Bonus prima casa under 36: scadenza prorogata

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Scadenza prorogata per l’agevolazione prevista per gli under 36 sull’acquisto della prima casa al 31 dicembre 2022. Ecco tutto quello che serve sapere per richiederla.

Bonus prima casa undere 36: che cos’è?

Istituito con Decreto Sostegni-bis 73/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 202, il bonus prima casa under 36 è un’agevolazione destinata ai giovani che intendono acquistare la loro prima casa. Lo scopo è quello di incentivare l’acquisto di abitazioni da parte dei giovani al fine di contrastare il disagio giovanile. Possono usufruire del bonus gli acquirenti di una pima casa che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per questa misura, il Decreto Sostegni-bis ha messo a disposizione 260,48 milioni di euro di dotazione per l’anno 2022 e la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario di fruizione ovvero dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus prima casa per under 36 i giovani che soddisfano i seguenti requisiti:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinaria o corrente non superiore a 40.000 euro annui. Il richiedente deve essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità. Oppure deve aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto;
  • alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sono proprietari di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Inoltre per usufruire del bonus i beneficiari devono avere o si impegnano a stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato in un arco temporale non superiore ai 18 mesi.

Bonus prima casa under 36: agevolazioni

Quando si parla del bonus prima casa undere 36 non si fa riferimento ad un unico beneficio, ma si parla di una serie di agevolazioni che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. Nello specifico, l’elenco delle agevolazioni riferisce:

  • per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
  • sui finanziamenti per comprare, costruire e ristrutturare immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva;
  • si accede all’esenzione dall’imposta di bollo sull’atto di acquisto.

Il bonus “Prima casa under 36”prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Bonus prima casa under 36: requisiti immobili

Rientrano nel campo di applicazione del bonus prima casa under 36 gli immobili che appartengono alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini).

Sono incluse anche le pertinenze classificate come:

  • magazzini (C/2), rimesse e autorimesse (C/6), tettoie (C/7), limitatamente a un locale per ciascuna categoria catastale e destinato a servizio della casa di abitazione.

Si ricorda che: l’acquisto della pertinenza può avvenire anche dopo aver comprato l’abitazione, con atto separato, a patto che sia stipulato entro il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione non è invece ammessa per l’acquisto di:

  • un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L’agevolazione non si applica ai contratti preliminari di compravendita quindi rientrano esclusivamente tutti gli atti comportanti:

  • il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà);
  • il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione.

Per ulteriori chiarimenti l’agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 25 luglio un depliant sul bonus acquisto casa under 36 con il riepilogo di tutte le regole della agevolazione per sostenere l’autonomia abitativa giovanile. Pdf scaricabile qui.

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