<strong>POLISPORTIVA CASTELBUONO – PRO FAVARA La decisione del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Ing. Francesco Accurso, Sig. Gaetano Bruno, Sig. Pietro Castellana, Dott. Andrea Fasulo e dal rappresentante dell’A.I.A. Sig. Giuseppe La Cara, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
ECCELLENZA
GARE DEL 20/12/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/12/2017 POLISPORTIVA CASTELBUONO – PRO FAVARA
2-0; Reclamo Pro Favara
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Pro Favara è da ritenersi inammissibile in quanto preannunciato a mezzo posta elettronica e non a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica certificata, così come prescritto dall’art. 38, comma 7, del C.G.S.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva come il direttore di gara abbia correttamente consentito al calciatore Cefali Nicolò (Società Polisportiva Castelbuono) di disputare la gara anche se in possesso di un documento di riconoscimento scaduto, nello specifico una carta d’identità rilasciata dal Comune di Palermo; Infatti, la regola 3) del Regolamento del Giuoco del Calcio prescrive che l’identificazione dei calciatori da parte dell’arbitro, debba avvenire con una delle seguenti modalità: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal SGS e dai Comitati.
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società Pro Favara, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.