Legge Pinto, quando la giustizia procede a passo di lumaca


In Italia il tribunale è un po’ come l’ospedale; sai quando entri, ma non sai quando ne uscirai. Può capitare che una sentenza, di accoglimento o di rigetto, arrivi anche dopo decenni dall’inizio della causa. Tuttavia, esiste una legge che tutela i ritardi legislativi. Si tratta della cosiddetta Legge Pinto, (89/2001)

La Legge Pinto è un provvedimento che riconosce a coloro che hanno affrontato un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito.

Legge Pinto, cosa si intende per “ragionevole durata”?

Il principio della ragionevole durata del processo è stato affermato in Italia dopo la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’art. 6 di detta Convenzione prevede che ogni persona ha diritto che “la sua causa sia esaminata equamentepubblicamente ed entro un ragionevole termine da un tribunale indipendente e imparziale”.

Si reputano ragionevoli, per il primo grado di giudizio tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno. Per i procedimenti di esecuzione forzata, si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni, e per le procedure concorsuali si considerano di durata ragionevole se contenute nel termine di sei anni.

Per proporre ricorso ai sensi della Legge Pinto, il termine previsto è di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione con la quale il procedimento si è concluso. Tuttavia, a seguito di una recente sentenza (88/2018) della Corte Costituzionale, è possibile proporre detto ricorso anche prima della chiusura definitiva del procedimento.

Legge Pinto, come si calcola l’indennizzo?

L’articolo 2-bis della Legge Pinto (89/2001) regola la misura dell’indennizzo che il giudice può liquidare per ogni anno eccedente la ragionevole durata di un processo.

L’indennizzo liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione va dai 400 agli 800 euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo ha ecceduto la durata ragionevole. Tuttavia, è possibile prevedere, in determinati casi, un importo maggiore o minore che non superi, però, il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice se inferiore.

 

 

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