Vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking SEMPRE ammesse al gratuito patrocinio.
In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio, cioè munirsi di un difensore a spese dello Stato, SOLO se non si dispone di un reddito sufficiente ad assicurarsi una difesa adeguata.
La legge stabilisce che per poter accedere al gratuito patrocinio la soglia del reddito non deve superare gli 11.369,24 euro. Tuttavia, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ciascuno dei conviventi.
Tuttavia, le vittime di maltrattamenti in famiglia (art.572 Codice Penale), violenza sessuale (Art.609-bis) e stalking (art.612-bis) possono sempre accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla categoria di reddito alla quale appartengono.
Possono accedervi anche le vittime di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), di reati di riduzione in schiavitù (art. 600), di prostituzione minorile (art. 600-bis), di pornografia minorile (art. 600-ter), di tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602) e di atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.13497/2017) ha chiarito che in questi casi non necessita neanche allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o certificazioni formali di alcun tipo.
Cosa fare se si è vittima di violenza fisica e/o psicologica
Il primo passo da fare è sempre rivolgersi ai centri antiviolenza, presenti ormai in modo capillare su tutto il territorio.Dalla violenza non si riesce ad uscirne solo con le proprie forze. E’ indispensabile sempre l’aiuto di qualcuno.
Oltre ai centri antiviolenza, il modo migliore per farsi aiutare è quello di rivolgersi ad un legale esperto che individui i reati di cui si è vittima per poi rivolgersi alle autorità competenti.
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