In cosa consiste il copyright e quando si può applicare?

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Si sente spesso parlare di “Copyright” ma non tutti ne conoscono il significato e il contenuto. Con questo articolo si cercherà di tracciare le linee essenziali del copyright, dalle sue origini al suo impiego nel mondo contemporaneo.

Come apprendiamo dal sito registrareunmarchio.it, preliminarmente è bene chiarire che con il termine copyright si indica il complesso delle norme sul diritto d’autore vigenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In Italia, indica il diritto d’autore, da cui però, il copyright si differenzia notevolmente.

Il segno che viene generalmente apposto su un’opera tutelata dal copyright è la © e, qualora questo simbolo non sia utilizzabile, si usa sostituirlo con una “C” tra parentesi.

I primi testi legislativi che si occuparono di copyright furono emanati intorno al 1500 nel Regno Unito, con la finalità di attuare un controllo costante sulle opere pubblicate e diffuse sul territorio: alle case editrici vennero riservati specifici diritti su ogni copia stampata, con effetto retroattivo esteso anche ai testi già pubblicati in precedenza. La normativa prevedeva, in sostanza, che ogni nuova opera venisse registrata in un apposito registro sotto il nome del suo editore, il quale ne acquistava tutti i diritti di copia e di diffusione. Il copyright, quindi, si è fin dal principio sostanziato in un “diritto alla copie” di un’opera, spettante in via esclusiva agli editori, con esclusione degli autori delle opere stesse.

Con il passare del tempo e, più precisamente, verso la fine del 1600, le correnti liberali imposero il cambiamento di questo sistema che aveva posto gli editori al vertice del settore. Agli autori delle opere venne attribuito un vero e proprio diritto di proprietà, trasferibile mediante contratto.

In tale scenario venne emanata, agli inizi del 1700 la prima vera e propria normativa sul copyright, lo Statuto di Anna. Con tale testo normativo, gli autori delle opere vennero legittimati a impedire la diffusione delle stesse senza il loro consenso; parallelamente le case editrice incrementarono i guadagni grazie all’attribuzione da parte degli autori di vari diritti sulle opere.

Da quel momento, al diritto d’autore venne riconosciuta una crescente importanza e si susseguirono emanazioni di testi normativi in altri paesi, tra cui a titolo esemplificativo: la Francia, il Regno d’Italia, il Regno delle due Sicilie. In particolare, nel 1865 venne emanata la legge sul diritto d’autore, cioè la legge 2337 nel il Regno d’Italia.

Venendo ai giorni nostri, l’avvento dei computer, delle nuove tecnologie e, in particolare, di internet, ha determinato il venir meno dei principali ostacoli alla diffusione delle opere cioè la difficoltà di riprodurle in grande numero e distribuirle al pubblico. Conseguentemente, è venuto meno il monopolio delle case editrici, esistente fino ad allora ed è venuto meno il concetto del copyright inteso in senso classico.

Il primo esempio famoso di questa evoluzione si è avuto all’alba degli anni 2000 con il celebre caso Napster cioè il primo canale di diffusione e condivisione musicale, immediatamente di grande successo. Solo due anni dopo, Napster è stato chiuso in seguito alle denunce e rimostranze degli editori che rivendicavano i loro diritti sulle creazioni musicali oggetto di diffusione.

Alla chiusura di Napster sono però ben presto seguite le aperture di nuovi canali di diffusione gratuita di contenuti musicali che, secondo gli operatori del settore, hanno determinato il crollo delle vendite dei cd musicali.  Sebbene non tutti siano d’accordo, l’opinione maggioritaria ritiene che l’industria discografica non fosse pronta ad una tale rivoluzione e che, per questo, ne sia uscita gravemente danneggiata.

La trasmissione di contenuti, anche protetti da copyright, tra privati è stato agevolato dalla crescente diffusione delle nuove tecnologie e , in particolare, dalle possibilità di condivisioni “peer to peer” cioè un sistema di condivisione decentralizzata su internet. La velocità e la semplicità della diffusione di contenuti attraverso questi nuovi canali ha colto impreparati gli operatori del settore e i legislatori dei paesi coinvolti, venendosi a creare vere e proprie lacune normative in materia.

