Sicula Leonzio-Juve Stabia: respinto il reclamo dei siciliani

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Respinto il reclamo della Sicula Leonzio che aveva chiesto la ripetizione della partita contro la Juve Stabia, del 14 ottobre scorso, per presunto errore tecnico dell’arbitro (comunicato 68/DIV del 31/10/2017). Il Giudice Sportivo ha ritenuto corretta la decisione dell’arbitro di annullare la rete segnata dai siciliani battendo un rigore in modo “indiretto”.

La decisione del Giudice Sportivo:

GARA SICULA LEONZIO – JUVE STABIA DEL 14.10.2017 E RECLAMO SOCIETA’ SICULA
LEONZIO

Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo inoltrato nei termini dalla società Sicula Leonzio Srl in ordine al regolare
svolgimento della gara in epigrafe, nonché i rapporti integrativi richiesti all’arbitro della gara
Daniele Paterna di Teramo ed all’assistente arbitrale Francesco Biava di Vercelli
OSSERVA
– che la reclamante lamenta un errore tecnico dell’arbitro, il quale ha annullato alla squadra
della ricorrente una rete segnata su calcio di rigore, assegnando a sfavore della stessa un
calcio di punizione indiretto. La medesima asserisce che l’arbitro aveva, in un primo
momento, convalidato la rete per poi cambiare decisione dopo essersi consultato con
l’assistente di linea;
– che l’asserita irregolarità deriverebbe, a parere della reclamante, dall’errata applicazione da
parte dell’arbitro della Regola 14 del gioco del calcio, che nella fattispecie in esame
prevederebbe la ripetizione del calcio di rigore. Il direttore di gara, invece, ha fatto riprendere
il gioco assegnando un calcio di punizione a favore della Juve Stabia, concretizzando un errore
tecnico che, avendo influito in maniera determinante sul risultato finale della gara,
giustificherebbe la richiesta, formulata nel reclamo, di ripetizione della gara stessa;
– che allo scopo di chiarire la dinamica dei fatti e la causa degli stessi, è stato richiesto
all’arbitro ed all’assistente un supplemento di rapporto.
In tale sede il direttore di gara ha chiarito che:
* la rete è stata annullata in quanto, prima che il pallone fosse in gioco, un compagno di
squadra del calciatore incaricato dell’esecuzione del calcio di rigore era già entrato nell’area di rigore per circa 3 metri;
* la decisione di annullare la rete è stata assunta da lui direttamente ed ancora prima che la palla finisse in rete;
* il suo successivo avvicinamento all’assistente di linea è stato motivato dalla necessità di
allontanare dallo stesso i calciatori ed i dirigenti della Sicula Leonzio che protestavano.
L’assistente arbitrale ha confermato tale circostanza, precisando che la decisione di annullare
la rete è stata assunta in piena autonomia dal direttore di gara.
– che, pertanto, la ricostruzione dell’episodio relativo alla decisione arbitrale, quale accreditata dalla ricorrente, risulta smentita dagli atti ufficiali che, a norma di regolamento, vengono
assunti agli atti muniti di fede privilegiata.
68/167
***********
A parere di questo Giudice il ricorso in oggetto non è meritevole di accoglimento.
Chiarita la dinamica dei fatti, occorre ricondurre gli stessi alla verifica dei precetti
regolamentari del Gioco del Calcio.
La fattispecie in esame è normata dalla Regola 14, la quale alla lettera a) del punto 2 dispone
che, nell’ipotesi in cui (prima che il pallone sia in gioco) ” il calciatore che esegue il calcio di
rigore o un suo compagno infrangono le Regole del gioco…se il pallone non entra in porta,
l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto”
(evidentemente a favore della squadra difendente).
Invece, nel caso in cui il pallone entri in porta “il calcio di rigore dovrà essere ripetuto”.
Tale ultima ipotesi è stata assunta dalla ricorrente come riconducibile alla fattispecie in
esame, con conseguente concretizzazione dell’errore tecnico dell’arbitro il quale, in luogo
della ripetizione del rigore, ha fatto riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione
indiretto a favore della squadra avversaria.
Occorre, pertanto, stabilire quale delle due ipotesi sia realmente concretizzata nell’episodio in
oggetto.
Preliminarmente va precisato (come del resto emerge chiaramente dalla accertata dinamica
dei fatti) che il calcio di rigore è stato eseguito in modalità “indiretta” in quanto il tiro a rete
non è stato eseguito dal calciatore designato (modalità di esecuzione “diretta”) ma da un suo compagno, ovvero il calciatore colpevole dell’infrazione di “invasione” dell’area di rigore.
Va, ulteriormente, precisato che l’esecuzione “indiretta” del calcio di rigore non trova
disciplina nella citata regola 14, ma è pragmaticamente ammessa, non ravvisandosi nella
predetta regola 14 alcun divieto alla stessa. Infatti, al punto 5 della Guida Pratica AIA, tale
esecuzione è giudicata permessa “purché la corretta procedura di esecuzione del calcio di
rigore sia seguita”.
Occorre, quindi, stabilire se nella fattispecie sia stata seguita dai calciatori della Sicula
Leonzio la corretta procedura nell’esecuzione del calcio di rigore.
La regola invocata dalla ricorrente per accreditare l’errore tecnico parte dal presupposto che
dall’esecuzione del calcio di rigore la palla sia finita in rete.
Ma tale circostanza, con conseguente necessità di procedere alla ripetizione del calcio di
rigore, appare, a parere dello scrivente, riferibile solo all’ipotesi del calcio di rigore eseguito in maniera “diretta” da parte del calciatore designato allo scopo (come peraltro desumibile, con attento esame, in tutte le altre ipotesi prese in considerazione nell’articolato della regola 14).
68/168
Nel caso in oggetto, invece, la palla è sta calciata in rete dal compagno al quale il calciatore
designato ha passato in avanti il pallone.
Conseguentemente
* il pallone calciato dall’atleta designato non è entrato in porta (concretizzando l’ipotesi di cui
alla lettera a) del punto 2 della Regola 14) ma è stato passato in avanti ad un compagno che
segna la rete;
* quest’ultimo, entrando in area di circa tre metri prima che il pallone fosse in gioco,
conseguendo un ingiusto vantaggio sugli avversari, ha compiuto un’infrazione che rende non corretta la procedura di esecuzione del calcio di rigore (ipotesi di cui al punto 5 della guida
Pratica AIA).
Pertanto la decisione assunta dall’arbitro (annullamento della rete e ripresa del gioco con
calcio di punizione indiretto) appare corretta in quanto:
– la palla calciata dall’atleta designato non è entrata in rete;
– l’atleta che ha calciato la palla in rete ha compiuto un gesto non permesso, in quanto
eseguito nello sviluppo di una procedura non corretta.

TUTTO CIO’ CONSIDERATO
D E L I B E R A
di respingere il reclamo confermando il risultato della gara.
La tassa va incamerata
IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
“”
Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega
entro e non oltre 15 Novembre 2017
Pubblicato in Firenze il 31 Ottobre 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

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