Omicidio stradale, reato e pena

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I recenti fatti di cronaca, da ultimo, quello che ha destato maggiore scalpore, l’investimento di due ragazze sedicenni avvenuto a Roma, a seguito del quale entrambe hanno perso la vita, ci riporta a parlare del reato di omicidio stradale.

In cosa consiste il reato di omicidio stradale?

L’omicidio stradale è stato introdotto nel 2016 dal governo Renzi (art.589-bis del codice penale)

Art. 589-bis C.P. I° CommaChiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

La normativa sull’omicidio stradale è fonte di numerose critiche poiché appare  troppo rigida in relazione al numero di fattispecie verificabili.

L’art.589.bis C.P. così prosegue:

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se l’ebbrezza è lieve, cioè compresa tra 0,5 g/L e 0,8 g/L, o inferiore all’1,5 g/L ma non ricorrono le altre condizioni ricordate sopra – allora la pena è la reclusione da 2 a 7 anni, la stessa che era prevista anche prima dell’introduzione dell’omicidio stradale per i casi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme stradali.

omicidio stradale

 

La pena aumenta se i decessi sono più di uno

Se, a seguito del sinistro, dovesse perdere la vita più di una persona, la pena aumenta fino a un massimo di 18 anni di carcere. Viene, invece, diminuita della metà nel caso in cui l’omicidio stradale, seppur causato da condotte imprudenti, non è conseguenza solo dell’azione del colpevole.

E se il guidatore non avesse colpa?

E’ chiaro che nell’ambito della circolazione stradale, si possono verificare le più svariate ipotesi. Ammettiamo ad esempio, il caso in cui il pedone suicida si lasci travolgere da un’automobile. Sarà sempre responsabile e punibile il conducente dell’auto?  La questione è giuridicamente molto complessa e dibattuta dagli esperti di diritto. Per punire il guidatore è sempre necessario che ci sia un nesso di causa/effetto tra la condotta di guida e la morte della vittima.

In concreto è molto difficile, salvo i casi estremi, stabilire il nesso di causalità tra la condotta di guida e la morte della vittima. Di conseguenza, è sempre opportuno farsi seguire da un legale esperto che studi e valuti la singola fattispecie; ciò sia nel caso di un familiare rimasto vittima di in un incidente mortale, sia nel caso ci si ritrovi ad esser accusati di omicidio stradale.

 

Leggi anche: Omicidio stradale, concorso di colpa dei pedoni

 

 

 

 

 

 

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