Il canale di Youtube e il copyright

Sicuramente, tra i vari canali di condivisione di contenuti audio e video, spicca tra tutti il canale Youtube: la semplicità del suo utilizzo consente a milioni di utenti di tutto il mondo di caricare singoli video o di creare veri e propri canali tematici di condivisione.

Quanto più i video sono visualizzati dagli utenti di Youtube, tanto più sarà probabile attirare l’attenzione di potenziali investitori che abbiano interesse ad inserire spot pubblicitari al loro interno, ripagando l’autore del video con un profitto economico.

Occorre però tutelare adeguatamente anche su Youtube il diritto d’autore e il copyright: è possibile condividere video con testi e immagini personali, con un sottofondo musicale, anche se questo è protetto dal copyright. Il modo per farlo è il seguente. Occorre aprire la schermata principale di Youtube; digitare le keywords dei video che si cercano, in modo da visualizzare l’elenco dei risultati disponibili. In alto a sinistra è presente un’icona per filtrare i risultati, cliccandola si aprirà un menù a tendina che darà ,tra le alternative, la possibilità di scegliere la voce “Caratteristiche” e, in seguito “Creative Commons”. Con questa seconda voce, è possibile visualizzare la licenza che descrive le modalità in base a cui si possono usare opere creative altrui.

Nello specifico, la licenza in questione si chiama CC-By e permette agli utilizzatori di Youtube di riprodurre i contenuti protetti, purchè si citi la fonte e non si induca quindi lo spettatore a credere che l’opera sia stata creata da un soggetto diverso rispetto il suo reale creatore. La banca dati di Youtube è in costante aggiornamento, pertanto, i contenuti utilizzabili in base alla licenza descritta sono sempre più numerosi.

La protezione delle immagini sul web

Con riferimento alle immagini, è prevista un’apposita disciplina dalla legge sul diritto d’autore del 1941; corpo normativo anacronistico e non al passo con i tempi. Per questa ragione, nel 2000 è stata emanata una nuova normativa, più in linea con i tempi attuali, e che prevede e disciplina anche le nuove forme di condivisione e diffusione attraverso internet e le nuove tecnologie.

Questo nuovo testo normativo prevede, in particolare, norme specifiche poste a tutela dei software riprodotti illecitamente.

Un discorso a parte è quello dei loghi aziendali: in questo caso, non essendo sempre agevole comprenderne i termini di utilizzo e i confini entro cui è possibile farne un utilizzo lecito, sarebbe opportuno che le aziende rendessero pubbliche le condizioni di utilizzo e diffusione.

Quando si parla di immagini è poi necessario operare un distinguo tra immagini cd. “semplici” e immagini cd. “artistiche”: nel primo caso, l’autore può rivendicare i diritti relativi alla riproduzione e diffusione delle immagini, purchè non si verta in caso di immagini commissionate nell’ambito di un rapporto professionale. Nel caso di immagini artistiche, invece, queste vengono considerate come opere frutto della creatività dell’autore e, per questo, sono protette dal copyright fino a settanta anni dopo il decesso dell’autore.

La protezione delle immagini su Instagram

Tra i più amati e diffusi social network e canali di condivisione di contenuti multimediali, vi è senz’altro Instagram. Anche in questo caso, occorre muoversi con accortezza la fine di non incorrere in violazioni del diritto d’autore: nella sezione “termini di base e condizioni d’uso” è possibile trovare le informazioni in merito. Nel caso in cui ci si avveda di una violazione, è possibile segnalarla affinchè l’immagine venga rimossa e l’utente informato dell’illecito. A quel punto, nel caso in cui l’utente continui a pubblicare contenuti in modo illegittimo e non autorizzato, si può dare corso al blocco del profilo Instagram.

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