Il Decreto Legge n.11 del 17 febbraio 2023, sostenuto da tutte le forze politiche di maggioranza, è intervenuto modificando la disciplina riguardante l’utilizzo del superbonus 110%.Nello specifico il testo modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti di imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
Di conseguenza dall’entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile accedere allo sconto in fattura né alla cessione del credito di imposta, mentre resta la possibilità di detrarre gli importi.Per maggiori informazioni: Superbonus, annunciato il blocco alla cessione del credito
Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, quali conseguenze per chi ha già iniziato i lavori?
Il decreto va a bloccare la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito unicamente per tutti i nuovi interventi edilizi, escludendo invece tutti gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila, ovvero la Comunicazione di inizio lavori.
In sintesi quindi per chi ha già presentato la Comunicazione di inizio lavori non cambia nulla.I condomini, invece, oltre alla Cila, dovranno aver già presentato anche la delibera assembleare con cui è stata approvata l’esecuzione dei lavori.
Al contrario, nei confronti di chi stava per iniziare i lavori ma non ha ancora presentato la Cila, o chi ha solo pianificato i lavori, la detrazione fiscale è l’unica opzione possibile per usufruire del superbonus.Di conseguenza sarà necesssario anticipare quello che il bonus restituirà successivamente con le detrazioni.
Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, cosa deve fare chi ha già avviato i lavori?
Come anticipato per chi ha già avviato l’iter dei lavori resta valida l’opzione dello sconto o della cessione dei crediti, tuttavia per poter usufruire di tali opzioni sarà necessario che tutti gli interventi legati al Superbonus siano stati presentati entro il 17 febbraio 2023.
Nello specifico devono essere stati presentati entra la data sopra menzionata:
- la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- la Cila e l’adozione della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dai condomini;
- l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici.
Per gli altri interventi edilizi è necessario che entro la stessa data risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ovvero siano già iniziati i lavori nel caso in cui non serva un titolo abilitativo, risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita nel caso di acquisto di unità site in fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione.