difficile stabilire sino a quanti anni di distanza dai fatti possa essere esercitato il diritto dell’individuo ad ottenere la cancellazione delle proprie informazioni (si pensi alle vicende che hanno modificato il corso degli eventi diventando Storia, come l’attentato al Papa, il caso Moro, Tangentopoli, i crimini contro l’umanità), o quali siano gli elementi che, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare la persistenza di tali informazioni negli archivi online.
La difficoltà sta nel garantire un bilanciamento tra la tutela della riservatezza e dei dati personali e l’esercizio del diritto all’informazione.
Tale bilanciamento, operato in relazione alla peculiarità dei singoli casi, in Italia si attua grazie all’operato del Garante per la protezione della privacy, il quale recentemente si è trovato ad affrontare il caso di un cittadino italiano residente negli Stati Uniti che aveva chiesto al motore di ricerca Google di deindicizzare diversi url ritenuti lesivi.
Il Garante per la protezione della privacy, a tutela del ricorrente, ha ordinato a Google la deindicizzazione degli url riguardanti il ricorrente dai risultati della ricerca, sia nelle versione del motore europea che in quelle extraeuropea e ciò in quanto i risultati della ricerca generavano un’impressione inesatta o fuorviante della persona interessata.
Di diversa opinione sembra essere la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) di Strasburgo, la quale, invece, tende a privilegiare il diritto all’informazione contrapponendo al diritto all’oblio il “diritto alla storia”, dal momento che oramai la storia viene raccontata in digitale e che gli archivi online sono da considerare preziose fonti di ricerca di valore storico.
Tale opinione viene ampiamente condivisa dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).
In conclusione, l’irrefrenabile sviluppo di Internet ha reso estremamente difficile l’esercizio del diritto all’oblio e ciò non solo per l’esatta determinazione della sussistenza o meno delle suddette condizioni (interesse pubblico e/o elementi oggettivamente diffamatori), ma anche perché le richieste di cancellazione o aggiornamento devono tener conto anche dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni appaiono – sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca.
Ognuno di questi luoghi ha un titolare di trattamento diverso e i gestori dei motori di ricerca extraeuropei incontrano anche l’ostacolo della relativa disciplina applicabile.
Insomma, relativamente alla propria “identità” occorre essere molto prudenti in quanto, una volta entrati nel vorticoso circuito elettronico della rete, risulta poi davvero difficile far valere i propri diritti.