La cessione delle ferie: una norma sempre più applicata

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La cessione delle ferie: una norma sempre più applicata

Nei giorni scorsi ha suscitato emozione e ammirazione il caso dell’operaio di Vimodrone (Mi) a cui i colleghi hanno regalato quasi 1000 ore tra ferie e permessi.

Ma si è trattato solo dell’ultimo caso, in ordine di tempo, in cui è stato applicato l’istituto, relativamente nuovo per l’ordinamento italiano,  delle c.d. ferie solidali.

L’origine delle ferie solidali

Ma vediamo, anzitutto, dove e perché nasce la cessione delle ferie.

La norma che prevede la cessione delle ferie è la legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”, dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l’iniziativa legislativa.

Il giovane era malato gravemente ma il padre era impossibilitato ad assisterlo perchè aveva esaurito tutte le ferie e i permessi cui aveva diritto.

Intervennero allora i colleghi mettendo a sua disposizione parte delle proprie ferie e permessi. L’iniziativa, nata in modo estemporaneo, acquisì in breve valore giuridico perché fu prima formalizzata in un accordo sindacale e, in seguito, trasformata in legge dello Stato.

http://gty.im/108475102

La fissazione del principio

Quest’ultima fissò quindi il principio per cui i lavoratori possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o comunque bisognosi di cure.

L’introduzione della norma in Italia

In Italia la norma è stata introdotta dall’art. 24 del Decreto Legislativo n. 151/2015 (il c.d. Jobs Act) che recita: ” Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro“.

Poiché la norma delegata parla di “contratti collettivi”, la contrattazione potrà essere sia quella nazionale che quella decentrata.

Condizioni per cedere le ferie a un collega

Per poter cedere le ferie a un collega di lavoro è quindi necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. la cessione deve essere a titolo gratuito
  2. i lavoratori devono essere tutti dipendenti dello stesso datore di lavoro
  3. sia necessario assistere figli minori che abbiano bisogno di cure costanti
  4. le modalità e le condizioni della cessione devono essere previste dal contratto collettivo di categoria.

http://gty.im/108475053

La portata derogatoria della norma

La norma ha una portata derogatoria significativa,  perché il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite è anzitutto previsto dall’art. 36, comma terzo, della Costituzione, il quale stabilisce inoltre che esso non è rinunciabile.

In secondo luogo, tale diritto è anche tutelato dal Codice Civile che, all’art. 2109, sancisce che “il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità“.

Va, infine, citato il Decreto Legislativo 66/2003. Esso ha dato attuazione ad alcune direttive comunitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e fissato alcuni diritti fondamentali che, come premette anche il suddetto art. 24, rimangono fermi.

L’art. 10, infatti, stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Tutto ciò, salvo quanto  previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita a determinate particolari categorie di lavoratori.

Inoltre, il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il valore della solidarietà fra colleghi

In presenza quindi di un diritto, quello alla fruizione delle ferie, così ampiamente tutelato, anche a livello costituzionale e comunitario, il legislatore si è posto il problema di come dare un valore, che non fosse solo quello economico della indennità sostitutiva, alle ferie non godute.

E tale valore, non economico, è stato individuato nella solidarietà tra colleghi.

L’ampliamento della portata della norma in alcuni accordi sindacali

La disposizione normativa non è di immediata applicazione operativa. Occorre, infatti, una disciplina di dettaglio da parte dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E alcuni di essi hanno realizzato un ampliamento dell’ambito di operatività della “donazione”: infatti, in taluni contratti è stato previsto che la cessione possa avvenire,  oltre che per l’assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche per situazioni di grave necessità non meglio precisate.

Ciò è accaduto nel caso dell’operaio di Vimodrone che ha utilizzato per se stesso le ferie e i permessi che gli sono stati donati.

 

 

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