Bonus carburante 2023, non più esente da contributi

In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata prevista la modifica del bonus carburante 2023. Detta erogazione non sarà più esente da un punto di vista contributivo ma solo fiscale, di conseguenza sarà meno conveniente sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

 

Bonus carburante, che cos’è?

Introdotto dal decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, il bonus carburante è un contributo messo in campo dal governo per i lavoratori del settore privato. Si tratta nello specifico di un buono, fino a 200 euro, rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, cioè coloro che percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente.

Per maggiori informazioni: Bonus carburante

 

Bonus carburante 2023, quali sono i cambiamenti?

La misura, cosi come inizialmente concepita, prevedeva un esenzione totale del contributo, che operava sia a livello fiscale che contributivo. Tuttavia, in fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, è stata prevista una modifica della norma. Nello specifico è stato inserito un emendamento dalla Camera all’articolo 1, dove è stato specificato che: “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Questo comporta di conseguenza che sul bonus erogato, anche se non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, va corrisposta la contribuzione.

 

Di seguito la nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023:

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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