Nei giorni scorsi si è riproposto, nuovamente, il delicato tema dell’ordine pubblico all’interno degli impianti sportivi. Protagonista ancora una volta il calcio, protagonista ancora una volta la discriminazione razziale.
La discriminazione razziale negli stadi italiani
La problematica in oggetto potremmo definirla, ormai, endemica al nostro sistema calcistico e sportivo in generale, ciclicamente si ripropongono gravi episodi che nulla hanno a che vedere con la morale e l’etica sportiva.
Il Legislatore, nel corso dell’ultimo ventennio, ha varato numerosi provvedimenti legislativi nel tentativo di porre rimedio ed arginare il dilagante fenomeno della violenza negli stadi.
Il DASPO: legge 401 del 1989
Tra gli strumenti certamente più noti al grande pubblico, rientra, senza ombra di dubbio, il cd. DA.SPO., acronimo di divieto di avvicinamento ad avvenimenti sportivi. Quest’ultimo è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n.401 del 1989. Nel corso degli anni numerosi sono state le modifiche ed i correttivi portati alla materia sino a disegnare la normativa così com’è oggi.
Sin dalla sua introduzione il DASPO è stato oggetto di grossi dibattiti concernenti sia la legittimità costituzionale di tale provvedimento sia la reale efficacia per la soluzione del problema “violenza negli stadi”.
Ma, in definitiva, cos’è il DASPO?
Il DASPO è un provvedimento che impone il divieto di recarsi in determinati luoghi connessi con lo svolgimento di una manifestazione sportiva, e precisamente, nei luoghi in cui la stessa si svolge ed in quelli destinati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
Chi colpisce il DASPO?
I destinatari del provvedimento in esame sono persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni e coloro i quali in occasione o a causa di una manifestazione sportiva abbiano tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Tra i soggetti destinatari vi rientrano anche coloro i quali abbiano violato il regolamento degli impianti sportivi in maniera recidiva.
Il Questore e l’obbligo di presentarsi al comando di Polizia
La misura è disposta ad opera del Questore che, unitamente al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, può prescrivere l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio del comando di polizia una o più volte nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali è stato notificato il divieto di accesso.
Il provvedimento inibitorio di accesso ai luoghi sportivi e ad esso pertinenti, nonché l’ulteriore obbligo di comparire nell’ufficio della polizia competente non può avere una durata inferiore ad un anno e superiore a cinque anni. Tali prescrizioni saranno revocate o modificate qualora, per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
Il DASPO è una misura di prevenzione e, pertanto, orbita nella competenza del giudice penale.
Quesito sul DASPO di gruppo
Molto spesso nei disordini vengono coinvolte più persone e spesso viene emesso un “daspo di gruppo”Come possono difendersi le persone coinvolte ma comunque estranee a comportamenti illeciti? Possono fare ricorso per l’annullamento del provvedimento? E come ci si difende?
Sì, possono fare ricorso.
E’ necessario, però, fare una precisazione. La misura di divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo. Pertanto, è legittimo il provvedimento disposto dal questore, in presenza di episodi di violenza collettiva, nei confronti di un soggetto che pur non essendosi reso personalmente protagonista di uno specifico atto di violenza, abbia tenuto nell’ambito del gruppo, una condotta partecipativa che ha posto in pericolo la pubblica sicurezza o comunque ha turbato l’ordine.
Ebbene, non è la presenza nel gruppo a rilevare ai fini dell’applicazione del DASPO, bensì la partecipazione individuale all’azione del gruppo e ciò in quanto la responsabilità penale è personale. Tale presupposto è indefettibile, nessuno può essere sottoposto ad una limitazione personale per fatti commessi da altri. E’ assolutamente necessario che il pericolo sia ricondotto alla condotta del soggetto.
Come difendersi?
Pertanto, laddove il provvedimento difetti di tali requisiti e dunque non sia rinvenuta la pericolosità sociale del soggetto, sussistono i presupposti per ottenere il suo annullamento.
In ogni caso, stante i tempi ristretti entro i quali, in genere, avviene la convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, è buona norma che il soggetto attinto dal provvedimento si attivi immediatamente affinchè vengano tutelati i propri diritti in ambito giudiziario.
Ciò ancora di più dal momento che la normativa in parola va ad interessare diritti di rilevantissimo rilievo costituzionale ed aspetti di natura penale, che per la loro intrinseca importanza richiedono l’intervento di un professionista specializzato nell’ambito del diritto penale.
Sovente, infatti, soggetti attinti in un primo momento dal provvedimento emesso dal Questore, vedono ristabilire i propri diritti all’esito del giudizio penale. Infatti, in caso di assoluzione nel giudizio instaurato innanzi all’Autorità Giudiziaria penale, caducano anche gli effetti originariamente imposti con il DA.SPO.