Riduzione rifiuti in plastica sul territorio comunale

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CASERTA -Riduzione rifiuti in plastica: l’Ordinanza di divieto dell’utilizzo di stoviglie e oggetti monouso non biodegradabili.

Comunicato stampa

“GESTIONE ORDINANZE SINDACALI .ORDINANZA SINDACALE n. 66 del 02/08/2019
OGGETTO: Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale e per la riduzione dell’impatto ambientale. Divieto di utilizzo di contenitori – stoviglie e oggetti monouso non biodegradabili. Modifica
IL SINDACO
PREMESSO CHE
i sacchetti di plastica, contenitori per cibo, posate, bicchieri, piatti, cannucce, palloncini e aste per gli stessi, bastoncini mescolatori e bastoncini per l’igiene personale realizzati in materiale non biodegradabile, producono un grave impatto sull’ambiente a cominciare dalla loro produzione ed in special modo in fase di smaltimento, specie se illecito;
l’utilizzo di sacchetti, contenitori e stoviglie biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale, si ridurrebbero le emissioni di CO2 e si eliminerebbero i problemi di smaltimento; si produrrebbe altresì una riduzione dell’abbandono dei rifiuti con un notevole aumento della tutela del territorio;
le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell’ambiente;
in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica;
che in caso di mancato raggiungimento dell’obbiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e di conseguenza per i singoli cittadini;
CONSIDERATO che:
Documento firmato digitalmente
l’EFSA, l’Autorità Europea sulla sicurezza alimentare ha lanciato l’allarme che le microplastiche e le neoplastiche hanno prodotto un tale impatto sull’ambiente da interferire nella “catena alimentare”,
l’UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha inserito la presenza dei rifiuti in mare ed in particolare la questione delle plastiche tra le “crisi planetarie”;
l’Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN 13432:200/AC:2005) la quale prevedeva che entro il 2010 tutti i sacchetti di plastica vengano sostituiti con quelli in materiale biodegradabile;
la Commissione Europea ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, COM (2018) 340 FINAL – 2018/0172 (COD), relativa alla riduzione dell’impatto sull’ambiente di alcuni prodotti di plastica;
dallo 01//01/2018 sono commerciabili esclusivamente sacchetti di plastica monouso biodegradabili e compostabili conformi alla normativa di cui sopra, in base a precisi requisiti di spessore;
VISTI
– il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice dell’Ambiente”;
– l’art. 50 del T.U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
– lo Statuto comunale vigente;
VISTA la precedenze ordinanza n. 64 dell’1/8/2019 e ritenuto di apportare una correzione alla stessa per un evidente errore di digitazione;
ORDINA
ai cittadini residenti e non di questo Comune, ai visitatori e turisti che soggiornano in questo Comune, a tutti i titolari di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, il DIVIETO di utilizzo di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile e compostabile quali piatti, bicchieri (di qualunque dimensione), cannucce, posate, palloncini e aste per gli stessi, bastoncini fioccati, mescolatori di bevande;
La presente Ordinanza è valida ed inderogabile in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini e eventi similari che si svolgono su suolo pubblico, allo scopo non soltanto di preservare l’ambiente, ma anche di trasmettere a turisti e visitatori l’attenzione della città di Caserta verso stili di vita corretti e rispettosi.
Agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito per 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’utilizzo delle eventuali scorte giacenti di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in materiale non biodegradabile.
D I S P O N E
1) che la presente Ordinanza è inderogabilmente esecutiva a decorrere dal 5.08.2019;
2) che venga pubblicata all’Albo Pretorio; Documento firmato digitalmente
3) che venga pubblicizzata su tutti i siti social a disposizione del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione on line o attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa, in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;
AVVERTE
che, fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
la commercializzazione dei sacchi non conformi alle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda “ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonchè in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter” (art. 4, commi 4-bis e 4-quater, D.Lgs. 152/2006).
La presente ordinanza è trasmessa per la parte di propria competenza:
• Al Comando della Polizia Municipale;
• Alla Comando Stazione dei Carabinieri di Caserta;
• Prefettura di Caserta;
• Questura di Caserta;
• Al settore Attività Produttive ed al Settore Ambiente ed Ecologia per quanto di competenza.
Si rende noto che, avverso il presente provvedimento è ammesso al Prefetto ricorso entro il termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dalla legge.
La presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 64 dell’1/8/2019
f.to il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
Il Sindaco Avv. Carlo Marino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Caserta.
Documento firmato digitalmente

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