De Luca vara l’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020


Il testo dell’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020

Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – De Luca e la sua giunta varano una nuova ordinanza. E’ la numero 39 e vale da lunedì 27 Aprile. Eccola nel dettaglio.

Alcune correzioni e precisazioni sugli orari di chi apre (sempre se aprirà bottega lunedì 27 Aprile) sugli orari. Allungata alle 23 l’ultima corsa per le pizzerie di asporto.

Al punto a) si da respiro anche alle attività alberghiere e ricettive in generale, oltre a quelle balneari e la lavorazione di pelli. Riparte l’edilizia nel rispetto dei codici ATECO indicati nel DCPM del 10 Aprile 2020, mentre si precisa ancora che resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari.

Sono due i chiarimenti a margine dell’ordinanza e riguardano le misure precauzionali sanitarie per i cantieri (scaricabile qui) e il protocollo di sicurezza sanitaria per le attività e servizi di ristorazione (leggila qui).

Si può tornare a fare attività motoria, con limiti di orari, distanza da casa e precauzioni: leggi qui.

Ordinanza n.39 del 25 Aprile 2020

1. Con decorrenza dal 27 Aprile 2020 e fino al 3 Maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;

b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

2. È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.

3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 Aprile 2020, dal 27 Aprile 2020 e fino al 3 Maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00;

3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.

3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 Aprile 2020.

5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

6. Con decorrenza dal 27 Aprile 2020 e fino al 3 Maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.

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